CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 20653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2429 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1250/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/04/2021 R.G.N. 57/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25392/20211. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di INPSN umero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 20653/2026avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento dDealt a pubblicazione 18/06/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto, nel ricalcolodella pensione per i lavoratori dello spettacolo, la liquidazionedel supplemento di pensione, con specifico riferimento allaquota B relativa alla anzianità contributiva maturata a partiredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], applicando la disciplina di cui all’art. 4 co.8 d.lgs.182/97 (applicativa dell’aliquota di rendimento annuo del 2%sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabilecorrispondente al limite massimo della retribuzione annuapensionabile in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso per 312)e non già la disciplina di cui all’art. 12 DPR 1420/71 (a tenoredel quale ai fini del calcolo della retribuzione giornalierapensionabile non si prendono in considerazione, per la parteeccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire315.000 ). Il richiedente confutava la determinazione compiutada INPS dei supplementi relativi alla Quota B sulla base delcriterio da ultimo citato, ed il Tribunale dichiarava il dirittodell’assistito al ricalcolo di supplemento nell’importo di euro308,63 mensili in quota B anziché di Euro 229,74 comedeterminato da INPS, rigettando l’eccezione di decadenzatriennale ex art. 47 dpr 639/70 non vertendosi in domanda voltaad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazioneprevidenziale ma solo all’adeguamento della prestazione giàriconosciuta, suscettibile di prescrizione decennale; ericonosceva l’errato calcolo della quota B rispetto alla qualevaleva solo il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di £1.000.000 con i conseguenti calcoli differenziali e percentuali suicontributi giornalieri e importi di differenze pensionistichemensili.Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 182/97, per i lavoratori iscritti al FNoumnedroo re gistro generale 25392/2021Numero sezionale 2429/2026pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito Npumreeros dsi ora ccolta generale 20653/2026l’ENPALS che possono far valere un’anzianità assicurative Deat a pubblicazione 18/06/2026contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinatain base al criterio del pro-quota di cui all’art. 1 co.12 L.335/95;il rateo pensionistico in Quota B (quello con il calcolocontributivo) tiene conto della retribuzione giornalierapensionabile non superiore a 315mila lire, valevole perentrambe le quote come dice INPS per il rinvio all’art. 12 co.7dpr 1420/71 operato dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97; ma la Corteterritoriale, sul solco di precedenti pronunce locali, ritiene inveceche la norma individuabile sia l’art. 4 co. 8 d.lgs 182/97 per laquale la retribuzione giornaliera pensionabile massima sia quellaannua in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso per 312. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto una disciplina meno favorevoledella precedente ma proprio per questo motivo “-e in funzioneparzialmente compensativa- priva, per la quota B, di un tettomassimo predeterminato in misura fissa”.2. Avverso la pronuncia d’appello ricorre per cassazione INPSaffidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste concontroricorso. L’Istituto ricorrente deposita, infine, memorieillustrative in prossimità di udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n.1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, e lamentache la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile il “massimalepensionabile” nella determinazione della “quota B”N umedroe rle gistro generale 25392/2021Numero sezionale 2429/2026trattamento previdenziale erogato ai lavoratori dello speNttuamceroo ldoi r,a ccolta generale 20653/2026senza considerare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 182 deDalt a pubblicazione 18/06/20261997 si integra con quella contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n.1420 del 1971, inequivocabile nel definire una retribuzionepensionabile connotata dal “massimale”. Le previsioni dell’art.1, comma 11, del d.lgs. n. 182 del 1997, richiamate dalla Cortedi merito, riguarderebbero le sole pensioni calcolateintegralmente secondo il sistema contributivo. Né argomenti disegno contrario si potrebbero evincere dall’art. 4, comma 8, deld.lgs. n. 182 del 1997, che si prefiggerebbe di definire lealiquote di rendimento delle diverse fasce di retribuzionepensionabile, senza abrogare il limite del massimale vigente perle fasce indicate. Peraltro, la previsione dell’art. 4 del d.lgs. n.182 del 1997, nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992,richiamerebbe anche il comma 2, che lascia inalterati i limitimassimi di retribuzione pensionabile previsti dai rispettiviordinamenti. Nel sistema ENPALS, le quote eccedenti ilmassimale non rileverebbero in alcun modo nel calcolo dellapensione, laddove, nel sistema dell’assicurazione generaleobbligatoria, tutta la retribuzione, pur se eccedente ilmassimale, concorrerebbe a formare la base di calcolo deltrattamento. Al massimale imponibile, previsto nel regimeENPALS, non potrebbe che fare riscontro anche un massimalepensionabile, al fine di salvaguardare la sostenibilità delsistema. La soppressione di un massimale pensionabile,soprattutto a fronte del permanere di un massimale imponibile,avrebbe richiesto una disposizione espressa. Infine,l’interpretazione propugnata dalla Corte di meritoconfliggerebbe con i princìpi e i criteri direttivi della legge didelega (art. 2, co.22, lettera a, della legge 8/8/1995, n. 335),che ribadirebbe la necessità di garantire le esigenze di equNiluimberroio re gistro generale 25392/2021Numero sezionale 2429/2026delle gestioni previdenziali e di commisurare le presNtuamezrioo dni rai ccolta generale 20653/2026pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti. Data pubblicazione 18/06/20262. Nel controricorso la parte privata eccepisce inammissibilitàper intervenuto giudicato sulla