CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 26422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replica alleconclusioni del Pubblico Ministero e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito perl’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10/02/2026, il Tribunale di Latina dichiaravainammissibile la richiesta di riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA],quale terzo interessato, contro il decreto del 22/12/2025 con il quale il G.i.p. delTribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo di un beneformalmente intestato allo stesso [OSCURATO:PERSONA].La richiesta di riesame veniva dichiarata inammissibile perché il difensoredel [OSCURATO:PERSONA] era privo della procura speciale necessaria nel caso di riesame propostodal terzo interessato, atteso che la procura speciale agli atti era privadell’indicazione della specifica procedura per la quale era stata conferita.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Marteddu, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: «violazione di legge emanifesta illogicità – anomala pronuncia contraddittorietà nella motivazione –inesistenza dell’inammissibilità».[OSCURATO:PERSONA] deduce l’idoneità della procura speciale conferita «come personaoffesa» al proprio difensore a legittimare lo stesso a proporre la richiesta diriesame.Ciò in quanto la procura speciale della quale deve essere munito il difensoredel terzo interessato non richiede l’adozione di formule sacramentali, «dovendoprevalere la sostanza sulla forma tralasciando l’eventuale vuoto dellacompilazione», nonché il principio di ragionevolezza.Il Tribunale di Latina avrebbe ritenuto l’irritualità della procura speciale «peril mancato compimento di un’attività (parte non compilata) che risulta superfluadato che il requisito sostanziale (l’esistenza di una valida procura) è statosoddisfatto e documentato».Il Tribunale di Latina «aveva il dovere di esaminare tutti gli atti del fascicoloper verificare la sussistenza dei presupposti processuali, non creare ostacoliformalistici non previsti dalla legge».Il ricorrente precisa che «la procura speciale come conferita è stata rilasciatain un momento antecedente l’apertura del riesame, ove il pregiudizio subito dalterzo faceva presagire una ipotesi di truffa a carico del medesimo, ed è laragione che ha spinto il sottoscritto procuratore ad intitolarla come P.O., che tral’altro non conosceva la rubricazione del procedimento essendone estraneo. Attodi nomina che era già stato ritualmente depositato agli atti del procedimento inoccasione del riesame».La decisione del Tribunale di Latina sarebbe viziata da «“astrattezza egenericità”, poiché non ha tenuto conto del contesto specifico e delladocumentazione già presente nel fascicolo, che ha dimostrato senza ombra didubbio la legittimazione».Il ricorrente espone ancora che «la trasmissione dell’istanza del riesame èavvenuta per via telematica, come allo stesso modo si sono perfezionate lecomunicazioni di cancelleria al difensore ed all’istante, generando il buon fine delraggiungimento dello scopo: deposito istanza - fissazione di udienza -comunicazione ordinanza».Il Tribunale di Latina avrebbe pertanto «creato una causa di inammissibilitàinesistente», in violazione del principio di tassatività delle cause diinammissibilità delle impugnazioni.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia: «violazione di legge (art.325 c.p.p.) – erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 c.p.p. (o normesostanziali del reato)».Deduce che egli «è terzo interessato, ma estraneo al reato, non è indagato,né imputato nel procedimento penale in epigrafe ed è estraneo ai fatti per cui viè indagine e non ha alcun rapporto con le persone e gli accadimenti oggetto diindagine, il veicolo in questione, dal giorno in cui il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è venuto aconoscenza del suddetto sequestro è custodito in sosta presso la residenza delmedesimo».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.1.1. La Corte di cassazione, con una giurisprudenza che è ormai consolidata,reputa che, anche nella materia dei sequestri preventivi, così come in materia dimisure di prevenzione patrimoniali, per i soggetti che sono portatori di interessimeramente civilistici, quali sono i terzi interessati, trova applicazione la regolache l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile, ilresponsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, cioèla regola che tali soggetti possono stare in giudizio soltanto con il ministero di undifensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep.2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722-01; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Calò, Rv. 256124-01; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081-01).La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta,sotto il profilo difensivo, da quella dell’indagato e dell’imputato i quali, in quantoassoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solonecessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex legee che è titolare di un diritto d’impugnazione nell’interesse del proprio assistitoper il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità diprocura speciale, la quale è richiesta solo con riferimento agli atti cosiddettipersonalissimi.Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggettiespressamente indicati dall’articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessicivilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod.proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio colministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto èprevisto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.1.2. La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che la procura speciale dicui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilitàa norma dell’art. 100 cod. proc. pen. non richiede l’adozione di formulesacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà diaffidare a un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessariealla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014,Scino, Rv. 259019-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, Galluzzi, Rv. 258417-01.Con la prima e la terza di tali sentenze la Corte ha precisato chela procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella previstadall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire alprocuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre laprima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parterappresentata).Dai principi che si sono appena richiamati, discende pertanto che la procuraspeciale in considerazione, pur non richiedendo l’adozione di formulesacramentali, deve tuttavia consentire di individuare la specifica procedura per laquale è conferita.1.3. Nel caso in esame, anche a prescindere dalla qualificazione del Bonocome persona offesa, la procura speciale che era stata sottoscritta dallo stessoBono, con firma autenticata dal difensore, non solo non indicava gli estremi delprocedimento per il quale era stata conferita al medesimo difensore, atteso chelo spazio del documento destinato all’inserimento dei suddetti estremi non erastato riempito ma era stato lasciato in bianco, ma non conteneva alcun altroelemento dal quale si potesse risalire, anche indirettamente, alla specificaprocedura per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al difensore l’incarico di svolgere lesue difese.A fronte, pertanto, di tale insuperabile incertezza in ordine alla specificaprocedura per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura speciale al difensore, sideve ritenere che il Tribunale di Latina abbia del tutto correttamente affermato ildifetto di legittimazione dello stesso difensore a proporre riesame per il terzointeressato.1.4. Si ritiene utile ricordare che la Corte di cassazione ha anche chiarito chenon può qui trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 182 cod. proc.civ., là dove stabilisce (al secondo comma) la possibilità della sanatoria deldifetto di rappresentanza, atteso che, nell’ambito del procedimento penale e, inparticolare, in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelarereale, è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena didecadenza, al quale non è consentito derogare in assenza di un’espressaprevisione in tale senso o di un richiamo alle norme del codice di procedura civile(Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, cit.; Sez. 2, n. 310 del07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., cit. Nel senso dell’inapplicabilità dell’art.182, secondo comma, cod. proc. civ., con riguardo al ricorso per cassazioneproposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca,dal difensore del terzo interessato si sono espresse anche le Sezioni unite dellaCorte di cassazione con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv.260894-01).2. Il secondo motivo non è consentito.Ciò in quanto le doglianze che sono state proposte con lo stesso, cioè diessere «estraneo al reato», «non […] indagato, né imputato nel procedimentopenale», «estraneo ai fatti per cui vi è indagine» e senza «alcun rapporto con lepersone e gli accadimenti oggetto di indagine», in quanto attengono al “merito”,cioè all’asserita effettiva titolarità o disponibilità del bene e all’assenza dicollegamento concorsuale con gli indagati, presuppongono, ovviamente,l’ammissibilità della richiesta riesame, il che, per quanto si è detto al punto 1, èstato correttamente escluso dal Tribunale di Latina.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]