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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 06227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI :02SWSB8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 22 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in data 25 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5, commesso in Roma in data 13/02/2019; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza fornire alcuna motivazione.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone una censura già presenta con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censura alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Tribunale di Roma, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 3), richiamando i profili negativi considerati ostativi al riconoscimento della ulteriore mitigazione sanzionatoria, con i quali il ricorrente non si confronta nel ricorso, quali il quantitativo non modestissimo di eroina oggetto dell'imputazione e i numerosi precedenti penali specifici vantati dal Samateh a fronte dei quali non è stata riconosciuta neanche la recidiva; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI :02SWSB8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 22 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in data 25 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5, commesso in Roma in data 13/02/2019; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza fornire alcuna motivazione. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone una censura già presenta con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censura alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Tribunale di Roma, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 3), richiamando i profili negativi considerati ostativi al riconoscimento della ulteriore mitigazione sanzionatoria, con i quali il ricorrente non si confronta nel ricorso, quali il quantitativo non modestissimo di eroina oggetto dell'imputazione e i numerosi precedenti penali specifici vantati dal Samateh a fronte dei quali non è stata riconosciuta neanche la recidiva; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dic
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