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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43424/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con motivi affidati al difensore di fiducia, Antico che deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte risultano, oltre che manifestamente infondate, generiche in quanto riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

Completa risulta, invero, la decisione della Corte territoriale che ha dato conto delle violenze poste in essere da parte del ricorrente che, per impedire di essere trattenuto da parte del personale della Polizia di Stato (condotta funzionale ad impedire che il ricorrente aggredisse la ex fidanzata ed il nuovo fidanzato di costei) e, conseguentemente, ammanettato, poneva in essere una condotta violenta poi proseguita all'interno dell'autovettura con testate inferte al pannello plastico divisorio; condotta che aveva certamente ostacolato ed intralciato l'operato degli agenti doverosamente intervenuti.

A fronte di specifica risposta avverso il motivo che intendeva mettere in discussione l'intralcio realizzato, il ricorrente genericamente censura la mancata individuazione dell'atto a cui l'Antico si sarebbe opposto, dato eccentrico sia rispetto al motivo posto in sede di gravame sia rispetto al contenuto del ricorso (secondo e terzo foglio) che dà conto delle ragioni che avevano spinto i pubblici ufficiali ad intervenite (impedire che Antico aggredisse fisicamente la ex fidanzata e l'attuale compagno di costei), così spostando l'oggetto della censura dall'individuazione dell'atto violento posto in essere alla individuazione delle ragioni dell'intervento che vengono dal medesimo esposte ed illogicamente censurate in base ad una supposta carenza.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con motivi affidati al difensore di fiducia, Antico che deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte risultano, oltre che manifestamente infondate, generiche in quanto riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Completa risulta, invero, la decisione della Corte territoriale che ha dato conto delle violenze poste in essere da parte del ricorrente che, per impedire di essere trattenuto da parte del personale della Polizia di Stato (condotta funzionale ad impedire che il ricorrente aggredisse la ex fidanzata ed il nuovo fidanzato di costei) e, conseguentemente, ammanettato, poneva in essere una condotta violenta poi proseguita all'interno dell'autovettura con testate inferte al pannello plastico divisorio; condotta che aveva certamente ostacolato ed intralciato l'operato degli agenti doverosamente intervenuti. A fronte di specifica risposta avverso il motivo che intendeva mettere in discussione l'intralcio realizzato, il ricorrente genericamente censura la mancata individuazione dell'atto a cui l'Antico si sarebbe opposto, dato eccentrico sia rispetto al motivo posto in sede di gravame sia rispetto al contenuto del ricorso (secondo e terzo foglio) che dà conto delle ragioni che avevano spinto i pubblici ufficiali ad intervenite (impedire che Antico aggredisse fisicamente la ex fidanzata e l'attuale compagno di costei), così spostando l'oggetto della censura dall'individuazione dell'atto violento posto in essere alla individuazione delle ragioni dell'intervento che vengono dal medesimo esposte ed illogicamente censurate in base ad una supposta carenza. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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