Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:488
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite da C‑428/06 a C‑434/06
[OSCURATO:PERSONA] de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] (UGT‑[OSCURATO:PERSONA]) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e altri
(demande di pronuncia pregiudiziale proposte dal
[OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA])
«Aiuti di Stato — Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale — Carattere selettivo»
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Art. 87, n. 1, CE)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Misure adottate da un ente infrastatale
(Art. 87, n. 1, CE)
1.
Nell’esaminare se una misura rivesta carattere selettivo, la determinazione dell’ambito di riferimento è essenziale e tale
ambito non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio nazionale.
Quindi, per valutare la selettività di una misura adottata da un ente infrastatale allo scopo di fissare, solo in una parte
del territorio di uno Stato membro, un’aliquota fiscale ridotta rispetto all’aliquota in vigore nel resto di tale Stato membro,
occorre accertare se la suddetta misura sia stata presa da tale ente nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto
al potere centrale e, all’occorrenza, verificare se essa si applichi effettivamente a tutte le imprese stabilite o a tutte
le produzioni realizzate nel territorio rientrante nella competenza di tale ente.
In una situazione in cui un’autorità regionale o locale, nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere
centrale, stabilisce un’aliquota fiscale inferiore a quella nazionale e applicabile unicamente alle imprese situate all’interno
del territorio di sua competenza, il contesto giuridico pertinente per valutare la selettività di una misura fiscale può limitarsi
all’area geografica interessata dal provvedimento qualora l’ente infrastatale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei
suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese
presenti nel territorio di sua competenza. A tale riguardo, questo ruolo fondamentale è la conseguenza dell’autonomia e non
una condizione preliminare di quest’ultima. Infatti, allorché un ente infrastatale è sufficientemente autonomo, cioè quando
dispone di autonomia dal punto di vista istituzionale, procedurale ed economico, esso riveste un ruolo fondamentale nella
definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese.
Affinché una decisione presa in simili circostanze possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente
autonomi, è innanzi tutto necessario che essa sia stata adottata da un’autorità regionale o locale dotata, sul piano costituzionale,
di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Tale autonomia richiede che l’ente infrastatale
assuma le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione dell’imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui
l’ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda il controllo sia delle entrate sia delle spese.
Inoltre, la decisione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in
merito al suo contenuto, anche se una siffatta autonomia procedurale non esclude che, allo scopo di prevenire i conflitti,
venga istituito un procedimento di concertazione, sempreché la decisione finale presa in esito a tale procedimento sia adottata
dall’ente infrastatale e non dal governo centrale. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta
nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi, dichiarati
o risultanti solo dal concreto esame dei flussi finanziari, provenienti da altre regioni o dal governo centrale.
(v. punti 46-51, 55, 67, 96, 133, 107, 123, 135, 144 e dispositivo)
2.
Nell’esaminare se un ente infrastatale disponga di un’autonomia sufficiente a far ritenere che le disposizioni favorevoli
alle imprese stabilite sul suo territorio, da esso adottate, configurino regole generali e non presentino quindi il requisito
della selettività che permetterebbe di identificare la sussistenza di aiuti di Stato, è necessario prendere in considerazione
le disposizioni nazionali che fissano l’ampiezza delle competenze di tale ente, quali interpretate e applicate dai giudici
nazionali, fermo restando che il fatto che tale ente, nell’esercizio delle suddette competenze, sia sottoposto al controllo
del giudice, come accade in qualunque Stato di diritto, non è pertinente al fine di misurarne il grado di autonomia.
(v. punti 77-83 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 settembre 2008 (
*
)
«Aiuti di Stato – Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale – Carattere selettivo»
Nei procedimenti riuniti da C‑428/06 a C‑434/06,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) con decisioni 20 settembre 2006 (C‑428/06, C‑429/06 e da C‑431/06
a C‑434/06) e 29 settembre 2006 (C‑430/06), pervenute in cancelleria il 18 ottobre 2006, nelle cause tra
[OSCURATO:PERSONA] de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] (UGT‑[OSCURATO:PERSONA])
(C‑428/06),
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
(C‑429/06),
e
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
;
tra
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
(C‑430/06),
[OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León
(C‑433/06),
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
;
tra
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
(C‑431/06),
[OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León
(C‑432/06),
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
;
tra
[OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León
(C‑434/06)
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, A. Ó Caoimh e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA] de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] (UGT‑[OSCURATO:PERSONA]), dall’avv. V. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], secretarios generales;
– per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti J. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León, dagli avv.ti S. [OSCURATO:PERSONA] e M. E. [OSCURATO:PERSONA], abogadas;
– per le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación de [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti I. Sáenz-[OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA],
abogados;
– per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dall’avv.ti A. [OSCURATO:PERSONA], I. Sáenz‑[OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA],
abogados;
– per la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA] e D. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re E. O’Neill e I. Rao, in qualità di agenti, assistite dal sig. D. Anderson, QC;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, dai sigg. F. Castillo de la Torre e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE.
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di una serie di controversie tra, da una parte, l’[OSCURATO:PERSONA] de Trabajadores
de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«UGT‑[OSCURATO:PERSONA]» (C‑428/06), la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (da C‑429/06 a C‑431/06) e la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León (da C‑432/06 a C‑434/06) e, dall’altra, le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
le [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], de [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], che sono le autorità competenti dei territori a statuto speciale
(
fuero)
denominati [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], de [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «autorità
forales
»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito a talune disposizioni tributarie adottate dalle suddette autorità.
Il diritto nazionale
[OSCURATO:PERSONA] spagnola del 1978
3
Gli artt. 2, 31, n. 1, 137‑139 e 143, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] spagnola del 1978 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») sono redatti
come segue:
«Articolo 2.
[OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli.
Essa riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono nonché la solidarietà
fra le medesime.
(…)
Articolo 31.
1. Tutti contribuiscono a sostenere le spese pubbliche in funzione delle rispettive capacità economiche mediante un sistema tributario
giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività che, in nessun caso, può avere carattere espropriativo.
(…)
Titolo VIII – Dell’organizzazione territoriale dello Stato
Capitolo primo – Principi generali
Articolo 137.
Lo Stato si organizza territorialmente in comuni, province e nelle [OSCURATO:PERSONA] autonome che si costituiscano. Tutti questi enti
godono di autonomia per la gestione dei rispettivi interessi.
Articolo 138.
1. Lo Stato garantisce l’effettiva attuazione del principio di solidarietà sancito all’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], provvedendo
all’instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo. Esso tiene conto
in particolare delle circostanze connesse con la situazione delle isole.
2. Le differenze fra gli statuti delle varie [OSCURATO:PERSONA] autonome non potranno in nessun caso implicare privilegi economici o sociali.
Articolo 139.
1. Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in qualunque parte del territorio dello Stato.
2. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà delle persone di circolare
e stabilire la loro residenza nonché la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo.
(…)
Capitolo III – Delle [OSCURATO:PERSONA] autonome
Articolo 143.
1. Nell’esercizio del diritto all’autonomia riconosciuto all’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA], le province limitrofe con caratteristiche
storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le province costituenti un ente regionale storico potranno
accedere all’autogoverno e costituirsi in [OSCURATO:PERSONA] autonome conformemente alle disposizioni [del titolo VIII] e dei rispettivi
Statuti».
4
L’art. 148 della [OSCURATO:PERSONA], che descrive le materie in cui le [OSCURATO:PERSONA] autonome potranno esercitare determinate competenze,
recita come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie:
(…)
3. l’assetto del territorio, l’urbanistica e gli alloggi;
4. le opere pubbliche che interessano la [OSCURATO:PERSONA] autonoma nel suo stesso territorio;
5. le ferrovie e le strade il cui percorso si sviluppa integralmente nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] autonoma e, nei medesimi termini,
i trasporti che avvengono con questi mezzi o via cavo;
6. i porti di rifugio, i porti e gli aeroporti turistici e, in generale, quelli che non svolgono attività commerciali;
7. l’agricoltura e l’allevamento, in conformità delle norme economiche generali;
8. le montagne e le risorse forestali;
9. la gestione in materia di protezione dell’ambiente;
10. i progetti, la costruzione e lo sfruttamento degli impianti idraulici, dei canali e dei terreni irrigui che interessano la
[OSCURATO:PERSONA] autonoma, le acque minerali e termali;
11. la pesca nelle acque interne, la produzione dei frutti di mare e la piscicoltura, la caccia e la pesca fluviale;
12. le fiere locali;
13. lo sviluppo dell’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] autonoma nell’ambito degli obiettivi stabiliti dalla politica economica
nazionale;
14. l’artigianato;
(…)».
5
L’art. 149, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«1. Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie:
1. la regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei
diritti e nell’assolvimento dei doveri costituzionali;
(…)
6. la legislazione commerciale, penale e penitenziaria; la legislazione processuale, fatte salve le speciali e necessarie disposizioni
che in questa materia derivano dalle particolarità del diritto sostanziale delle [OSCURATO:PERSONA] autonome;
7. la legislazione del lavoro, fatta salva la sua attuazione da parte degli organi delle [OSCURATO:PERSONA] autonome;
(…)
11. il sistema monetario: divise, cambio e convertibilità; le basi dell’organizzazione del credito, delle banche e delle assicurazioni;
(…)
13. le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica;
14. le finanze generali e il debito dello Stato;
(…)
17. la legislazione di base ed il regime economico della previdenza sociale, fatta salva l’esecuzione dei suoi servizi da parte
delle [OSCURATO:PERSONA] autonome;
(…)
24. le opere pubbliche d’interesse generale o la cui realizzazione riguardi più di una [OSCURATO:PERSONA] autonoma.
(…)».
6
Gli artt. 156‑158 della [OSCURATO:PERSONA] sono redatti come segue:
«Articolo 156.
1. [OSCURATO:PERSONA] autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l’adempimento delle loro competenze, in base ai principi
di coordinamento con le finanze statali e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.
2. [OSCURATO:PERSONA] autonome potranno agire come delegati o collaboratori dello Stato per la riscossione, la gestione e la liquidazione
delle sue risorse tributarie, in conformità delle leggi e degli statuti.
Articolo 157.
