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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1988

Cassazione n. 19999/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0361460) nato il 13/06/1988 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 187/ RG. 4673 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, aggravato, cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione di legge, art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica); ritenuta la sentenza ampiamente motivata in ordine a tutti i profili alle pagg. da 1 a 8; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0361460) nato il 13/06/1988 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 187/ RG. 4673 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, aggravato, cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione di legge, art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica); ritenuta la sentenza ampiamente motivata in ordine a tutti i profili alle pagg. da 1 a 8; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19999/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris