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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26913/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che la parte civile ha presentato conclusioni scritte; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 17 luglio 2013 e sospeso complessivamente per un anno e nove mesi, risulta decorso solo il 17 ottobre 2022, dopo la sentenza di appello, che è del 14 luglio 2022; che il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente deduce il vizio, di motivazione; che tale censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il quarto motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez.

U., n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso, il 10 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che la parte civile ha presentato conclusioni scritte; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 17 luglio 2013 e sospeso complessivamente per un anno e nove mesi, risulta decorso solo il 17 ottobre 2022, dopo la sentenza di appello, che è del 14 luglio 2022; che il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente deduce il vizio, di motivazione; che tale censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il quarto motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez. U., n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, il 10 maggio
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