1. Le risorse delle [OSCURATO:PERSONA] autonome sono costituite da:
a) le imposte cedute in tutto o in parte dallo Stato, le sovraimposte su imposte statali ed altre forme di partecipazione alle
entrate dello Stato;
b) le loro proprie imposte, tasse e contributi speciali;
c) i trasferimenti da un fondo di compensazione interterritoriale ed altri stanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
d) gli utili derivanti dal loro patrimonio e gli introiti di diritto privato;
e) il prodotto delle operazioni di credito.
2. [OSCURATO:PERSONA] autonome non potranno in nessun caso adottare misure tributarie riguardo a beni situati fuori del loro territorio
o che ostacolino la libera circolazione di merci o servizi.
3. Una legge organica potrà regolare l’esercizio delle competenze finanziarie elencate al n. 1, prevedere le norme intese a risolvere
i conflitti che potrebbero sorgere e le possibili forme di collaborazione finanziaria tra le [OSCURATO:PERSONA] autonome e lo Stato.
Articolo 158.
1. Nei bilanci generali dello Stato si potrà stabilire uno stanziamento a favore delle [OSCURATO:PERSONA] autonome in funzione dell’ampiezza
dei servizi e delle attività statali da esse espletate, nonché della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi
pubblici fondamentali in tutto il territorio spagnolo.
2. Al fine di correggere squilibri economici interterritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, si costituirà
un Fondo di compensazione destinato a spese di investimento, le cui risorse verranno distribuite dalle [OSCURATO:PERSONA] [Camera
dei deputati] fra le [OSCURATO:PERSONA] autonome e, quando ne sia il caso, le province».
[OSCURATO:PERSONA] di autonomia
7
Conformemente all’art. 2, al capitolo III del titolo VIII (artt. 143‑158), nonché alla prima disposizione addizionale e alla
seconda disposizione transitoria della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una [OSCURATO:PERSONA] autonoma in seno al [OSCURATO:PERSONA] di
Spagna. [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dallo [OSCURATO:PERSONA] di autonomia del [OSCURATO:PERSONA] («Estatuto de Autonomía
del [OSCURATO:PERSONA]»), approvato con legge organica delle [OSCURATO:PERSONA] 3/1979 del 18 dicembre 1979 (BOE n. 306 del 22 dicembre
1979, in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] di autonomia»).
8
[OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] consta di tre [OSCURATO:PERSONA] (enti amministrativi territoriali), a loro volta
costituiti da Municipios (comuni). La struttura politica e istituzionale di tale [OSCURATO:PERSONA] autonoma comprende due diversi livelli,
cioè quello delle istituzioni comuni all’insieme del [OSCURATO:PERSONA] (governo autonomo e Parlamento) e quello delle istituzioni
o organi «
forales
» dotati di competenze limitate ai [OSCURATO:PERSONA].
9
L’art. 37 dello [OSCURATO:PERSONA] di autonomia recita come segue:
«1. Gli organi
forales
dei [OSCURATO:PERSONA] saranno disciplinati dal regime giuridico proprio di ciascuno di essi.
2. Le disposizioni contenute nel presente [OSCURATO:PERSONA] non implicheranno alcuna modifica della natura del regime
foral
specifico o delle competenze previste dai regimi propri di ciascuno dei [OSCURATO:PERSONA].
3. In ogni caso questi ultimi sono titolari della competenza esclusiva nei rispettivi territori nelle seguenti materie:
a) l’organizzazione, la disciplina e il funzionamento delle rispettive istituzioni;
b) l’elaborazione e l’approvazione dei rispettivi bilanci;
c) la definizione delle delimitazioni territoriali di livello sovramunicipale, ma non eccedenti i limiti della provincia;
d) il regime dei beni appartenenti alle province ed ai comuni, che rientrino nel demanio o nel patrimonio pubblico, o che siano
propri o comunali;
e) l’ordinamento delle elezioni municipali;
f) ogni altra competenza specificata nel presente [OSCURATO:PERSONA] o che sia ad essi trasferita.
4. Spetterà loro inoltre, nei rispettivi territori, il potere normativo ed esecutivo nelle materie stabilite dal Parlamento basco».
10
L’art. 40 dello [OSCURATO:PERSONA] di autonomia prevede che, per l’adeguato esercizio e il finanziamento delle proprie competenze, il
[OSCURATO:PERSONA] «dispone di proprie finanze autonome».
11
L’art. 41 del suddetto [OSCURATO:PERSONA] recita come segue:
«1. I rapporti tributari tra lo Stato ed il [OSCURATO:PERSONA] sono regolati dal sistema
foral
tradizionale della concertazione economica (‘[OSCURATO:PERSONA]’) o delle convenzioni (‘Convenios’).
2. Il contenuto della disciplina della concertazione rispetterà i principi e le basi seguenti e si conformerà ad essi:
a) Le istituzioni competenti dei [OSCURATO:PERSONA] possono mantenere, stabilire e disciplinare sul loro territorio il regime
tributario, nel rispetto della struttura generale impositiva dello Stato, delle norme contenute nel regime di concertazione
economica in vigore in materia di coordinamento, di armonizzazione fiscale e di cooperazione con lo Stato, e delle norme emanate
dal Parlamento basco per finalità identiche nella [OSCURATO:PERSONA] autonoma. L’accordo di concertazione sarà approvato per legge.
b) L’imposizione, la gestione, la liquidazione, la riscossione e il controllo di tutte le imposte, escluse le imposizioni doganali
e quelle attualmente riscosse tramite monopoli fiscali spettano, in ciascun [OSCURATO:PERSONA], alle rispettive [OSCURATO:PERSONA], fatta salva tuttavia la cooperazione con lo Stato e i controlli da esso effettuati.
c) Gli organi competenti dei [OSCURATO:PERSONA] adottano le decisioni necessarie al fine di applicare, nel loro rispettivo
territorio, le deroghe fiscali a carattere congiunturale che lo Stato ha deciso di applicare su tutto il territorio nazionale.
La durata della loro validità corrisponde a quella prevista per queste ultime.
d) L’apporto del [OSCURATO:PERSONA] allo Stato consiste in una quota complessiva, composta dalle quote parziali corrispondenti a ciascuno
dei suoi [OSCURATO:PERSONA], come contributo a tutti gli oneri dello Stato non assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma.
e) Al fine di fissare le quote dovute da ciascuno dei [OSCURATO:PERSONA], le quali costituiscono insieme la menzionata quota
complessiva, viene istituita una commissione mista, composta, da una parte, da un rappresentante di ciascuna [OSCURATO:PERSONA]
nonché da un corrispondente numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, da un corrispondente numero di rappresentanti
dell’amministrazione statale. La quota così determinata viene approvata per legge per il periodo stabilito dal regime di concertazione
economica, fatto salvo il suo adeguamento annuale sulla base del procedimento parimenti previsto nel regime della concertazione.
f) Il regime della concertazione deve essere applicato tenendo conto del principio di solidarietà, cui si fa riferimento negli
artt. 138 e 156 della [OSCURATO:PERSONA]».
L’accordo di concertazione economica
12
L’accordo di concertazione economica fra la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato approvato con legge
12/2002 (Ley 12/2002 por la que se aprueba el [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) del 23 maggio
2002 (BOE n. 124 del 24 maggio 2002; in prosieguo: l’«accordo di concertazione economica»).
13
Gli artt. 2‑4 dell’accordo di concertazione economica sono redatti come segue:
«Articolo 2. Principi generali
[OSCURATO:PERSONA] – Il regime tributario istituito dai [OSCURATO:PERSONA] deve osservare i seguenti principi:
1º rispetto della solidarietà nella misura fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA] di autonomia;
2º osservanza della struttura tributaria generale dello Stato;
3º coordinamento, armonizzazione fiscale e cooperazione con lo Stato conformemente alle disposizioni del presente accordo di
concertazione economica;
4º coordinamento, armonizzazione fiscale e cooperazione fra gli organi dei [OSCURATO:PERSONA] secondo le disposizioni emanate
in materia dal Parlamento basco;
5º assoggettamento ai trattati o alle convenzioni internazionali, sottoscritti e ratificati dalla Spagna o ai quali essa ha aderito.
Devono essere osservate in particolare le disposizioni contenute nelle convenzioni concluse dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna al fine di
evitare la doppia imposizione nonché le normative in materia di armonizzazione fiscale dell’Unione europea, procedendo alle
restituzioni risultanti dall’applicazione di queste convenzioni e normative.
Secondo – Le disposizioni del presente accordo di concertazione devono essere interpretate conformemente alle regole in materia
di interpretazione delle norme tributarie contenute nel codice tributario.
Articolo 3. Armonizzazione fiscale.
In sede di elaborazione del diritto tributario i [OSCURATO:PERSONA] devono:
a) adeguarsi alla terminologia e alle nozioni utilizzate nel codice tributario, fatte salve le particolarità fissate nel presente
accordo di concertazione economica;
b) mantenere una pressione fiscale globale effettiva equivalente a quella esistente nel resto dello Stato;
c) osservare e garantire la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone nonché la libera circolazione di merci, capitali
e servizi su tutto il territorio nazionale spagnolo, senza effetti discriminatori, pregiudizio alle regole di concorrenza
tra le imprese ovvero distorsioni nell’allocazione delle risorse;
d) utilizzare la medesima classificazione per le attività di allevamento, minerarie, industriali, commerciali, di servizi, professionali
e artistiche utilizzata nel territorio comune, fatta salva l’eventuale elaborazione di una classificazione più dettagliata
delle suddette attività.
Articolo 4. Principio della cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] – Gli organi competenti dei [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a trasmettere all’amministrazione dello Stato i progetti
di disposizioni normative in materia tributaria entro un termine congruo prima della loro entrata in vigore.
In modo analogo, l’amministrazione dello Stato trasmette a questi organi i propri progetti.
Secondo – Lo Stato stabilisce i meccanismi atti a consentire la partecipazione degli organi del [OSCURATO:PERSONA] alle convenzioni
internazionali che esplicano i loro effetti sull’applicazione del presente accordo di concertazione economica.
Terzo – Lo Stato e i [OSCURATO:PERSONA], nell’espletamento delle funzioni ad essi spettanti nei settori della gestione,
del controllo e della riscossione delle loro imposte, si trasmettono reciprocamente, nei tempi e nelle forme adeguati, i dati
e le informazioni ritenuti necessari al miglioramento della riscossione medesima.
