CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deducono - con un unico atto di ricorso - un unico, articolato motivo relativo alla violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e al vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della recidiva e di diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, queste ultime da riconoscersi anche a fronte dell'intervenuta rinuncia ai motivi di merito da parte dei ricorrenti che - giusta la tesi difensiva - costituisce una sorta di ammissione di responsabilità, da valorizzare ai fini indicati; ritenuto che, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei real:i, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali e, difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali , ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose parzialmente omogenee per tipo d'illecito - che ha minuziosamente ricostruito in fatto, nonostante la rinuncia dei motivi di merito - e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; ricordato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi (quali la gravità delle condotte e la personalità negativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere