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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44246/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20209/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen,.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, al diniego di assorbimento del reato contestato in altro illecito, nonché alla quantificazione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi in ordine alla dosimetria della pena del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di docilianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte anche in relazione agli aspetti oggetto di doglianza (v. pagg. 24-26 provv. impugni.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto ovvero deducendo vizi che non erano stati evidenziatp4 con l'atto di appello; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20209/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen,.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, al diniego di assorbimento del reato contestato in altro illecito, nonché alla quantificazione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi in ordine alla dosimetria della pena del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di docilianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte anche in relazione agli aspetti oggetto di doglianza (v. pagg. 24-26 provv. impugni.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto ovvero deducendo vizi che non erano stati evidenziatp4 con l'atto di appello; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d