In particolare entrambe le amministrazioni:
a) si trasmettono reciprocamente, attraverso i loro centri di elaborazione dati, tutte le informazioni di cui ritengono di aver
bisogno. A tal fine vengono predisposti i mezzi tecnici necessari alla comunicazione reciproca. Viene elaborato annualmente
un piano comune e coordinato concernente l’elaborazione dei dati fiscali;
b) i servizi di controllo preparano i piani di controllo comuni su obiettivi, settori e procedure selettive coordinati nonché
sui contribuenti che hanno cambiato domicilio, sugli enti soggetti all’obbligo di trasparenza fiscale e sulle società assoggettate
all’imposta, proporzionalmente al volume di operazioni realizzate nell’ambito dell’imposta sulle società».
14
Gli artt. 48‑60 dell’accordo di concertazione economica disciplinano i rapporti finanziari fra lo Stato ed il [OSCURATO:PERSONA].
Gli artt. 48‑50 di tale accordo sono redatti come segue:
«Articolo 48. Principi generali
Per i rapporti finanziari fra lo Stato e il [OSCURATO:PERSONA] valgono i seguenti principi:
[OSCURATO:PERSONA] – Autonomia fiscale e finanziaria delle istituzioni del [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo e l’esecuzione delle loro competenze.
Secondo – Rispetto della solidarietà nella misura prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA] di autonomia.
Terzo – Coordinamento e cooperazione con lo Stato in materia di stabilità di bilancio.
Quarto – Contributo del [OSCURATO:PERSONA] agli oneri dello Stato, non assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma, nella forma stabilita dal
presente accordo di concertazione economica.
Quinto – Le facoltà di tutela finanziaria esercitate in qualsiasi momento dallo Stato in materia di enti territoriali spettano
agli organi competenti del [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò implichi un livello di autonomia degli enti territoriali baschi inferiore
a quello spettante agli enti territoriali del sistema comune.
Articolo 49. Nozione di quota
Il contributo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] a favore dello Stato consta di una quota complessiva, composta della quota dovuta
da ciascuno dei [OSCURATO:PERSONA], quale contributo a tutti gli oneri dello Stato non assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma
del [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 50. Periodicità e aggiornamento della quota
[OSCURATO:PERSONA] – Ogni cinque anni viene fissato con legge votata dalle [OSCURATO:PERSONA], previo accordo della commissione mista per
la concertazione economica, il metodo per stabilire la quota, valido per il successivo quinquennio, sulla base dei principi
generali figuranti nella presente concertazione, nonché per l’approvazione della quota per il primo anno del quinquennio.
Secondo – In ognuno degli anni successivi al primo, la commissione mista per la concertazione economica aggiorna la quota
applicando il metodo approvato nella legge cui si riferisce il comma precedente.
Terzo – I principi che costituiscono il metodo, contenuto nel presente accordo di concertazione, per la determinazione della
quota possono essere modificati nell’ambito della legge quinquennale relativa al contributo finanziario qualora le circostanze
e l’esperienza in occasione della loro applicazione lo rendano consigliabile».
15
L’accordo di concertazione economica prevede l’intervento di due commissioni composte in modo paritetico. A norma dell’art. 61,
primo comma, di quest’ultimo, la commissione mista è costituita, da una parte, di un rappresentante del governo di ogni [OSCURATO:PERSONA] nonché di un ugual numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, di un ugual numero di rappresentanti
dell’amministrazione dello Stato.
16
L’art. 62 dell’accordo di concertazione economica dispone che la suddetta commissione mista ha in particolare la funzione
di pervenire ad un’intesa sulle modifiche di tale accordo, sugli impegni di collaborazione e di coordinamento in materia di
stabilità di bilancio, nonché sul metodo per il calcolo della quota per ciascun quinquennio e di concludere gli accordi che
in qualsiasi momento fossero necessari in materia tributaria e finanziaria per l’applicazione e il corretto funzionamento
delle disposizioni del suddetto accordo di concertazione.
17
L’art. 63 dell’accordo di concertazione economica prevede la costituzione della commissione per il coordinamento e la valutazione
normativa (Comisión de Coordinación y [OSCURATO:PERSONA]), composta di quattro rappresentanti dell’amministrazione dello
Stato e quattro rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. Di questi ultimi, designati dal governo basco, tre
lo sono su proposta di ognuna delle [OSCURATO:PERSONA].
18
Tra le competenze conferite alla commissione per il coordinamento e la valutazione normativa dall’art. 64 dell’accordo di
concertazione economica figura in primo luogo quella consistente nel valutare la conformità della normativa tributaria con
la suddetta concertazione e ciò prima della pubblicazione della normativa stessa. L’art. 64, lett. a), dello stesso accordo
dispone espressamente che, a tal fine, «quando, in occasione dello scambio di progetti di disposizioni regolamentari previsto
all’art. 4, n. 1, del presente accordo di concertazione economica, si formulassero osservazioni concernenti le proposte ivi
contenute, una qualsiasi tra le istituzioni ed amministrazioni rappresentate potrà sollecitare, per iscritto ed in forma motivata,
la convocazione di tale commissione. Quest’ultima si riunirà entro un termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla
domanda di convocazione, esaminerà la conformità della normativa proposta con l’accordo di concertazione economica e si sforzerà,
prima della pubblicazione delle relative disposizioni, di provvedere a che le istituzioni e le amministrazioni pervengano
ad un’intesa quanto ai possibili disaccordi sul contenuto della normativa tributaria».
La legge del 2002 relativa alla quota per gli anni 2002-2006
19
Con legge 23 maggio 2002, n. 12, è stato approvato il metodo per la determinazione della quota del [OSCURATO:PERSONA] per gli anni
2002‑2006 (BOE n. 124, pag. 18636; in prosieguo: la «legge del 2002 relativa alla quota»). Gli artt. 3‑7 di tale legge prevedono
quanto segue:
«Articolo 3. Determinazione della quota per l’anno base
La quota effettiva per l’anno base del quinquennio 2002‑2006 viene determinata mediante applicazione del coefficiente d’imputazione
all’importo complessivo degli oneri non assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma e adottando le corrispondenti rettifiche e compensazioni
nella misura prevista dai seguenti articoli.
Articolo 4. Oneri dello Stato che non sono stati assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma
[OSCURATO:PERSONA] – Si considerano oneri dello Stato non assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma quegli oneri che corrispondono a competenze il
cui esercizio non è ancora stato effettivamente assunto da tale [OSCURATO:PERSONA].
Secondo – Al fine di determinare l’ammontare totale degli oneri in questione, viene dedotta dal totale delle spese del bilancio
dello Stato la dotazione integrale di bilancio corrispondente, a livello dello Stato, alle competenze conferite alla [OSCURATO:PERSONA]
autonoma, a partire dalla data di efficacia del trasferimento fissato dai corrispondenti regi decreti.
(…)
Articolo 5. [OSCURATO:PERSONA] – Fatte salve le disposizioni contenute nei successivi artt. 14 e 15, le cifre risultanti dall’imputazione cui si riferisce
l’art. 4, n. 4, subiranno le rettifiche necessarie a perfezionare la stima delle entrate provenienti dalle imposte dirette
ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] e al resto del territorio nazionale, conformemente al disposto dell’art. 55 dell’accordo di concertazione
economica.
(…)
Articolo 6. [OSCURATO:PERSONA] – Dalla quota a carico di ciascun [OSCURATO:PERSONA] vengono detratte per compensazione le seguenti voci:
a) la parte imputabile delle imposte non concertate;
b) la parte imputabile delle entrate del bilancio priva di carattere fiscale;
c) la parte imputabile del disavanzo presentato dal bilancio generale dello Stato.
(…)
Articolo 7. Coefficiente d’imputazione
Il coefficiente d’imputazione cui si riferiscono i precedenti artt. 4 e 6, essenzialmente determinato sulla base del reddito
dei [OSCURATO:PERSONA] in rapporto a quello dello Stato, è del 6,24%, per il quinquennio in vigore».
20
Ai sensi dell’allegato I della legge del 2002 relativa alla quota, che fissa la quota provvisoria della [OSCURATO:PERSONA] autonoma
del [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di base 2002, l’importo che i [OSCURATO:PERSONA] devono versare ammonta a EUR 1 034 626 080.
[OSCURATO:PERSONA] tributaria in questione nelle cause principali
21
Nei procedimenti C‑428/06, C‑429/06 e C‑434/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale vertono sulla
norma foral
delle [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] 23 giugno 2005, n. 7 (in prosieguo: la «
norma foral
7/2005»), il cui art. 2 modifica la
norma foral
26 giugno 1996, n. 3, relativa all’imposta sulle società. I primi due di tali ricorsi sono diretti all’annullamento dei nn. 4,
6 e 7 del suddetto art. 2, mentre il terzo ricorso ha per oggetto solo l’annullamento dei nn. 4 e 6 del medesimo articolo.
22
L’art. 2, n. 4, della
norma foral
7/2005 modifica l’art. 29 della
norma foral
3/1996 e fissa l’aliquota dell’imposta sulle società «in generale al 32,5%». Il giudice nazionale indica che, secondo la
normativa comune dello Stato, cioè l’art. 28, n. 1, del testo unico della legge relativa all’imposta sulle società, approvato
con regio decreto legislativo 5 marzo 2004, n. 4, l’aliquota normale dell’imposta sulle società è del 35%.
23
L’art. 2, n. 6, della
norma foral
7/2005 modifica l’art. 37 della norma foral 3/1996 e prevede una detrazione pari al 10% dell’importo degli investimenti nuovi
in attivi fissi materiali, destinati allo sviluppo dell’attività economica dell’impresa. Il n. 7 dello stesso art. 2 modifica
l’art. 39 della
norma foral
3/1996 e prevede una detrazione pari al 10% degli importi provenienti dal risultato del bilancio di esercizio, la quale può
essere destinata ad una «riserva per investimenti produttivi e/o per attività di conservazione e miglioramento dell’ambiente
o risparmio energetico». Il giudice nazionale precisa che tali possibilità di detrazione non esistono nella legge spagnola
relativa all’imposta sulle società.
