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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35523/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Locri del 23/10/2025, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo 44 lettera b),d.P.R. 380/2001 alla pena condizionalmente sospesa subordinata alla remissionein pristino dei luoghi di mesi 6 di arresto ed euro 3.442,66 di ammenda.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo, in cui contesta il travisamento della provadichiarativa (teste Birgillito) e la mancanza di motivazione in ordine allecontraddizioni emerse dalla deposizione del teste stesso.Nell’atto di appello si era evidenziata una lacuna probatoria (l’assenza diriscontri in relazione alla esistenza delle prestazioni cui le fatture di riferivano),ma la doglianza è rimasta priva di risposta.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sollecitano a questa Corteuna rivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio percassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.La sentenza, a pagina 3, ripercorre le deposizioni testimoniali degli operantiBirgillito e Messineo, che hanno osservato, nel periodo 15-17 agosto 2022,l’imputato, in tuta da lavoro e utilizzando degli attrezzi, intento ad eseguire lavoriedilizi.Da tali elementi la corte territoriale ha inferito, non certo illogicamente, lacommissione del reato contestato da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale si limita asollecitare una diversa valutazione delle prove.4.

Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Locri del 23/10/2025, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo 44 lettera b),d.P.R. 380/2001 alla pena condizionalmente sospesa subordinata alla remissionein pristino dei luoghi di mesi 6 di arresto ed euro 3.442,66 di ammenda.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo, in cui contesta il travisamento della provadichiarativa (teste Birgillito) e la mancanza di motivazione in ordine allecontraddizioni emerse dalla deposizione del teste stesso.Nell’atto di appello si era evidenziata una lacuna probatoria (l’assenza diriscontri in relazione alla esistenza delle prestazioni cui le fatture di riferivano),ma la doglianza è rimasta priva di risposta.3. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sollecitano a questa Corteuna rivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio percassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.La sentenza, a pagina 3, ripercorre le deposizioni testimoniali degli operantiBirgillito e Messineo, che hanno osservato, nel periodo 15-17 agosto 2022,l’imputato, in tuta da lavoro e utilizzando degli attrezzi, intento ad eseguire lavoriedilizi.Da tali elementi la corte territoriale ha inferito, non certo illogicamente, lacommissione del reato contestato da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale si limita asollecitare una diversa valutazione delle prove.4. Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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