CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed 8.000 euro di multa, oltre statuizioni accessorie, per aver illegalmente detenuto una pistola semiautomatica priva dei dati identificativi (artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, in esso assorbito quello dell'art. 23 I. 18 aprile 1975, n. 110), per averla ricevuta pur conoscendone l'illecita provenienza (art.648 cod. pen.), nonchè per aver detenuto 6 cartucce riferite a quest'arma e 27 cartucce riferite ad altra tipologia di arma (art. 697 cod. pen.), fatti avvenuti il 21 luglio 2016. Per i delitti era riconosciuta dal giudice anche l'aggravante dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203. Con sentenza del 11 maggio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, rideterminato per conseguenza la pena in 5 anni e 2 mesi di reclusione ed 8.000 euro di multa, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto due diversi ricorsi l'imputato, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel primo ricorso in ordine temporale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di riconoscimento della recidiva, che sarebbe in contrasto con l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 citata, e con il decorso di undici anni dai fatti di cui alla precedente condanna per reati in materia di armi. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la partecipazione alla cosca è attestata essere avvenuta solo fino al 2005, e pena inflitta in concreto, perché il giudice è partito da pena più alta rispetto al minimo edittale. Con il terzo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della condanna di cui alla sentenza 10581/2015 (non meglio precisata), continuazione che, pur richiesta dalla parte solo in via subordinata alla ottenuta aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, avrebbe potuto essere riconosciuta d'ufficio. 2.2. Nel secondo ricorso in ordine temporale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con il primo motivo deduce inosservanza legge penale in punto di riconoscimento della recidiva reiterata, in quanto nelle precedenti condanne non era mai stata applicata la recidiva. Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale in udienza, cui, peraltro, non ha presenziato.Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], dedicato al riconoscimento della recidiva, che sarebbe in contrasto con l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7, e con il decorso di undici anni dai fatti di cui alla precedente condanna per reati in materia di armi, è manifestamente infondato. In punto di riconoscimento della recidiva vi è doppia conforme, e nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Ciò posto, la motivazione di primo grado sul punto è la seguente: "corretta e pienamente integrata la contestazione della recidiva reiterata, risultando dal certificato in atti che l'imputato è già stato condannato per i reati del detenzione illegale di armi e munizioni e per porto di armi in concorso e per il reato di ricettazione". In secondo grado il motivo di appello sul punto è stato respinto con la motivazione seguente: "l'inasprimento sanzionatorio trova supporto e giustificazione non solo in relazione alla natura ed al tempo della commissione dei precedenti penali esauritisi in un arco temporale non distante da quello per cui è causa, ma anche per la concreta significatività che le reiterate condotte in materia di detenzione e porto illegale di armi hanno assunto nel tempo e sono dimostrative del gravitare del reo nel mondo criminale ed al contempo espressione del potere mafioso dallo stesso reiteratamente esercitato, ragioni queste che ostano alla mitigazione del trattamento sanzionatorio mediante espunzione della suddetta circostanza". Il ricorrente deduce che si tratta di fatti lontani nel tempo, ma la lontananza temporale è solo uno degli indici da cui ricavare la maggior capacità criminale, di cui è espressione la recidiva, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, indice che il giudice di merito ha ritenuto legittimamente subvalente rispetto al parametro della medesimezza della tipologia di reato. I giudici del merito hanno legittimamente attribuito maggiore rilevanza, infatti, ad un altro degli indici rivelatori dell'esistenza di quella maggiore capacità criminale in cui si sostanzia il giudizio sulla recidiva individuati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838), quello della specificità dei precedenti penali rispetto ai reati per cui si procede. Né la motivazione assunta per la ritenuta esistenza della recidiva è in contrasto con la esclusione dell'aggravante dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, atteso che per l'integrazione dell'aggravante non è sufficiente il "gravitare del reo nel mondo criminale" ed il "potere mafioso dallo stesso reiteratamente esercitato" che il giudice di secondo grado ha assunto a fondamento della recidiva, ma occorre una finalità di agevolazione della cosca, che nel caso in esame i giudici del merito non hanno ritenuto provato nella mera detenzione della pistola per cui hanno pronunciato condanna. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo dedicato alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla pena inflitta in concreto. Ricordato preliminarmente che anche in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche vi è doppia conforme, va osservato che la motivazione in primo grado è la seguente: "si è sopra evidenziata la posizione rivestita in seno alla omonima cosca sino al momento dell'arresto e si è anche visto quali siano i precedenti in relazione ai quali è stato destinatario del provvedimento di esecuzione pena. La sua pericolosità, confermata anche dalla lunghissima latitanza, esclude la possibilità di anche solo ipotizzare la concessione delle attenuanti generiche". In secondo grado, invece, la motivazione in punto di generiche è la seguente: "stante la posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della omonima cosca sino al momento dell'arresto arrivato dopo una lunga latitanza e la commissione di reati per cui è processo della medesima indole di quelli per cui ha riportato sentenze definitive, sia esclusa la possibilità di rimodulare la pena in suo favore nella direzione richiesta dalla difesa". Il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dai giudici del merito a latitanza e pericolosità derivante dalla passata appartenenza ad una cosca, quindi, in definitiva, alla condotta di vita antecedente e successiva al fatto, un parametro che trova aggancio normativo nell'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen.Si aggiunga solo che se è normativamente stabilito che da sola l'incensuratezza non può costituire motivo di concessione delle attenuanti generiche, tantomeno può essere usato come argomento l'aver smesso di delinquere solo da una certa data in poi. Anche la seconda parte del motivo, in cui si lamenta la eccessività della pena applicata in concreto, è manifestamente infondata. Il giudice del merito è partito da una pena base di 4 anni per il reato dell'art.648 cod. pen. La pena edittale de14648 cod. pen. è da 2 ad 8 anni; la media edittale è, pertanto, 5 anni. La pena di 4 anni si colloca sotto la media edittale. In tali casi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Ne consegue che il motivo di ricorso, volto ad ottenere una rivalutazione della decisione del giudice del merito non sindacabile in questi termini in sede di giudizio di legittimità, è inammissibile. 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza di condanna, continuazione che, pur richiesta dalla parte solo in via subordinata alla ottenuta aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, avrebbe potuto essere riconosciuta d'ufficio.La Corte di appello ha dichiarato assorbito il motivo nell'accoglimento di quello sull'aggravante. La decisione è corretta, perché in effetti la difesa aveva formulato richiesta soltanto subordinata. In ricorso si sostiene, però, che a quel punto la continuazione avrebbe potuto anche essere concessa d'ufficio. In mancanza di una istanza di parte, però, la decisione della Corte di appello resta una mera valutazione di merito, che non dà luogo né a violazioni di legge né a vizi del percorso motivazionale della sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745: In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale), e che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità. 4. Anche il primo motivo del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In esso si censura che il giudice del merito ha riconosciuto la recidiva come reiterata, anche se nelle precedenti condanne non era mai stata applicata la recidiva. Si tratta di motivo non proposto in appello. Dalla lettura dell'atto di appello del 7 ottobre 2021, infatti, emerge che alle pagine 4 e 5 dell'atto di appello era stato proposto un motivo sulla recidiva, in cui, però, non si contestava la qualificazione della recidiva come reiterata, ma si sosteneva il vizio di motivazione della pronuncia di primo grado nella parte in cui desumeva l'aggravante della recidiva soltanto dall'esistenza dei precedenti penali senza operare una valutazione dell'aumento in concreto della capacità criminale come conseguenza dell'esistenza delle precedenti condanne. Quello proposto in appello era, quindi, un motivo formulato in modo speculare al secondo motivo dell'odierno ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già valutato sopra al punto 1. Nell'atto di appello, quindi, non era stata proposta la questione della recidiva reiterata oggetto dell'attuale motivo di ricorso. Il motivo incorre allora nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che dispone che "il ricorso è inammissibile se è proposto (...) fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello" 5. Il secondo motivo del ricorso Angeletti, dedicato alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è sovrapponibile a quello già affrontato nel secondo motivo del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si rinvia, pertanto, agli argomenti esposti sopra nel punto 2 di questa motivazione. Sull'argomento aggiuntivo della giovane età del ricorrente, che avrebbe dovuto ispirare la concessione delle attenuanti generiche, si osserva, che al di là della insufficienza di una circostanza di questo tipo, il ricorrente ha quarant'anni, e ne aveva trentasei al momento del fatto. 6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il