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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36289/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino il 25 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Cuneo il 28 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di cannabis (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 20 ot- tobre 2019), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ebbene, rico- nosciuto il reato in questione avvinto dal nesso della continuazione con altro, irre- vocabilmente accertato, ha rideterminato complessivamente il trattamento san- zionatorio; con conferma nel resto.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si ritiene essere state erroneamente ed illegittima- mente negate.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta adeguatamente.

La Corte territoriale (alle pp. 4-5) ha valorizzato, infatti, non solo l'avere l'imputato agito in concorso con due minorenni (circostanza su cui si appunta l'impugnazione) ma anche, e soprattutto, la pluralità è la gravità dei precedenti, anche allarmanti (favoreggia- mento e sfruttamento della prostituzione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, detenzione illecita di stupefacenti, violazioni urbanistiche).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 dei 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura„ che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino il 25 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Cuneo il 28 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di cannabis (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 20 ot- tobre 2019), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ebbene, rico- nosciuto il reato in questione avvinto dal nesso della continuazione con altro, irre- vocabilmente accertato, ha rideterminato complessivamente il trattamento san- zionatorio; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si ritiene essere state erroneamente ed illegittima- mente negate. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta adeguatamente. La Corte territoriale (alle pp. 4-5) ha valorizzato, infatti, non solo l'avere l'imputato agito in concorso con due minorenni (circostanza su cui si appunta l'impugnazione) ma anche, e soprattutto, la pluralità è la gravità dei precedenti, anche allarmanti (favoreggia- mento e sfruttamento della prostituzione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, detenzione illecita di stupefacenti, violazioni urbanistiche). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 dei 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura„ che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1
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