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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12700/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. _22vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il riconoscimento della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: - sentenza emessa in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Avellino con condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 336, 61 n.2 cod. pen., commesso il giorno 18 gennaio 2016; - sentenza pronunciata il 3 maggio 2022 dal Tribunale di Avellino, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 635, comma secondo, cod. pen., commessi in data 11 e 12 luglio 2018; - sentenza n. emessa in data 5 aprile 2022 dal Tribunale di Avellino, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 336, comma secondo, 635, comma secondo, cod. pen., commessi il 10 luglio 2018; - sentenza in data 4 giugno 2021 del Tribunale di Velletri, con condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 635, commi primo e secondo, 625 n.7 cod. pen., commessi il giorno 10 ottobre 2016; - sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con condanna alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81,99,337,635 cod. pen., commessi 1'8 maggio 2021.

Il giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta in oggetto ritenendo che i reati non fossero espressione di una preventiva deliberazione nelle sue linee essenziali, bensì di determinazioni volitive estemporanee, non risultando sufficiente il medesimo carattere delle violazioni di legge e la contiguità spazio-temporale, dovendo il condannato allegare elementi specifici ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che invece non erano stati dedotti.

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica per avere la 2Corte di appello respinto la domanda di riconoscimento della continuazione nonostante la sussistenza di tutti i relativi presupposti, visto che i reati erano tutti della stessa specie ed erano stati commessi in un breve arco temporale e nel medesimo contesto territoriale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto.

2. Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano 3stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).

3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui — con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha escluso l'identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate, avendo dato rilievo alla natura estemporanea e contingente degli stessi (resistenze a pubblico ufficiale, violenze a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati, tutti commessi nel corso della detenzione) ed alla mancata allegazione, da parte dell'odierno ricorrente, di specifici elementi dai quali desumere che fossero espressione di una preventiva progettazione.

3.1. In tale contesto le violazioni di legge sono state ritenute dalla Corte di appello di Caltanissetta, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell'applicazione di istituti di favore nemmeno parzialmente.

3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell'esecuzione non viene scalfito dalle censure - peraltro, in gran parte rivalutative - mosse con l'impugnazione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.MAgt , CORTI: ..'"UPP:^-7,MA f, 2d2-4IL FUNLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. _22vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il riconoscimento della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: - sentenza emessa in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Avellino con condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 336, 61 n.2 cod. pen., commesso il giorno 18 gennaio 2016; - sentenza pronunciata il 3 maggio 2022 dal Tribunale di Avellino, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 635, comma secondo, cod. pen., commessi in data 11 e 12 luglio 2018; - sentenza n. emessa in data 5 aprile 2022 dal Tribunale di Avellino, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 336, comma secondo, 635, comma secondo, cod. pen., commessi il 10 luglio 2018; - sentenza in data 4 giugno 2021 del Tribunale di Velletri, con condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 635, commi primo e secondo, 625 n.7 cod. pen., commessi il giorno 10 ottobre 2016; - sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con condanna alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81,99,337,635 cod. pen., commessi 1'8 maggio 2021. Il giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta in oggetto ritenendo che i reati non fossero espressione di una preventiva deliberazione nelle sue linee essenziali, bensì di determinazioni volitive estemporanee, non risultando sufficiente il medesimo carattere delle violazioni di legge e la contiguità spazio-temporale, dovendo il condannato allegare elementi specifici ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che invece non erano stati dedotti. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica per avere la 2Corte di appello respinto la domanda di riconoscimento della continuazione nonostante la sussistenza di tutti i relativi presupposti, visto che i reati erano tutti della stessa specie ed erano stati commessi in un breve arco temporale e nel medesimo contesto territoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto. 2. Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano 3stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui — con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha escluso l'identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate, avendo dato rilievo alla natura estemporanea e contingente degli stessi (resistenze a pubblico ufficiale, violenze a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati, tutti commessi nel corso della detenzione) ed alla mancata allegazione, da parte dell'odierno ricorrente, di specifici elementi dai quali desumere che fossero espressione di una preventiva progettazione. 3.1. In tale contesto le violazioni di legge sono state ritenute dalla Corte di appello di Caltanissetta, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell'applicazione di istituti di favore nemmeno parzialmente. 3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell'esecuzione non viene scalfito dalle censure - peraltro, in gran parte rivalutative - mosse con l'impugnazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.MAgt , CORTI: ..'"UPP:^-7,MA f, 2d2-4IL FUNLI
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