CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 20092/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.841/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TINO, domiciliata in Roma presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TORIOCAPPUCCILLI; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 390/2017 depositata il19/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ottene va nel 2005 un decreto ingiuntivonei confronti della cooperativa Assopro per una somma di € 768.237,07 quale restituzione di finanziamenti. Sulla base di un ac- cordo transattivo, [OSCURATO:PERSONA], presidente della cooperativa, e i soci ottenevano dalla Banca un mutuo per € 400.000, garantito da ipo- teca su immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nonché altri mutui chirogra- fari ripartiti pro quota tra i soci. La transazione veniva sottoscritta da tutti i soci e prevedeva una riduzione a € 700.000 dell’importo a base del decreto ingiuntivo. Nel 2008 la cooperativa veniva posta in liquida- zione coatta amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] interrompeva il pagamento delle rate del mutuo. Nel 2010 la Banca pignorava l’immobile. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione per interessi richiesti superiori al dovuto. Nel febbraio 2011, il Tribunale di Larino rigettava l’opposizione con pronuncia passata in giudicatoe l’esecuzione forzata si concludeva con la distribuzione del ricavato dalla vendita forzata. Nel novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva la Banca dinanzi al Tribunale di Larino per chiedere tra l’altro, previa chiamata in causa dei soci: (a) la declarato- ria di nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica di capitalizza- zione trimestrale degli interessi contenuta in un contratto di conto cor- rente tra la cooperativa e la banca; (b) di conseguenza, l’accertamento che il debito complessivo della cooperativa nei confronti della Banca è inferiore di oltre € 57.000; (c) di conseguenza, l’annullamento dell’ac- cordo transattivo per squilibrio contrattuale; (d) in conseguenza dell’annullamento della transazione, l’annullamento del mutuo ipoteca- rio. In primo grado le domande venivano rigettate con una pronuncia parzialmente riformata in appello nel senso che: (a) il giudicato sul rigetto dell’opposizione all’esecuzione non preclude il rilievo d’ufficio della nullità del mutuo ipotecario per difetto di causa ex art. 1418 c.c.; 3di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. derivante dall’annullamento della transazione; (b) qualora venga sti- pulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire - attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti ac- cordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante -una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca per debiti chirografari preesistenti. Ricorre in cassazione la Banca con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia escluso che il giudicatoformatosi sul la sente nza che ha definito ex art. 615 c.p.c. il giudizio di opposizione all’esecuzione possa esten- dersi a domande diverse dalla debenza degli accessori(si deduce vio- lazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c.). Con il secondo motivosi censura che la Corte di appello abbia rite- nuto nullo (per collegamento negoziale animato dal motivo illecito di costituire ex post un’ipoteca a garanzia di preesistenti debiti chirogra- fari) un mutuo con concessione di ipotecastipulato al fine di garantire , attraverso l'erogazione di somme poi rifluite nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione debitoria (si deduce violazione dell’art. 1418 c.c.). 2. –Il primo motivo è fondato. Nella parte censurata (p. 8), la sentenza argomenta che il giudizio di opposizione ex 615 c.p.c. è stato instaurato dall'odierno contro ricor- rentesolo per denunciare l’illegittimità dell ’ammontare degli interessi pretesidalla banca sulla base del contratto di mut uo ipotecario e si è concluso con il rigetto dell’opposizione: «Ed allora solo su tale 4di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affermazione si è formato il giudicato che nella sentenza ex art. 615 c.p.c.copre solo i profili concretamente fatti valere con l'opposizione poichéogni altra questione non sollevata dall'opponente resta estranea al giudizio di opposizione. Dunque, in accoglimento della censura su l punto, va escluso che il giudicato formatosi su detta sentenza possa estendersi a domande diverse dalladebenza degli accessori». Nel passo saliente, la censura è espressa in questo modo: «L'effica- cia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre e quindi a quelle ragioni non dedotte che però rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova contro- versia con nuove ragioni che ben si potevano far valere nel primo giu- dizio. Esaminando la fattispecie concreta il sig. [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ben poteva conte- stare la validità del contratto e dedurne la nullità dell'atto di mutuo, del quale invece riconoscendone efficacia e piena validità, ne ha contestato la debenza degli interessi». La parte controricorrente obiettasulla base dell’argomentazione che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali ec- cezionida lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a proce- dere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendidella domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime so- stanziale e processuale della domanda, sicché l'opponente non può mu- tare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il fonda- mento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costi- tuiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (cfr. Cass.17441/2019, 1328 /2011 ) . D a ciò si desume che il gi udicato che si forma all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 5di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. c.p.c. copre i soli profili concretamente fatti valere con l’opposizione. Inoltre, con specifico riguardo al caso di specie, la parte controricor- rente fa valere un ulteriore argomento per negare l’estensione del giu- dicato: in sede di opposizione all’esecuzione si era fatto valere un pro- filo relativo al contratto di mutuo (la debenza degli interessi) mentre nell’attuale giudizio si fa valere un profilo di nullità che concerne il con- tratto di transazione, che è distinto ancorché il mutuo lo veda come presupposto al quale è legato da un collegamento funzionale. Riassunte in questi termini le posizioni delle parti e della Corte di appello, manca ancora l’aspetto più importante: gli argomenti che si possono ricavare dalla disciplina legislativa. Parco come è il codice di procedura civile italiano nel dare indicazioni sull’oggetto del processo e sui limiti oggettivi del giudicato, l’art. 615 c.p.c. contiene tuttavia un’in- dicazione precisa sull’oggetto del processo di opposizione all’esecu- zione, dalla quale è da esordire : «quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata […]». Pertanto, il di- ritto oggetto del processode qu o è quello del creditore di agire in via di esecuzione forzata, non è undiritto del debitore. D’altra parte, come si potrebbe configurare quest’ultimo? Come un evanescente diritto all’integrità della propria sfera giuridica? Nel caso di specie , l’opposi- zione all’esecuzioneè proposta non già per motivi di rito, cioè attinenti a vizi del titolo esecutivo, bensì per motivi di merito che contestano l’ano il quantum del cre dito sottostante all’azione esecutiva. È pacifico che, in simili ipotesi, rispetto all’oggetto del processo (il diritto di pro- cedere all’esecuzione forzata), tali motivi rientrano nell’alveodelle que- stioni pregiudiziali di merito. Orbene, rispetto all’accertamento positivo di rapporti giuridici com- plessi, la giurisprudenza di legittimità delimita la portata dell’art. 34 c.p.c., nel senso che il giudicato copre non solo le questioni dedotte, 6di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ma anche «quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antece- denti o presupposti logico-giuridici della pronunzia», rimanendo escluse (solo) le questioni che risalgono ad «un distinto autonomo rap- porto contrattuale» (così, Cass. 25317/2017, con riferimento all’effica- cia di giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto: principio che- al di fuori della tutela del consumatore nei confronti delle clausole vessa- torie -rimane saldo pur dopo Cass. SU 9479/2023 ; nello stesso senso Cass. 18791/2009). Analogamente, nel senso che gli effetti del giudi- cato sostanziale relativo a una delle obbligazioni periodiche ricomprese in un rapporto giuridico di durata si estendono, a tutte le statuizioni relative all'esistenza e alla validità di quel rapporto, necessarie e indi- spensabili per giungere alla decisione, cfr. Cass. 10174/2018 , 11672/2007, 17375/2003, 349/2002. Tale orientamento si presta ad essere applicato anche al caso di spe- cie, posto che la questione pregiudiziale che si predica essere coperta dall’efficacia del giudicato di rigetto dell’opposizione all’esecuzione ri- guarda un contratto formalmente autonomo (la transazione), ma che è avvinto da un inscindibile collegamento negoziale funzionale con il successivo contratto di mutuo, rispetto al quale sorsela questione re- lativa alla debenza di interessi, oggetto di accertamento positivo all’esito del giudicato di rig etto dell’opposizione all’esecuzione (nel 2011). Ad abundantiam, recanoconforto a questa soluzione anche acquisi- zioni della dottrina classica, secondo le quali le questioni di merito pre- giudiziali, attinenti all’esistenza o al modo di essere del rapporto di cre- dito presupposto del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forza (oggetto immediato del processo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) sono coperte dall’efficacia di giudicato,al modo di un 7di 7 – 841 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accertamento incidentale ex lege(cioè indipendente dalla «esplicita do- manda di una delle parti» ex art. 34 c.p.c.). In conclusione, il primo motivo è accoltocon la conseguente preclu- sione da giudicato delle questioni relative all’invalidità della transazione presupposto del contratto di mutuo de quo. 3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivodi ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motiv o accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Campobasso in di- versa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sent