24
Nei procedimenti C‑430/06 e C‑433/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale hanno per oggetto il
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] del Consejo de Diputados de [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 2005, n. 2, confermato mediante accordo
delle [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2005, il cui articolo unico modifica, ai nn. 4 e 5, gli artt. 29 e 37 della
norma foral
5 luglio 1996, n. 24, relativa all’imposta sulle società. Il contenuto della norma impugnata nei suddetti ricorsi è lo stesso
della norma di cui trattasi nei ricorsi all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C‑434/06.
25
Nei procedimenti C‑431/06 e C‑432/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale hanno per oggetto il
Decreto [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] foral de [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 2005, n. 32, il cui articolo unico modifica, ai nn. 3 e 4, gli
artt. 29 e 37 della
norma foral
4 luglio 1996, n. 7, relativa all’imposta sulle società. Il contenuto della norma impugnata nei suddetti ricorsi è lo stesso
della norma in questione nel ricorso all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C‑434/06.
Cause principali e questioni pregiudiziali
26
Risulta che le disposizioni impugnate nelle cause principali sono state adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] dopo che il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa il 9 dicembre 2004, aveva dichiarato, in merito al ricorso per cassazione n. 7893/1999, la nullità
di pieno diritto di numerose disposizioni analoghe adottate dalle stesse autorità per il motivo che tali misure, potendo costituire
aiuti di Stato, avrebbero dovuto essere notificate alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee conformemente all’art. 88, n. 3,
CE. Le convenute nelle cause principali indicano tuttavia, nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, che,
a causa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha statuito senza sottoporre alcuna questione pregiudiziale alla Corte e per altre
ragioni, avverso tale sentenza è stato proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] un «recurso de amparo» (ricorso per la
tutela dei diritti fondamentali).
27
Nell’ambito dei ricorsi di annullamento di cui alle cause principali, il giudice nazionale si chiede se misure fiscali di
portata generale, che non implicano la concessione di un vantaggio a determinate imprese o a determinate produzioni, debbano
essere considerate «selettive» ed essere assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 87 CE e 88 CE per il solo motivo che
esplicano la loro influenza esclusivamente nel territorio rientrante nella competenza di un ente infrastatale autonomo in
materia tributaria.
28
Il giudice menziona al riguardo la sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7115),
relativa a misure fiscali adottate dalla Regione autonoma delle Azzorre, e si riferisce alla tre condizioni dell’autonomia
istituzionale, procedurale ed economica, precisate dalla Corte al punto 67 della suddetta sentenza.
29
Esaminando se il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi [OSCURATO:PERSONA] rispondano ai tre requisiti in parola, il giudice nazionale
afferma di non aver dubbi quanto all’esistenza di un’autonomia istituzionale.
30
Viceversa, esso si pone l’interrogativo se il procedimento formale di elaborazione della normativa tributaria nel [OSCURATO:PERSONA]
soddisfi il criterio dell’autonomia procedurale. Certo, tale procedimento non è soggetto all’intervento diretto del governo
centrale, ma è caratterizzato da meccanismi di conciliazione non coercitivi, reciproci e paritetici volti a permettere l’esame
della compatibilità dei progetti, una volta noti, con l’accordo di concertazione economica adottato dalle parti al fine di
garantire che le normative approvate da queste ultime siano conformi alle regole pattuite tra le amministrazioni centrale
e regionale, regole elevate al rango di leggi. Peraltro, dalla prospettiva degli obiettivi perseguiti dalla normativa tributaria
autonoma e dell’eventuale obbligo, in capo all’amministrazione basca, di «tenere in considerazione l’interesse nazionale nello
stabilire le aliquote», l’accordo di concertazione economica prevede all’art. 3 taluni limiti negativi relativi alla pressione
fiscale effettiva globale, alle libertà di circolazione e di stabilimento nonché all’assenza di effetti discriminatori. Tali
limiti possono dar luogo ad un sindacato giurisdizionale a posteriori delle disposizioni tributarie poste in vigore, inteso
a verificarne la conformità con le regole o gli orientamenti summenzionati.
31
Per quanto riguarda l’autonomia economica, il giudice nazionale solleva la questione se il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo un ente
fiscalmente responsabile, disponga tuttavia di competenze sufficienti a soddisfare tale criterio. Tale giudice indica al riguardo
che il livello di competenza del [OSCURATO:PERSONA], benché sia molto elevato rispetto ad altre manifestazioni di autonomia regionale
in ambito europeo, è tuttavia limitato dall’esistenza di competenze esclusive dello Stato in settori che hanno un’incidenza
economica sul [OSCURATO:PERSONA] quali, tra gli altri settori di competenza menzionati all’art. 149 della [OSCURATO:PERSONA], il sistema
monetario, le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica, il regime economico della previdenza
sociale e le opere pubbliche di interesse generale. Per tale ragione l’esistenza di un contesto economico distinto all’interno
del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere relativizzata e concepita in funzione di determinate esigenze fondamentali di unità del mercato
o di unità dell’ordinamento economico, le quali costituirebbero limiti intrinseci al sistema delle [OSCURATO:PERSONA] autonome spagnole,
secondo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (v., segnatamente, sentenze 19 ottobre 1984, n. 96, e 25 aprile 2002,
n. 96).
32
Dati tali elementi, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, la quale è formulata in termini identici nei procedimenti
C‑428/06, C‑429/06 e C‑434/06):
«Se l’art. 87, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Vizkaya, che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), 37 e 39 della normativa relativa all’imposta sulle società,
poiché stabiliscono un’aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che
non esistono nell’ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell’ambito territoriale di detto ente substatale
dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell’ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi
di detta disposizione e debbano pertanto essere comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.
33
Nei procedimenti riuniti da C‑430/06 a C‑433/06, la questione pregiudiziale è identica a quella esposta al punto precedente,
ma verte sulle pertinenti
normas forales
di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].
34
Con ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2006, i procedimenti da C‑428/06 a C‑434/06 sono stati riuniti ai fini
delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
35
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le domande di pronuncia pregiudiziale non sono ricevibili poiché la soluzione
della questione sollevata non sarebbe necessaria a permettere al giudice nazionale di emettere le sue decisioni. Infatti,
con ordinanza 14 novembre 2005, confermata da un’ulteriore ordinanza 17 marzo 2006, entrambe adottate nell’ambito del procedimento
incidentale di esecuzione della sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2004 (esecuzione n. 3753/96-1), il
[OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già annullato talune delle disposizioni impugnate
nelle cause principali, cioè l’art. 29 delle varie
normas forales
modificate relative all’aliquota dell’imposta sulle società e l’art. 39 modificato dalla
norma foral
3/1996, considerando che tali disposizioni erano in contrasto con la suddetta sentenza ed erano state adottate al fine di
evitarne l’esecuzione. Circa le due ordinanze summenzionate, esse sarebbero attualmente oggetto di un ricorso per cassazione.
36
Con lettera 23 gennaio 2008 la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato alla Corte che ritirava la domanda diretta
a che le domande di pronuncia pregiudiziale fossero dichiarate irricevibili.
37
L’UGT‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene anch’essa che le suddette domande non sono ricevibili in quanto non sussisterebbe il minimo dubbio circa
il fatto che le misure fiscali di cui trattasi nelle cause principali costituiscono aiuti di Stato. Essa si riferisce in proposito
alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e a talune decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative a disposizioni tributarie adottate dai
[OSCURATO:PERSONA] le quali sono analoghe alle suddette misure.
38
[OSCURATO:PERSONA] fa anch’essa valere che le domande di pronuncia pregiudiziale non erano necessarie in quanto la citata sentenza
Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] è molto chiara e non v’è alcun dubbio sul fatto che le misure fiscali di cui trattasi nelle cause principali
non costituiscono aiuti di Stato.
Giudizio della Corte
39
Sia dal dettato sia dal sistema dell’art. 234 CE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai
giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener
conto della sentenza pregiudiziale della Corte (v., in questo senso, sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a
C‑424/93, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1567, punto 28; 12 marzo 1998, causa C‑314/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1149, punto 18,
e 20 gennaio 2005, causa C‑225/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑523, punto 27).
40
Poiché l’esistenza di una controversia nella causa principale è un presupposto della competenza della Corte, quest’ultima
può verificarla d’ufficio. Ne consegue che il ritiro della domanda di dichiarazione di irricevibilità della questione pregiudiziale,
effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], è irrilevante ai fini di tale verifica.
41
Nella fattispecie non risulta da alcuno degli elementi forniti alla Corte che, in seguito all’annullamento di talune delle
disposizioni impugnate, le controversie di cui alle cause principali siano divenute prive di oggetto, né che la soluzione
delle domande di pronuncia pregiudiziale non sia più necessaria al giudice nazionale per emettere le sue decisioni nelle cause
dinanzi ad esso pendenti.
42
Quanto all’asserita chiarezza della soluzione della questione sollevata, occorre ricordare che, quando la soluzione di una
questione pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole
dubbio, da un lato, il giudice le cui decisioni non sono impugnabili non ha l’obbligo, in talune circostanze, di sollevare
una questione pregiudiziale (v., in questo senso, sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415, punti
14 e 16‑20) e, dall’altro, la Corte può statuire con ordinanza motivata conformemente all’art. 104, n. 3, del regolamento
di procedura.
43
Tuttavia tali circostanze non vietano in alcun modo al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale
(v., in tal senso, citata sentenza Cilfit e a., punto 15) e non hanno per effetto di rendere la Corte incompetente a statuire
su una siffatta questione.
44
Va in ogni caso constatato che, per l’UGT‑[OSCURATO:PERSONA], non sussiste alcun dubbio che le misure fiscali di cui alla causa principale
costituiscono aiuti di Stato, mentre, per la [OSCURATO:PERSONA], è fuori dubbio che tali misure non costituiscono aiuti siffatti. Tale
valutazione contraddittoria delle suddette misure fiscali rispetto alle disposizioni del Trattato CE è sufficiente a dimostrare
la necessità di risolvere le domande di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
45
Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 87, n. 1, CE debba interpretarsi nel senso che misure
fiscali come quelle di cui trattasi nella causa principale, che sono state adottate da enti infrastatali, devono considerarsi
selettive e, pertanto, come aiuti di Stato ai sensi di tale disposizione per il solo motivo che non si applicano all’insieme
del territorio dello Stato membro interessato.
46
Come indicato dalla Corte al punto 56 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], per valutare la selettività di una misura
occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese
rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.
47
A tale riguardo l’ambito di riferimento non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato
membro interessato, cosicché un provvedimento che concede un beneficio solo in una parte del territorio nazionale non è per
questa sola circostanza selettivo ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 57).
48
Non si può escludere che un ente infrastatale è dotato di uno statuto di fatto e di diritto che lo rende sufficientemente
autonomo rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia il suddetto ente, e non
il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano
le imprese (citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 58).
49
La Corte ha richiamato, al punto 65 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], la situazione in cui un’autorità regionale
o locale, nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un’aliquota fiscale inferiore
a quella nazionale e applicabile unicamente alle imprese situate all’interno del territorio di sua competenza.
50
In quest’ultima situazione, il contesto giuridico pertinente per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi
all’area geografica interessata dal provvedimento qualora l’ente infrastatale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei
suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese
presenti nel territorio di sua competenza (citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 66).
51
Affinché una decisione presa da un’autorità regionale o locale possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri
sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario che tale autorità sia dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto
politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa
senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze
economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere
compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale (citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
punto 67). Queste tre condizioni sono comunemente qualificate come i criteri dell’autonomia istituzionale, procedurale nonché
economica e finanziaria.
52
La Corte ha concluso, al punto 68 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], che un’autonomia politica e fiscale rispetto
al governo centrale che sia sufficiente sotto il profilo dell’applicazione delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti
di Stato presuppone non soltanto che l’ente infrastatale sia dotato della competenza ad adottare, nel rispettivo territorio,
misure di riduzione dell’aliquota d’imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata all’azione dello Stato
centrale, ma altresì che esso si assuma le conseguenze politiche ed economiche di una tale misura.
Sull’assenza di condizione preliminare
53
Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], i punti 58 e 66 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] non istituiscono
alcuna condizione preliminare all’applicazione dei tre criteri precisati al punto 67 della medesima sentenza.
54
Il tenore stesso del punto 58 della suddetta sentenza non lascia alcun margine di dubbio in proposito. La Corte vi indica
infatti che non è escluso che un ente infrastatale sia sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale da svolgere
esso stesso un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese.
55
In altri termini, un ente infrastatale, quando è sufficientemente autonomo, cioè quando dispone di autonomia dal punto di
vista istituzionale, procedurale ed economico, riveste un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico
in cui operano le imprese. Tale ruolo fondamentale è la conseguenza dell’autonomia e non una condizione preliminare di quest’ultima.
56
Il punto 66 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo esprime anch’esso tale rapporto di consequenzialità, in quanto la
Corte vi richiama il caso in cui un ente infrastatale, «segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri», ricopre
un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio
di sua competenza.
57
Tale punto 66 chiarisce a sufficienza il punto 67 della medesima sentenza, il quale descrive i criteri che una decisione deve
soddisfare per poter essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi, cioè in circostanze
come quelle di cui al suddetto punto 66.
58
Una siffatta interpretazione del principio dettato dalla Corte ai punti 54‑68 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA]
è corroborata dall’esame del controllo effettuato dalla Corte nella medesima sentenza. Va rilevato in proposito che quest’ultima
ha esaminato, al punto 70 della stessa sentenza, i criteri dell’autonomia istituzionale e dell’autonomia procedurale e, ai
punti 71‑76, quello dell’autonomia economica.
59
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, non risulta però in alcun modo dal controllo effettuato
dalla Corte che quest’ultima abbia esaminato se fosse soddisfatta la condizione preliminare di cui la [OSCURATO:PERSONA] asserisce
l’esistenza.
60
Ne consegue che le uniche condizioni che devono ricorrere affinché il territorio rientrante nella competenza di un ente infrastatale
sia il contesto pertinente per valutare se una decisione adottata da tale ente abbia natura selettiva sono le condizioni di
autonomia istituzionale, di autonomia procedurale nonché di autonomia economica e finanziaria quali precisate al punto 67
della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA].
Sull’ente infrastatale da prendere in considerazione
Osservazioni presentate alla Corte
61
Al fine di verificare se le misure in questione nelle cause principali siano state adottate da un ente infrastatale «sufficientemente
autonomo», occorre preliminarmente determinare quale sia l’ente che va preso in considerazione.
62
Infatti, se è vero che la questione pregiudiziale sollevata in ognuno dei procedimenti riuniti da C‑428/06 a C‑434/06 verte
sulle misure fiscali adottate da un [OSCURATO:PERSONA] particolare, è opportuno rilevare che il giudice nazionale, nel suo
ragionamento inteso a chiarire i motivi per cui è necessaria la soluzione di una questione siffatta, menziona sia la [OSCURATO:PERSONA]
autonoma del [OSCURATO:PERSONA] sia i [OSCURATO:PERSONA].
63
Dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León nonché la [OSCURATO:PERSONA] affermano
che occorre prendere in considerazione unicamente i [OSCURATO:PERSONA], poiché proprio tali enti hanno adottato le misure
in discussione. Esse sottolineano in proposito la ridotta competenza di tali enti, la loro assenza di autonomia e, quindi,
il carattere selettivo delle
normas
forales
contestate.
64
Al pari del giudice nazionale, le autorità
forales
e il governo spagnolo si riferiscono, per designare lo stesso ente infrastatale, ora ai [OSCURATO:PERSONA], ora alla
[OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA], a seconda che si riferiscano all’autorità competente in materia fiscale o in altre materie.
Risposta della Corte
65
Come risulta dalla descrizione della normativa nazionale riprodotta nella presente sentenza, il sistema istituzionale del
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna è particolarmente complesso. Peraltro, la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale. L’interpretazione
dell’art. 87, n. 1, CE impone tuttavia di determinare l’ente infrastatale da prendere in considerazione nel valutare il carattere
selettivo di una misura fiscale.
66
[OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] consta delle tre Province di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. I confini di tali province
coincidono con quelli dei [OSCURATO:PERSONA], enti che godono di diritti di origine antica, denominati «fueros», che permettono
loro di applicare e prelevare l’imposta. Invece altre varie competenze, segnatamente in materia economica, sono esercitate
dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma.
67
Sembra non esservi dubbio che i [OSCURATO:PERSONA], considerati in quanto tali, non dispongano di un’autonomia sufficiente
ai sensi dei criteri enunciati ai punti 67 e 68 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’esistenza di un’autonomia
politica e fiscale richiede che l’ente infrastatale assuma le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione
dell’imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui l’ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda
il controllo sia delle entrate sia delle spese. Pare che tale sia la situazione in cui versano i [OSCURATO:PERSONA], i
quali sarebbero competenti solo in materia tributaria, mentre le altre competenze spettano alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA].
68
Non risulta tuttavia indispensabile, ai fini di un esame dei criteri di autonomia di un ente infrastatale, prendere in considerazione
solo i [OSCURATO:PERSONA] o, inversamente, solo la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA].
69
Emerge infatti dalle spiegazioni fornite alla Corte che solo per ragioni storiche le competenze esercitate nel territorio
geografico corrispondente al tempo stesso ai [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] sono organizzate
distinguendo la competenza in materia tributaria, conferita ai [OSCURATO:PERSONA], dalle competenze in materia economica,
conferite alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma.
70
Per evitare di pervenire a situazioni incoerenti, tale suddivisione delle competenze impone una stretta collaborazione tra
i vari enti.
71
Così, lo [OSCURATO:PERSONA] di autonomia tratta delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA], ma precisa anche, all’art. 41,
n. 2, i principi fondamentali che devono essere osservati dalle autorità
forales
di cui si tratta più ampiamente nell’accordo di concertazione economica.
72
Tale accordo di concertazione economica, approvato per legge, è stato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] e
lo Stato spagnolo. Esso non disciplina però unicamente le competenze della [OSCURATO:PERSONA] autonoma, ma contiene numerose disposizioni
relative ai [OSCURATO:PERSONA], che sono competenti per numerose materie tributarie.
73
La corretta esecuzione dell’accordo di concertazione economica è controllata da una commissione mista. A norma dell’art. 61,
primo comma, del suddetto accordo, tale commissione è costituita, da una parte, da un rappresentante di ciascun governo territoriale
nonché dallo stesso numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, da un ugual numero di rappresentanti dell’amministrazione
dello Stato.
74
Parimenti, la composizione della commissione di coordinamento e di valutazione normativa attesta la stretta cooperazione tra
i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a norma dell’art. 63 dell’accordo di concertazione
economica, tale commissione è composta di quattro rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e di quattro rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA] autonoma designati dal governo basco, e tre di questi ultimi sono nominati su proposta di ciascuna delle [OSCURATO:PERSONA].
75
Occorre quindi riferirsi al tempo stesso ai [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] per determinare
se l’ente infrastatale costituito sia da questi [OSCURATO:PERSONA], sia da questa [OSCURATO:PERSONA] disponga di un’autonomia sufficiente
per costituire il quadro di riferimento rispetto al quale occorre valutare la selettività di una misura adottata da uno di
tali [OSCURATO:PERSONA].
Sulla pertinenza del controllo giurisdizionale
76
Prima di esaminare se nelle cause principali siano soddisfatti i tre criteri di autonomia enunciati al punto 67 della citata
sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], occorre anche precisare a quale titolo va preso in considerazione il controllo esercitato
dai giudici nazionali. Talune delle parti nelle cause principali che hanno presentato osservazioni fanno infatti valere che
le
normas forales
hanno il rango di disposizioni amministrative e sono soggette al controllo di legittimità dei giudici amministrativi, il
che avrebbe un’influenza sull’autonomia procedurale dei [OSCURATO:PERSONA]. Altre parti ritengono invece che tale controllo
non sia pertinente ai fini della valutazione dei criteri di autonomia.
77
Si deve ricordare in proposito che, nell’ambito dell’art. 234 CE, la Corte è competente non ad applicare il diritto comunitario,
ma unicamente ad interpretarlo o a giudicarne la validità.
78
Occorre quindi non già porsi l’interrogativo se le
normas forales
di cui alle cause principali costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, bensì interpretare tale disposizione
al fine di verificare se disposizioni quali le
normas forales
adottate dai [OSCURATO:PERSONA] nei limiti delle loro competenze possano definirsi regole di applicazione generale ai
sensi della nozione di aiuto di Stato, quale risulta da tale disposizione, o se tali norme abbiano carattere selettivo.
79
Risulta che i limiti delle competenze dei [OSCURATO:PERSONA] sono stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altre disposizioni,
come lo [OSCURATO:PERSONA] di autonomia e l’accordo di concertazione economica. A tale riguardo è necessario prendere in considerazione
le disposizioni in parola quali, come le interpretano i giudici nazionali e come questi ultimi le fanno osservare. Infatti,
pertinente al fine di verificare l’esistenza di un’autonomia è non già il controllo del giudice, ma il parametro che tale
giudice utilizza quando effettua il suo controllo.
80
La funzione del controllo di legittimità è quella di far rispettare i limiti prestabiliti delle competenze di diversi poteri,
organi o enti dello Stato, ma non di determinare tali limiti. Come il governo spagnolo ha fatto valere all’udienza, l’esistenza
di un controllo giurisdizionale è inerente all’esistenza di uno Stato di diritto.
81
Invero, la giurisprudenza dei giudici di uno Stato membro è importante per conoscere i limiti delle competenze di un ente
infrastatale, proprio in quanto l’interpretazione giurisprudenziale fa parte integrante delle norme che definiscono tali competenze.
Tuttavia la decisione giurisdizionale si limita a interpretare la norma che stabilisce i limiti delle competenze di un ente
siffatto, ma non incide, in via di principio, sull’esercizio di queste competenze all’interno di tali limiti.
82
Ne deriva che sono le norme applicabili, quali interpretate dai giudici nazionali, a determinare i limiti delle competenze
di un ente infrastatale e a dover essere prese in considerazione per verificare se quest’ultimo disponga di un’autonomia sufficiente.
83
Di conseguenza non si può validamente concludere per l’assenza di autonomia di un ente infrastatale per il solo motivo che
sugli atti adottati da quest’ultimo viene esercitato un controllo giurisdizionale.
Sui tre criteri di autonomia
Sul criterio dell’autonomia istituzionale
– Osservazioni presentate alla Corte
84
Le autorità
forales
, la [OSCURATO:PERSONA] nonché il governo del [OSCURATO:PERSONA] condividono l’analisi del giudice nazionale per quanto riguarda l’autonomia
istituzionale. Anche il governo spagnolo ritiene che la prima condizione sia soddisfatta.
85
[OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León sostiene che i [OSCURATO:PERSONA] non dispongono di un’autonomia istituzionale
completa, in quanto devono contribuire agli oneri dello Stato spagnolo. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ricorda che occorre
distinguere le autorità
forales,
che hanno adottato le misure fiscali di cui alle cause principali, dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima,
come le altre [OSCURATO:PERSONA] autonome, dovrebbe esercitare le competenze conferitele dallo Stato nell’ambito degli obiettivi di
politica economica nazionale o dell’organizzazione generale dell’economia definiti da quest’ultimo, mentre le autorità
forales
in parola non disporrebbero di competenze in materia economica. Senza con ciò contestare l’esistenza di un’autonomia istituzionale,
la [OSCURATO:PERSONA] rileva anch’essa le competenze ridotte di cui fruiscono le autorità
forales,
che agirebbero essenzialmente come un esattore fiscale per conto di altre amministrazioni.
– Risposta della Corte
86
Le varie tesi sono state richiamate nella misura del necessario. Occorre tuttavia, come già indicato al punto 75 della presente
sentenza, prendere in considerazione l’ente infrastatale composto al tempo stesso dei [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]
autonomia del [OSCURATO:PERSONA].
87
A tale riguardo risulta dall’esame della [OSCURATO:PERSONA], dello [OSCURATO:PERSONA] di autonomia e dell’accordo di concertazione economica
che enti infrastatali quali i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA], in quanto dotati di uno statuto
politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale, soddisfano il criterio dell’autonomia istituzionale.
Sul criterio dell’autonomia procedurale
– Osservazioni presentate alla Corte
88
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León nonché la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che le autorità
forales
sono limitate nell’esercizio delle loro competenze nei confronti sia dello Stato centrale, sia della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del
[OSCURATO:PERSONA] e tra loro. Conformemente al principio di collaborazione con lo Stato, esisterebbe in proposito un controllo preliminare.
[OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León insiste sul ruolo della commissione di coordinamento e di valutazione normativa di
cui agli artt. 63 e 64 dell’accordo di concertazione economica.
89
Le suddette parti nelle cause principali fanno anche valere che le autorità
forales
, sotto il controllo dei giudici amministrativi, devono osservare numerosi principi costituzionali o di altra natura. Tali
principi costituirebbero limiti sostanziali importanti ai poteri delle dette autorità. Ciò si verificherebbe per il principio
di solidarietà, sancito all’art. 138 della [OSCURATO:PERSONA], per il principio di armonizzazione fiscale, i cui requisiti sono
enunciati all’art. 3 dell’accordo di concertazione economica, nonché per i principi di uguaglianza, formulato segnatamente
all’art. 31 della [OSCURATO:PERSONA], e di unità del mercato.
90
Le autorità
forales
e la [OSCURATO:PERSONA] rilevano che lo Stato non interviene nell’adozione delle
normas forales
. Esisterebbe un meccanismo di comunicazione reciproca, ma quest’ultimo sarebbe solo di natura informativa. Anche se la commissione
di coordinamento e di valutazione normativa adottasse una decisione negativa, ciò non osterebbe all’entrata in vigore delle
normas forales
adottate, che potrebbero essere impugnate solo dinanzi ai giudici nazionali.
91
Il governo del [OSCURATO:PERSONA], al pari del governo italiano, ritiene che misure di concertazione non siano incompatibili con
il riconoscimento di un’autonomia procedurale. A suo avviso, ciò che è pertinente è il fatto che l’adozione di una misura
fiscale regionale non necessiti del consenso dello Stato e che quest’ultimo non disponga del potere di opporre il veto a tale
misura o di annullare la decisione delle autorità regionali.
92
[OSCURATO:PERSONA] trae argomento da una diversità nella formulazione tra le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa
all’origine della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] e il tenore letterale di quest’ultima per sostenere che poco importa,
all’atto della verifica del criterio dell’autonomia procedurale, che l’autorità locale sia tenuta a prendere in considerazione
gli interessi nazionali. Invero, al paragrafo 54 delle suddette conclusioni, è scritto che «(...) la decisione è presa da
un ente territoriale conformemente ad una procedura all’interno della quale l’autorità centrale non ha alcun potere di intervenire
direttamente rispetto alla determinazione dell’aliquota d’imposta e in assenza di qualsiasi obbligo per l’ente territoriale
di tenere conto degli interessi dell’autorità centrale all’atto di determinare la detta aliquota». Invece, al punto 67 della
sentenza, la Corte non avrebbe ripreso l’ultima parte della frase summenzionata, limitandosi ad indicare che la misura deve
essere stata presa «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto».
93
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che il fatto di tener conto degli interessi dello Stato è importante.
Secondo tale istituzione, la condizione di autonomia procedurale non sarebbe soddisfatta se l’ente infrastatale fosse assoggettato
all’obbligo procedurale di consultare il governo centrale e/o all’obbligo sostanziale di prendere in considerazione le ripercussioni
delle sue decisioni in tutto il territorio, per esempio al fine di rispettare i principi di uguaglianza, di solidarietà o
di equivalenza della pressione fiscale.
94
[OSCURATO:PERSONA] si fonda in proposito sull’ultima frase del punto 68 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], secondo
cui l’ente infrastatale dovrebbe essere dotato della competenza fiscale «indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata
alla condotta dello Stato centrale», precisazione alla luce della quale si dovrebbe interpretare la seconda condizione enunciata
al punto 67 della medesima sentenza, cioè quella secondo cui la decisione presa dall’autorità infrastatale deve essere stata
adottata «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto».
– Risposta della Corte
95
Come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], perché si possa ritenere adottata nell’esercizio di
poteri sufficientemente autonomi, una decisione dell’autorità infrastatale deve essere stata presa senza possibilità di un
intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto.
96
Una siffatta autonomia procedurale non esclude che, allo scopo di prevenire i conflitti, venga istituito un procedimento di
concertazione sempreché la decisione finale presa in esito a tale procedimento sia adottata dall’ente infrastatale e non dal
governo centrale.
97
A tale proposito risulta dall’art. 4, n. 1, dell’accordo di concertazione economica che le autorità
forales
comunicano all’amministrazione dello Stato i progetti di
normas forales
in materia tributaria e che tale amministrazione opera allo stesso modo con le dette autorità.
98
Conformemente all’art. 64 dello stesso accordo, una commissione di coordinamento e di valutazione normativa composta, per
metà, di rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e, per l’altra metà, di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del
[OSCURATO:PERSONA] può esaminare progetti di
normas forales
e tentare, attraverso la negoziazione, di eliminare eventuali divergenze con la normativa tributaria applicabile nel resto
del territorio spagnolo.
99
Come giustamente rileva l’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, dall’accordo di concertazione economica
non risulta che, in assenza di accordo in seno alla suddetta commissione, il governo centrale potrebbe imporre l’adozione
di una norma avente un determinato contenuto.
100
Occorre peraltro rilevare che la commissione di coordinamento e di valutazione normativa può esaminare non soltanto i progetti
di
normas
forales
, ma anche i progetti trasmessi dall’amministrazione dello Stato. Tale possibilità prova a sufficienza che la suddetta commissione
è unicamente un organo consultivo e di conciliazione, e non un meccanismo grazie al quale il governo centrale imporrebbe la
propria decisione nel caso in cui esistesse un conflitto tra un progetto di
normas forales
e la normativa tributaria dello Stato spagnolo.
101
Quanto ai vari principi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León nonché
dalla [OSCURATO:PERSONA], non risulta che essi ledano l’autonomia decisionale dei [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto che ne definiscano
i limiti.
102
Così il principio di solidarietà, definito all’art. 138 della [OSCURATO:PERSONA] ed a norma del quale «lo Stato garantisce l’effettiva
attuazione del principio di solidarietà sancito all’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] provvedendo all’instaurazione di un equilibrio
economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo (…)», non sembra pregiudicare l’autonomia procedurale
dei [OSCURATO:PERSONA].
