CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 1950
Cassazione n. 23921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ad Acri (Cs) il 13/10/1950 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] e ne ha accolto 'la richiesta, avanzata in via gradata, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora in avanti: ord. pen.). 1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 24 gennaio 12024 in relazione a pregresse condanne per omissione o falsità di denunce obbligatorie (2008), omesso versamento delle ritenute previdenziali (2012) e bancarotta fraudolenta (2014) - deve espiare una pena residua di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Ha poi evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto che, lungo un arco temporale compreso tra il 1970 ed il 2011, ha riportato ulteriori e numerosissime condanne definitive per reati di varia gravità (tra essi, i delitti di furto, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e reati fiscali) e che attualmente riveste la qualità di imputato in relazione ai reati di furto e falso (art. 95 d.P.R. 115/02), in procedimenti pendenti innanzi l'autorità giudiziaria di Cosenza. Ha quindi rimarcato che il condannato, che ha da tempo trasferito la propria residenza nella città di Ravenna, è, in atto, titolare di quote di minoranza di una società a responsabilità limitata, attiva in ambito edile in diverse regioni italiane, il cui legale rappresentante è il figlio («[OSCURATO:PERSONA] detiene il 10% delle quote della SGE Costruzioni s.r.I., operante nel settore dell'edilizia, avente sede legale a Ravenna... il legale rappresentante è il figlio che detiene il 90% delle quote»). Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che la concessione della più favorevole delle misure alternative alla detenzione sia impedita dall'apprezzamento della pervicacia criminale manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] («osta alla concessione della misura più ampia innanzitutto la pericolosità del soggetto che ha compiuto reati in maniera sostanzialmente ininterrotta a partire dagli anni 70 e, nonostante abbia già espiato la pena, anche nelle forme delle misure alternative, ancora in tempi recenti si è reso responsabile di condotte che hanno portato all'apertura di procedimenti penali tutt'ora pendenti»). Ha sostenuto che detto giudizio negativo sia ulteriormente corroborato dall'inadeguatezza della proposta lavorativa che è stata presentata a sostegno della richiesta: essa, infatti, garantirebbe al condannato una totale libertà di movimento nel territorio nazionale, oltre che, in concreto, lo svolgimento di un'attività rispetto alla quale elevato è il rischio di recidiva, atteso che molteplici dei delitti dei quali nel passato si è macchiato sono stati, per l'appunto, consumati in occasione o a cagione dell'attività lavorativa prestata. Ha, altresì, rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha risarcito il danno cagionato attraverso la consumazione dei delitti e qualificato come tardiva la disponibilità ad effettuare donazioni a titolo riparativo. Ha, sulla scorta di dette considerazioni, reputato il [OSCURATO:PERSONA], soggetto ultrasettantenne, meritevole unicamente della concessione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. 22. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 47 ord. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il difensore contesta che il Tribunale di sorveglianza ha fatto malgoverno dei consolidati canoni ermeneutici elaborati da questa Corte - ed espressamente richiamati in ricorso - in punto di concedibilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Lamenta, in particolare, che il Tribunale, in contrasto con detti principi, ha fondato il provvedimento di rigetto sulla gravità dei precedenti penali sofferti dal [OSCURATO:PERSONA], trascurando il fatto che essi afferiscono a condotte risalenti al 2014 e ad un arco temporale ad esso precedente («successivamente, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale felsineo, il ricorrente si è astenuto dalla commissione di ulteriori fattispecie di reato»). Evidenzia criticamente che lo stesso Tribunale ha, poi, attribuito peculiare peso specifico ad una pendenza per furto asseritamente commesso sino al 2021 omettendo di considerare che il relativo procedimento penale è stato definito con sentenza di estinzione del reato, per difetto di querela, già alla data del 25 marzo 2024, in epoca, quindi, di gran lunga anteriore alla data di emissione dell'ordinanza impugnata. Censura ancora che ha trascurato di considerare che il condannato ha conseguito sino al 2017 redditi da lavoro e che è in atto percettore di un assegno sociale e che ha altresì errato nel ritenere che il predetto, peraltro inabilitato all'esercizio di attività commerciale ed all'esercizio di uffici direttivi, giusta pena accessoria cui è in atto sottoposto, continuerebbe a svolgere attività nel settore edilizio («egli detiene, effettivamente, una percentuale minima -10%- delle quote della società SGE Costruzioni s.r.I., operante nell'ambito dell'edilizia, ma il legale rappresentante dell'impresa è il figlio e non già il ricorrente»). Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha contraddittoriamente omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha pendenze a Ravenna ove ha sede legale l'impresa amministrata dal figlio, che ha svalutato la dichiarazione con la quale il condannato ha palesato la sua disponibilità ad effettuare donazioni a titolo riparativo e che ha omesso di considerare che i delitti per i quali ha riportato condanna risultano, l'uno, contro l'amministrazione della giustizia («per cui essendo la p.o. lo Stato, il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe risarcirlo se non effettuando una donazione a titolo riparativo») ed il secondo commesso in danno dei creditori che non hanno, però, mai promosso azione risarcitoria. Contesta, pertanto, il fatto che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su «valutazioni parziali e non conformi alla costante giurisprudenza di legittimità», rappresentando come le circostanze dedotte in ricorso (in specie, il lungo periodo in cui egli si è astenuto dalla commissione dei reati) siano per l'appunto 3dimostrative dell'intervenuto avvio di un processo rivisitazione critica del vissuto «essenziale ai fini della concessione della misura alternativa più ampia». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato o altre condizioni personali del condannato, può essere comunque ammesso ad altre e meno favorevoli misure alternative, quali ad esempio alla detenzione domiciliare - misura alla quale, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] è in atto sottoposto - alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 ord. pen. sifonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona 4l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985). 3. Il Tribunale di sorveglianza, muovendosi nell'alveo dei consolidati canoni appena cennati, ha in particolare fatto buon governo del principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, piuttosto, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). Attraverso un incedere cui risultano estranei inciampi o aporie di ordine argomentativo, il Tribunale ha, infatti, rimarcato come proprio la pervicacia delinquenziale della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova lungo tutta la sua vita attraverso la commissione di plurimi reati, di varia natura e gravità, costituisca un dato che assume, ai fini in valutazione, un peso specifico di primo momento che non risulta eliso o bilanciato da alcun elemento avente un'opposta valenza positiva, non potendosi, in particolare, conferire detto significato alla prospettata attività lavorativa che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto svolgere da affidato, attività cui, anzi, con una motivazione tutt'altro che illogica, il Tribunale ha conferito la veste di dato che concorre a legittimare la valutazione negativa espressa. A fronte di ciò, l'intervenuta declaratoria liberatoria della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, stante il difetto di querela, in relazione ad uno dei due più recenti procedimenti penali iscritti a suo carico - trattasi, per l'esattezza, del procedimento per il delitto di furto aggravato, consumato nel comune di Acri (Cs) dal 10 settembre 2015 al 4 gennaio 2021, la cui sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è stata allegata dalla difesa al ricorso in esame - degrada, proprio per l'assenza di una valutazione nel merito dell'imputazione, a dato neutro, cui non può conferirsi alcuna valenza in questa sede. 54. Alla luce di quanto evidenziato, il provvedimento impugnato non palesa, pertanto, vizi motivazionali apprezzabili nella presente sede né, a maggior ragione, prospetta soluzioni interpretative eccentriche rispetto ai consolidati canoni ermeneutici elaborati da questa Corte con precipuo riguardo all'istituto di cui all'art. 47 ord. pen., avendo ravvisato, negli elementi portati alla sua attenzione, i connotati di un quadro cui risulta estranea la prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia quanto meno iniziato un processo di seria rivisitazione critica del proprio articolato vissuto criminale. Necessitato corollario che da ciò promana è il rigetto del ricorso prospettato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige P.Q.M