CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 40584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minist in persona del Sostitut;;5c>urre [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoIiiedendo I Motivi della decisione 1. Con sentenza del 27/4/2021, la Corte d'appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 2247/21 del 22/9/2020, ha confermato la pena di anni uno di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000, relativamente agli anni 2007 e 2008. L'annullamento aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La Sezione Terza di questa Corte, nel pronunciare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza emessa in data 18/11/2019 dalla Corte d'appello di Venezia, aveva rilevato un difetto di motivazione nella determinazione della pena, avendo i giudici, per la genericità del calcolo, lasciato insoluto il dubbio sul fatto che avessero calcolato indebitamente anche l'annualità 2009, per la quale era intervenuta assoluzione in primo grado. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello avrebbe espresso una motivazione incoerente in ordine al trattamento sanzionatorio, non provvedendo a colmare la lacuna evidenziata nella sentenza di annullamento. Non chiarisce quali siano i criteri seguiti nella quantificazione della pena irrogata, limitandosi a confermare quanto già disposto nella sentenza annullata. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La conferma della pena di anni uno di reclusione violerebbe l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusione del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza della Corte di cassazione n. 2247/21 aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza cassata limitatamente al trattamento sanzionatorio, evidenziando come dalla motivazione della sentenza non si evincesse con sufficiente chiarezza se la sanzione irrogata avesse indebitamente o meno ricompreso l'annualità del 2009, per la quale era stata emessa pronuncia di assoluzione. Nel confermare il trattamento sanzionatorio in precedenza adottato, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha chiarito come la pena irrogata nella pronuncia cassata fosse riferita alla sola violazione relativa alle annualità 2007 e 2008 e che l'espressione "riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione" costituisse frutto di un mero errore materiale, in quanto non coerente con le premesse, nelle quali, invece, si individuava un unico reato permanente di occultamento delle scritture contabili relativamente alle annualità 2007-2008. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in relazione alla motivazione espressa nella decisione impugnata, anche sotto il profilo della lamentata violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, come richiesto nella pronuncia di annullamento, chiarito il dubbio in ordine alla riferibilità della pena irrogata alla sola violazione residua. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 20 settembre 2022