103
Infatti, con l’imporre ad un ente infrastatale di prendere in considerazione l’equilibrio economico delle diverse parti del
territorio nazionale allorché adotta una norma fiscale si definiscono i limiti delle competenze di tale ente, anche se le
nozioni utilizzate per definire i medesimi, quale la nozione di equilibrio economico, sono eventualmente elaborate nell’ambito
dell’interpretazione propria del controllo giurisdizionale.
104
Tuttavia, come affermato al punto 81 della presente sentenza, il fatto che all’atto dell’adozione di una decisione vadano
osservati limiti prestabiliti non implica, in linea di principio, che venga scalfita l’autonomia decisionale dell’ente che
adotta tale decisione.
105
Quanto al principio di armonizzazione fiscale di cui all’art. 3 dell’accordo di concertazione economica, esso impone segnatamente
di esercitare «una pressione fiscale effettiva globale equivalente a quella esistente nel resto dello Stato» e di rispettare
e garantire «la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone nonché la libera circolazione di merci, capitali e
servizi su tutto il territorio nazionale spagnolo, senza effetti discriminatori, pregiudizio alle regole di concorrenza tra
le imprese ovvero distorsioni nell’allocazione delle risorse».
106
Sebbene sembri derivare da un principio siffatto che i [OSCURATO:PERSONA] non sono dotati di una competenza di grande
ampiezza per quanto riguarda la pressione fiscale globale che può essere istituita dalle
normas forales
, poiché quest’ultima dev’essere equivalente a quella esistente nel resto dello Stato spagnolo, non è però contestato che
la pressione fiscale globale è solo uno degli elementi da prendere in considerazione in occasione dell’adozione di una norma
tributaria. I [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui rispettino tale principio, hanno quindi la facoltà di adottare disposizioni
tributarie diverse, sotto molti profili, dalle disposizioni applicabili nel resto del suddetto Stato.
107
In ogni caso, come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], il criterio essenziale per giudicare
dell’esistenza di un’autonomia procedurale è non già l’ampiezza della competenza riconosciuta all’ente infrastatale, ma la
possibilità per tale ente, in forza della medesima competenza, di adottare una decisione in maniera indipendente, cioè senza
possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto.
108
Ne consegue che l’obbligo, per un ente infrastatale, di prendere in considerazione l’interesse dello Stato al fine di rispettare
i limiti delle competenze attribuite al medesimo ente non costituisce, in linea di principio, un elemento che lede l’autonomia
procedurale di quest’ultimo allorché adotta una decisione nei limiti di tali competenze.
109
Nelle cause principali va constatato che, come emerge dalle disposizioni nazionali applicabili e, in particolare, dagli artt. 63
e 64 dell’accordo di concertazione economica, non risulta la possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale
nell’iter di adozione di una
norma foral
per far rispettare principi quali il principio di solidarietà, quello dell’armonizzazione fiscale o altri principi come quelli
invocati dalle ricorrenti nelle cause principali.
110
Tuttavia, se è vero che la Corte è competente ad interpretare il diritto comunitario, è il giudice nazionale ad essere competente
a individuare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché ad applicare il diritto comunitario alle controversie
che gli sono sottoposte. Spetta quindi al giudice del rinvio, sul fondamento degli elementi esaminati nonché di tutti gli
altri elementi che ritenga eventualmente rilevanti, verificare se il secondo criterio di cui al punto 67 della citata sentenza
Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], cioè quello dell’autonomia procedurale, sia soddisfatto nelle cause principali.
Sul criterio dell’autonomia economica e finanziaria
– Osservazioni presentate alla Corte
111
Per quanto riguarda tale criterio, risulta dalle osservazioni presentate alla Corte che gli autori di queste ultime si riferiscono
ai punti 67 e 68 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA]. La Corte vi ha dichiarato, da una parte, che le conseguenze
economiche di una riduzione dell’aliquota dell’imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono
essere compensate da contributi o sovvenzioni provenienti da altre regioni o dal governo centrale e, dall’altra, che l’autonomia
economica sussiste solo quando l’ente infrastatale si assume le conseguenze politiche ed economiche di una misura di riduzione
delle imposte. Molte delle osservazioni presentate alla Corte sono dedicate alla fissazione della quota e alle conseguenze
da trarne quanto all’autonomia economica e finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] nonché dei [OSCURATO:PERSONA].
112
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León fanno valere che i [OSCURATO:PERSONA] non
dispongono di autonomia economica, segnatamente a causa dei diversi principi imposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’accordo di
concertazione economica.
113
Viceversa le autorità
forales
fanno valere che il sistema fiscale dei [OSCURATO:PERSONA] è fondato sui due pilastri costituiti, da una parte, dall’autonomia
fiscale e dalla responsabilità nonché, dall’altra, dal principio di rischio unilaterale.
114
Nell’esaminare la motivazione delle decisioni di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo il giudice nazionale, il criterio
dell’autonomia economica presupporrebbe una differenziazione economica tra il territorio autonomo ed il resto dello Stato
spagnolo in materia tributaria, talché un eventuale principio di unità del mercato potrebbe rimettere in questione l’esistenza
di un’autonomia reale. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea tuttavia che la citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] non esige in alcun caso
la presenza di un elemento come un «contesto economico distinto», realtà che non sussiste neppure fra gli Stati membri della
[OSCURATO:PERSONA] europea, la quale costituisce un’unità economica e sociale ampiamente integrata. L’unico elemento pertinente sarebbe
quello secondo cui l’onere fiscale inferiore applicabile in una determinata regione non dev’essere finanziato da un trasferimento
proveniente dal governo centrale, il che implica che i rischi politici ed economici delle decisioni prese in materia tributaria
dall’ente infrastatale siano assunti da quest’ultimo, esigenza che viene denominata, in diritto spagnolo, «principio della
responsabilità fiscale». Ciò si verificherebbe per quanto concerne i [OSCURATO:PERSONA], poiché la responsabilità fiscale
è intrinseca al regime di concertazione economica.
115
Il governo spagnolo esamina il sistema della quota e rileva che, benché esistano diversi flussi finanziari tra lo Stato spagnolo
e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA], esiste del pari un contributo netto di quest’ultima a vantaggio del Ministero delle
Finanze spagnolo, che è destinato al finanziamento delle materie attribuite allo Stato e non al [OSCURATO:PERSONA]. Esso insiste
sul fatto che le modifiche fiscali adottate dalle competenti istituzioni dei [OSCURATO:PERSONA] non alterano né i flussi
finanziari tra lo Stato e il [OSCURATO:PERSONA] né la quantificazione dei servizi forniti dallo Stato. Ne inferisce che, dal punto
di vista sia politico sia economico, i [OSCURATO:PERSONA] si assumono le conseguenze delle loro decisioni in materia tributaria.
116
Il governo italiano ritiene che il fatto che lo Stato spagnolo abbia una competenza esclusiva in settori come il sistema monetario,
le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica, il regime economico della previdenza sociale
nonché le opere pubbliche di interesse generale non compromette l’esistenza di un sufficiente grado di autonomia economica
e finanziaria.
117
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] considera che il fatto che lo Stato spagnolo conservi un certo controllo sul contesto economico
generale e l’esistenza di una quota negli oneri assunti da tale Stato non sembrano incompatibili con il criterio dell’autonomia
economica e finanziaria, nei limiti in cui l’aliquota dell’imposta non influisca sull’importo di tale contributo.
118
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che, quando occorre esaminare se una misura fiscale costituisca o meno un aiuto
di Stato, non si deve tener conto dell’effetto di richiamo, cioè la creazione di imprese e quindi l’aumento degli introiti
fiscali che potrebbe essere generato da una diminuzione delle imposte, poiché un effetto siffatto non può essere determinato
a priori. Comunque, la natura di aiuto di Stato di una misura dev’essere valutata caso per caso, a livello dell’impresa beneficiaria
in un dato momento. Essa rileva, in secondo luogo, che l’esame dell’autonomia economica di un dato territorio implica l’analisi
di tutti i meccanismi di trasferimenti finanziari e dei meccanismi di solidarietà, anche se essi non si presentano in quanto
tali (ad esempio, il meccanismo della cassa unica della previdenza sociale, la garanzia da parte dello Stato di un servizio
pubblico minimo ecc.). [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in terzo luogo, che, per verificare se una misura fiscale si risolva in
un aiuto di Stato, occorre prendere in considerazione non già gli obiettivi degli interventi statali, ma gli effetti di tale
misura. Essa ricorda in tale contesto che il fatto che un territorio sia dotato di ampie competenze in materia tributaria
e disponga del controllo dei suoi introiti non implica necessariamente che esso goda di un ruolo fondamentale nella definizione
del contesto economico.
119
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito l’importanza del principio costituzionale di solidarietà, che costituisce un limite
all’autonomia finanziaria dei [OSCURATO:PERSONA] e deve garantire servizi di un livello minimo in tutto il territorio
spagnolo.
120
[OSCURATO:PERSONA] esamina più particolarmente il Fondo di compensazione interterritoriale, di cui all’art. 158, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA].
A suo avviso l’esistenza stessa di tale Fondo indica che i [OSCURATO:PERSONA] non si assumono le conseguenze finanziarie
di una decisione relativa alla diminuzione dell’aliquota dell’imposta o all’aumento delle detrazioni autorizzate. Per quanto
riguarda la quota, essa deduce dall’analisi del relativo meccanismo che questa è calcolata in funzione del reddito relativo
dei [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello dello Stato e che di conseguenza costituisce un meccanismo di solidarietà. Esisterebbero
peraltro altri trasferimenti finanziari, quali le rettifiche e le compensazioni a titolo di imposte dirette e indirette, che
costituirebbero anch’essi meccanismi di solidarietà, in quanto talune compensazioni sarebbero calcolate in funzione del suddetto
reddito relativo.
121
Quanto alla previdenza sociale, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una relazione del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali relativa
agli anni 1999‑2005. In materia di pensioni, ad esempio, il sistema avrebbe presentato, nel 2005, un deficit di EUR 311 milioni
nella [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che le prestazioni della previdenza sociale sono finanziate
dalle altre [OSCURATO:PERSONA] autonome. Poiché il finanziamento dei deficit fa parte delle competenze non assunte, la [OSCURATO:PERSONA] autonoma
del [OSCURATO:PERSONA] vi apporterebbe la sua quota. Orbene, dal momento che quest’ultimo sarebbe calcolato sul reddito relativo
di tale [OSCURATO:PERSONA], il sistema istituito per ovviare al deficit della previdenza sociale costituirebbe un meccanismo di solidarietà.