affermata applicabilità allaliquidazione della quota B della Tabella di cui all’art. 12 d.lgs.503/92 e nella parte in cui on ha ritenuto applicabile l’art. 12co. 2 d.lgs. 503/92.2.1 - Nelle memorie depositate in prossimità di udienza l’INPSribadisce le proprie difese, contesta l’eccezione diinammissibilità di controparte e segnala la stabilizzazione di unorientamento reso da questa Corte con recenti pronunce del2025 (ord. n.24136/25, 24142/25, 24038/25).3. Occorre, in linea preliminare, sgombrare il campodall’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso(pagine 18 e 19), sul presupposto che il ricorrente non abbiaspecificamente censurato le statuizioni della sentenza d’appello,incentrate sull’inapplicabilità delle previsioni di cui all’art. 12,comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 e di per sé idonee asorreggere la decisione impugnata.3.1 - Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondateeccezioni di analogo tenore (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n.5395; da ultimo, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17467), ilricorso dell’INPS «contesta in radice il percorso argomentativodei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e ilgiudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza,ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez.lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L’unità minima di decisione,Numero registro generale 25392/2021nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamentoN umero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 20653/2026previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, iDnat a pubblicazione 18/06/2026ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia inappello che in questa sede, la materia è ancora controversa intutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez.lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni delladecisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 31 dicembre2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato).4. Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito esi rivelano fondate.4.1 - Riguardo alla perdurante vigenza applicativa dell’art. 12co.7 DPR 1420/1971, va osservato, in primo luogo, che l’art. 4comma 8 del d.lgs. 182/97, riferito al calcolo dei trattamentipensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata invigore del decreto, non abroga né sostituisce il criterio di calcoloivi previsto, limitandosi ad integrarlo sotto il profilodell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% sullaretribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limitemassimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempoper tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso 312,mentre per la parte di quota di retribuzione giornalierapensionabile eccedente il predetto limite, il computo è effettuatosecondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs.503/1992.5. La norma in esame fornisce un criterio determinativodell’aliquota di rendimento applicabile in misura fissa per unaprima parte di retribuzione giornaliera pensionabile, ed inmisura variabile decrescente per una seconda parte; non siintroduce, dunque, una nuova nozione di retribuzionegiornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo che alNumero registro generale 25392/202131/12/1995 abbiano già maturato un’anzianità contributivaN umero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 20653/2026inferiore ai 18 anni, né una deroga al criterio del pro-quota peDrat a pubblicazione 18/06/2026le anzianità maturate dopo il 31/12/1992 (criterio retributivo inquota B), e va osservato che il rinvio alla retribuzione annuapensionabile diviso 312 costituisce il parametro (“limitemassimo”) di retribuzione giornaliera pensionabile(“corrispondente”) al quale applicare l’aliquota di rendimentodel 2%, destinata a decrescere per le quote retributiveeccedenti il predetto limite secondo gli scaglioni dell’art. 12 delD.Lgs. 503/92.6. Si aggiunga che il criterio di calcolo della retribuzionegiornaliera è connaturato alle prestazioni dei lavoratori dellospettacolo, e che il tetto di retribuzione giornaliera pensionabiledel settimo comma (di Lire 315mila) è rimasto inalterato nellasua astratta oggettività, fatta salva la rivalutazione annua inbase ISTAT a decorrere dal 1/1/1998 come novellato dall’art. 1co.10 D.Lgs. 182/97.7. Infine, alcuna incidenza ha, ai fini di una diversadeterminazione della base di calcolo nel caso in esame, ilsuccessivo comma 11 dell’art. 1 del d.lgs. 182/97, riferito al“personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano lafacoltà di opzione ai sensi dell’art. 1 comma 23 della Legge 8agosto 1995 n.355”, ossia a coloro che sono sottoposti al regimecontributivo, puro o opzionato. 4.3- Resta fermo, pertanto, ilcriterio di calcolo dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971 come correttodall’art. 1 co.10 D.Lgs. 182/97. Anche sul punto si rimanda arecenti pronunce di questa sezione; è stato affermato in ord.n.23988/2024 quanto segue: «Sulla questione è recentementeintervenuta questa Corte (v. Cass. 36056/22, seguita da altre,tra cui Cass. 38018/22, Cass. 870/23, Cass. 1775/23),Numero registro generale 25392/2021affermando che nella determinazione della “quota B” non sNi umero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 20653/2026prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzionDeat a pubblicazione 18/06/2026giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzionigiornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R.n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.8. Tale limite non è stato abrogato né espressamente daisuccessivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4,co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazionedi un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile,contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievocostituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto sicolloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, inordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso,rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati pressol’Inps».9 Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, che siuniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte eprovvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Romain diversa composizione.Roma, 14 maggio 2026.La Presidente