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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 25381/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Lucoli, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, nel quale, in relazione a fatti commessi quale responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'ente territoriale, gli era stato contestato il reato di cui all'art. 328 cod. pen.;

2. il giudice d'appello, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto non era stata idoneamente censurata la ratio decidendi della pronuncia, che aveva respinto la domanda sul rilievo, assorbente, dell'unilateralità della nomina del difensore, e, quindi, del mancato rispetto delle condizioni richieste dall'art. 28 del CCNL;

3. la Corte distrettuale ha aggiunto che, in ogni caso, il gravame doveva essere respinto anche nel merito perché l'appellante non aveva nominato i difensori di concerto con l'amministrazione e non aveva neppure tentato «la preventiva sollecitazione di una nomina da parte dell'ente appellato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali il Comune di Lucoli ha opposto difese con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992» e addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale senza dare conto delle ragioni per le quali la tesi da quest'ultimo accolta doveva essere condivisa e dovevano invece essere disattese le critiche mosse dall'appellante;

2. con la seconda censura è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale del comparto enti Ric. 2021 n. 07435 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -2- locali e si sostiene che il giudice d'appello ha ignorato la comunicazione del 21 novembre 2014 con la quale il Comune di Lucoli era stato portato a conoscenza dell'avviso di garanzia ex art. 415 bis cod. proc. pen. notificato al ricorrente;

2.1. ricevuta la comunicazione, il Comune avrebbe dovuto attivarsi in tempo utile per consentire al dipendente di difendersi adeguatamente nel processo penale o, in alternativa, ritenere sussistente il conflitto di interessi, nella specie evidentemente non ravvisato perché l'ente non si era costituito parte civile nel processo penale;

3. il terzo motivo addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ricalca la disciplina dettata dal d.P.R. n. 268/1987, art. 67), e degli artt. 24 e 27 Cost. perché il diritto di difesa non può essere in alcun modo limitato e, pertanto, non si può pretendere che il dipendente sottoposto a procedimento penale rinunci al suo esercizio per attendere le determinazioni dell'amministrazione sulla sussistenza o meno del conflitto di interessi e sulla scelta del legale da nominare;

4. infine con il quarto motivo è denunciata la violazione, sotto altro profilo, della disciplina contrattuale nonché dell'art. 2031 cod. civ. e si sostiene, attraverso il richiamo della giurisprudenza contabile, amministrativa e di questa Corte, che costituisce principio di carattere generale quello secondo cui, in mancanza di conflitto di interesse, devono gravare sull'amministrazione le spese sopportate dal dipendente per difendersi nei procedimenti intentati a suo carico per condotte tenute nell'espletamento dei servizio;

5. il ricorso è inammissibile; è ius receptum il principio secondo cui «ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.» (Cass.n. 11675/2020);

5.1. il ricorso non denuncia l'erroneità della dichiarata inammissibilità dell'appello (solo nella rubrica del primo motivo è fatto cenno Ric. 2021 n. 07435 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -3- all'inammissibilità), non individua la norma processuale in ipotesi violata dal giudice d'appello (art. 434 cod. proc. civ.), non allega né dimostra che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d'appello, il gravame censurava in modo specifico le argomentazioni della pronuncia di rigetto;

5.2. i motivi censurano solo la motivazione di rigetto, del tutto irrilevante una volta che, accertata l'inammissibilità dell'appello, era venuta meno la potestas iudicandi quanto al merito dell'impugnazione;

6. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Lucoli, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, nel quale, in relazione a fatti commessi quale responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'ente territoriale, gli era stato contestato il reato di cui all'art. 328 cod. pen.; 2. il giudice d'appello, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto non era stata idoneamente censurata la ratio decidendi della pronuncia, che aveva respinto la domanda sul rilievo, assorbente, dell'unilateralità della nomina del difensore, e, quindi, del mancato rispetto delle condizioni richieste dall'art. 28 del CCNL; 3. la Corte distrettuale ha aggiunto che, in ogni caso, il gravame doveva essere respinto anche nel merito perché l'appellante non aveva nominato i difensori di concerto con l'amministrazione e non aveva neppure tentato «la preventiva sollecitazione di una nomina da parte dell'ente appellato; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali il Comune di Lucoli ha opposto difese con tempestivo controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992» e addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale senza dare conto delle ragioni per le quali la tesi da quest'ultimo accolta doveva essere condivisa e dovevano invece essere disattese le critiche mosse dall'appellante; 2. con la seconda censura è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale del comparto enti Ric. 2021 n. 07435 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- locali e si sostiene che il giudice d'appello ha ignorato la comunicazione del 21 novembre 2014 con la quale il Comune di Lucoli era stato portato a conoscenza dell'avviso di garanzia ex art. 415 bis cod. proc. pen. notificato al ricorrente; 2.1. ricevuta la comunicazione, il Comune avrebbe dovuto attivarsi in tempo utile per consentire al dipendente di difendersi adeguatamente nel processo penale o, in alternativa, ritenere sussistente il conflitto di interessi, nella specie evidentemente non ravvisato perché l'ente non si era costituito parte civile nel processo penale; 3. il terzo motivo addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ricalca la disciplina dettata dal d.P.R. n. 268/1987, art. 67), e degli artt. 24 e 27 Cost. perché il diritto di difesa non può essere in alcun modo limitato e, pertanto, non si può pretendere che il dipendente sottoposto a procedimento penale rinunci al suo esercizio per attendere le determinazioni dell'amministrazione sulla sussistenza o meno del conflitto di interessi e sulla scelta del legale da nominare; 4. infine con il quarto motivo è denunciata la violazione, sotto altro profilo, della disciplina contrattuale nonché dell'art. 2031 cod. civ. e si sostiene, attraverso il richiamo della giurisprudenza contabile, amministrativa e di questa Corte, che costituisce principio di carattere generale quello secondo cui, in mancanza di conflitto di interesse, devono gravare sull'amministrazione le spese sopportate dal dipendente per difendersi nei procedimenti intentati a suo carico per condotte tenute nell'espletamento dei servizio; 5. il ricorso è inammissibile; è ius receptum il principio secondo cui «ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.» (Cass.n. 11675/2020); 5.1. il ricorso non denuncia l'erroneità della dichiarata inammissibilità dell'appello (solo nella rubrica del primo motivo è fatto cenno Ric. 2021 n. 07435 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- all'inammissibilità), non individua la norma processuale in ipotesi violata dal giudice d'appello (art. 434 cod. proc. civ.), non allega né dimostra che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d'appello, il gravame censurava in modo specifico le argomentazioni della pronuncia di rigetto; 5.2. i motivi censurano solo la motivazione di rigetto, del tutto irrilevante una volta che, accertata l'inammissibilità dell'appello, era venuta meno la potestas iudicandi quanto al merito dell'impugnazione; 6. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a
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