122
Considerato il complesso degli elementi esposti, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che i [OSCURATO:PERSONA] non si fanno carico
di tutte le conseguenze finanziarie delle misure di riduzione dell’aliquota dell’imposta o di aumento delle detrazioni autorizzate.
Conseguentemente la terza condizione enunciata al punto 67 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe soddisfatta.
– Risposta della Corte
123
Come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], uno dei presupposti affinché un ente infrastatale
goda di un’autonomia economica e finanziaria è che le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota dell’imposta applicabile
alle imprese presenti nella regione non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo
centrale.
124
I trasferimenti finanziari tra lo Stato spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] sono disciplinati dall’accordo di
concertazione economica e dalla legge del 2002 relativa alla quota. Occorre quindi esaminare in primo luogo tali disposizioni
al fine di verificare se possano avere per effetto la compensazione, da parte dello Stato spagnolo, delle conseguenze finanziarie
di una misura fiscale adottata dalle autorità
forales
.
125
Il metodo di calcolo della quota è particolarmente complesso. La prima fase di tale calcolo consisterebbe nel valutare gli
importi degli oneri assunti dallo Stato nell’insieme del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna riguardo alle competenze di cui non si è fatta carico
la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. A tale importo verrebbe applicato un coefficiente di imputazione che deve riflettere
in linea di principio il peso relativo dell’economia basca nell’insieme del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. Infine, si procederebbe a varie
rettifiche dirette a perfezionare la stima degli introiti percepiti dai vari enti a titolo di imposte diverse.
126
Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che l’importo degli introiti fiscali dei [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna
influenza sulla prima fase del calcolo, consistente esclusivamente in una valutazione di diversi oneri assunti dallo Stato
spagnolo. Quanto alle rettifiche, solo in maniera indiretta potrebbe influire su di esse una
norma foral
che istituisca un regime tributario più favorevole per i contribuenti rientranti nella sua sfera di applicazione.
127
Uno dei dati essenziali per il calcolo della quota sarebbe il coefficiente di imputazione, attualmente fissato al 6,24%. In
proposito è emerso dal dibattimento dinanzi alla Corte che tale coefficiente, determinato a partire da dati economici, viene
tuttavia fissato nel corso di negoziazioni essenzialmente politiche tra lo Stato spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di ridurre l’aliquota dell’imposta non influirebbe quindi necessariamente sull’aliquota del coefficiente
in parola.
128
All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in questione l’attuale coefficiente di imputazione, considerando che è sottostimato e
che, pertanto, i [OSCURATO:PERSONA] contribuiscono meno di quanto dovrebbero agli oneri dello Stato. Occorre però ricordare
di nuovo che la Corte è competente solo ad interpretare l’art. 87, n. 1, CE e non a giudicare, nelle cause principali, se
il coefficiente di imputazione calcolato in forza della legge del 2002 relativa alla quota sia stato determinato in maniera
corretta sul piano economico o se sia sottostimato.
129
Va però rilevato che una sottostima del suddetto coefficiente potrebbe costituire solo un indizio dell’assenza di autonomia
economica dei [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, è necessario che sussista una compensazione, cioè un nesso di causa ad effetto
tra una misura fiscale adottata dalle autorità
forales
e gli importi posti a carico dello Stato spagnolo.
130
Come è stato esposto dinanzi alla Corte, il coefficiente di imputazione viene fissato a partire da dati economici nel corso
di negoziazioni politiche cui partecipa lo Stato spagnolo e nell’ambito delle quali quest’ultimo difende l’interesse nazionale
nonché quello delle altre regioni del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. Spetta al giudice del rinvio stabilire se un siffatto iter di fissazione
sia volto a permettere al governo centrale di compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale favorevole alle
imprese adottata dai [OSCURATO:PERSONA].
131
Spetta parimenti a tale giudice esaminare gli effetti di questo iter e verificare se, a causa del metodo adottato e dei dati
economici presi in considerazione, la fissazione del coefficiente di imputazione e, in maniera più generale, il calcolo della
quota possano avere per effetto di far compensare, da parte dello Stato spagnolo, le conseguenze di una misura fiscale adottata
dalle autorità
forales
.
132
Nelle sue osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] afferma anche che esistono numerosi altri trasferimenti finanziari che compensano
le misure fiscali di riduzione di imposte, come quelli risultanti dall’esistenza di una cassa unica di previdenza sociale,
di un servizio pubblico minimo garantito dallo Stato o del Fondo di compensazione interterritoriale. Sono stati inoltre menzionati
all’udienza trasferimenti e sovvenzioni di importi considerevoli ad enti pubblici della [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA]
di cui non si terrebbe conto nel calcolo della quota.
133
In proposito, se è vero che una compensazione finanziaria può essere dichiarata e specifica, essa potrebbe anche essere occulta
e risultare solo dal concreto esame dei flussi finanziari esistenti tra l’ente infrastatale interessato, lo Stato membro cui
fa capo e le altre regioni di quest’ultimo.
134
Tale esame può infatti indicare che la decisione di ridurre l’imposta adottata dall’ente infrastatale ha per conseguenza trasferimenti
finanziari più ingenti a suo vantaggio, a seguito delle modalità di calcolo impiegate per determinare gli importi da trasferire.
135
Tuttavia, come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, e contrariamente a
quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che da una valutazione complessiva dei rapporti finanziari tra lo
Stato centrale ed i suoi enti infrastatali risulti che sussistono trasferimenti finanziari dal suddetto Stato verso questi
ultimi non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che tali enti non si assumono le conseguenze economiche delle
misure fiscali da essi adottate e che, pertanto, non godono di un’autonomia finanziaria, dato che siffatti trasferimenti possono
spiegarsi con motivi che non presentano alcun legame con le suddette misure fiscali.
136
Nelle cause principali è pacifico che le competenze dei [OSCURATO:PERSONA] hanno segnatamente, quali limiti, i vari principi
invocati dinanzi alla Corte e, più particolarmente, quello dell’armonizzazione fiscale.
137
Tenuto conto di tali limiti, occorre esaminare se norme
forales
adottate dai [OSCURATO:PERSONA] potrebbero comportare compensazioni occulte in settori quali la previdenza sociale e
la garanzia, da parte dello Stato spagnolo, di un servizio pubblico minimo, o anche nel funzionamento del Fondo di compensazione
interterritoriale, come in particolare afferma la [OSCURATO:PERSONA]. Occorre constatare al riguardo che quest’ultima non ha esplicitato
in maniera precisa le sue asserzioni.
138
Infine, circa l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], sottolineato all’udienza, secondo cui le misure fiscali controverse non si applicano
a tutte le imprese stabilite o a tutte le produzioni realizzate nei [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che esso
non può compromettere la validità dell’esame precedente in quanto è pacifico che, conformemente a quanto dichiarato dalla
Corte al punto 62 della citata sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], le suddette misure si applicano a tutte le imprese o a tutte
le produzioni rientranti, conformemente alla regola di ripartizione della competenza fiscale stabilita dallo Stato membro
interessato e dall’ente infrastatale in questione, nella competenza di quest’ultimo.
139
In ogni caso, non spetta alla Corte dichiarare se le
normas forales
controverse nelle cause principali costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, una siffatta operazione
di qualificazione implicherebbe che la Corte proceda alla determinazione, all’interpretazione ed all’applicazione del diritto
nazionale pertinente, nonché ad un esame dei fatti, compiti che rientrano nella competenza del giudice nazionale, mentre la
Corte è unicamente competente ad interpretare la nozione di aiuto di Stato ai sensi della disposizione in parola, al fine
di dare al suddetto giudice criteri che gli permettano di risolvere le controversie sottopostegli.
140
Occorre quindi concludere che, sulla base degli elementi esaminati e di tutti gli altri elementi che il giudice nazionale
dovesse ritenere pertinenti, spetta a quest’ultimo verificare se i [OSCURATO:PERSONA] si assumano le conseguenze politiche
ed economiche di una misura fiscale adottata nei limiti delle competenze ad essi conferite.
Conclusione quanto ai tre criteri esposti al punto 51 della presente sentenza
141
Per determinare se le
normas forales
in esame, adottate dai [OSCURATO:PERSONA], costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE occorre verificare
se i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] dispongano di un’autonomia istituzionale, procedurale ed
economica sufficiente affinché una norma adottata da tali autorità nei limiti delle competenze ad esse conferite sia considerata
di applicazione generale in seno a tale ente infrastatale e non abbia carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto
di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.
142
Tale verifica può essere effettuata solo a seguito di un controllo preliminare che permetta di garantire che i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] rispettano i limiti delle loro competenze poiché le regole relative, segnatamente,
ai trasferimenti finanziari sono state elaborate in funzione di tali competenze quali sono definite.
143
La constatazione di una violazione dei limiti di tali competenze potrebbe infatti compromettere il risultato dell’esame effettuato
sul fondamento dell’art. 87, n. 1, CE dal momento che il contesto di riferimento per valutare il carattere selettivo della
norma di applicazione generale nell’ente infrastatale non sarebbe più necessariamente costituito dai [OSCURATO:PERSONA]
e dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA], ma potrebbe, se del caso, essere esteso all’insieme del territorio spagnolo.
144
Dato l’insieme di tali elementi, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 87, n. 1, CE dev’essere interpretato
nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto dell’autonomia istituzionale, procedurale
ed economica di cui dispone l’autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice nazionale, l’unico competente ad identificare
il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché ad applicare il diritto comunitario alle controversie che gli
sono sottoposte, verificare se i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] dispongano di una siffatta
autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali
in parola dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo non hanno carattere selettivo ai sensi della
nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.
Sulle spese
145
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 87, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto
dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l’autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice
nazionale, l’unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché a applicare il diritto
comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare se i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] autonoma del [OSCURATO:PERSONA] dispongano di una siffatta autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze
conferite agli enti infrastatali in parola dalla [OSCURATO:PERSONA] spagnola del 1978 e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo
non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.