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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12616/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36772/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riqualificato in furto con strappo il reato di rapina per cui l'imputato era stato condannato dal GM del Tribunale della stessa città; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli a rtt. 624 bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso una motivazione non manifestamente illogica circa le ragioni per cui si è ritenuto che il furto fosse avvenuto con strappo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36772/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riqualificato in furto con strappo il reato di rapina per cui l'imputato era stato condannato dal GM del Tribunale della stessa città; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli a rtt. 624 bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso una motivazione non manifestamente illogica circa le ragioni per cui si è ritenuto che il furto fosse avvenuto con strappo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris