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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20199/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 5/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente con sentenza del 5/11/2021, confermava la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 648 c.p., alla pena di anni due, mesi tre di reclusione e 600,00 di multa, con la recidiva reiterata.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati.

2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168-bis e segg. c.p., 464-bis e 464-quater c.p.p.

La Corte d'appello nel dichiarare inammissibile l' impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di messa alla prova ha reputato, erroneamente, che la stessa non fosse impugnabile in appello ma solo con ricorso per cassazione quando invece tale evenienza ricorre, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 33216/2016, solo nel caso in cui vi sia stato accoglimento della richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.

Il giudice di prime cure ha valutato, ai fini del diniego del beneficio, i soli precedenti penali dell'imputato senza alcuna valutazione dell'idoneità del programma di trattamento, ritenendo pregiudiziale la valutazione negativa sulla prognosi futura alla luce dei precedenti penali e senza considerare che ai fini di detta prognosi, rileva anche l'idoneità del trattamento di recupero.

Evidenzia il ricorrente di essere gravato da tre soli precedenti penali risalenti nel tempo, due dei quali già estinti e rileva la contraddittorietà della motivazione che da un lato ha valutato la personalità dell'imputato, ostativa all'accesso al beneficio, mentre poi ha comminato una pena attestata sul minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondato è il primo motivo di ricorso. 2.La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di rigetto con la quale il primo giudice aveva respinto la richiesta dell'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, ritenendo, in primis, che il provvedimento fosse ben motivato, avendo il giudice di primo grado valutato, ai fini del diniego, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ( pag. 1 e 2 della sentenza).

Ha aggiunto la Corte d'appello che "l'ordinanza di inammissibilità non risultava oggetto di ricorso per cassazione ex art. 464 octies c.p.p., ciò che preclude la sua proponibilità in sede di appello".

Tale passaggio motivazionale sebbene non corretto perché, come affermato dal Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 "l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova", non inficia la sentenza trattandosi di argomentazione meramente rafforzativa e non decisiva ai fini della tenuta del provvedimento il quale è sorretto dalla motivazione di merito sopra illustrata, che richiama e condivide l'apprezzamento del giudice di primo grado circa la non concedibilità del beneficio di cui all'art. 464-quater, cod. proc. pen. non potendosi prevedere una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario.

In tal senso il giudice di merito ha congruamente valorizzando i numerosi precedenti penali a carico del Ferrara esprimendo un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità perché sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base si è ritenuto che l'imputato non si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022 , Rv. 283883).

Questa Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, Rv. 266299).

3. Nel caso di specie, con motivazione immune dai denunciati vizi, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, in particolare, la presenza di numerosi precedenti penali ricavandone il convincimento circa la non astensione da parte del Ferrara dal commettere in futuro reati.

Coerentemente, dunque, la Corte di merito nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che la presenza di precedenti penali potesse essere considerata dal giudice di primo grado, circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi, a nulla rilevando che nello specifico il giudice abbia comminato la pena commisurandola al minimo edittale posto che la stima effettuata ai fini dell'ammissione al beneficio è espressione di un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori desunti dall'art. 133 c.p.p., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, mentre la determinazione della pena, pur prendendo in esame gli stessi criteri, tiene conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 22/3/2023 r, \ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])d e n te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 5/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente con sentenza del 5/11/2021, confermava la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 648 c.p., alla pena di anni due, mesi tre di reclusione e 600,00 di multa, con la recidiva reiterata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati. 2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168-bis e segg. c.p., 464-bis e 464-quater c.p.p. La Corte d'appello nel dichiarare inammissibile l' impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di messa alla prova ha reputato, erroneamente, che la stessa non fosse impugnabile in appello ma solo con ricorso per cassazione quando invece tale evenienza ricorre, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 33216/2016, solo nel caso in cui vi sia stato accoglimento della richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. Il giudice di prime cure ha valutato, ai fini del diniego del beneficio, i soli precedenti penali dell'imputato senza alcuna valutazione dell'idoneità del programma di trattamento, ritenendo pregiudiziale la valutazione negativa sulla prognosi futura alla luce dei precedenti penali e senza considerare che ai fini di detta prognosi, rileva anche l'idoneità del trattamento di recupero. Evidenzia il ricorrente di essere gravato da tre soli precedenti penali risalenti nel tempo, due dei quali già estinti e rileva la contraddittorietà della motivazione che da un lato ha valutato la personalità dell'imputato, ostativa all'accesso al beneficio, mentre poi ha comminato una pena attestata sul minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondato è il primo motivo di ricorso. 2.La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di rigetto con la quale il primo giudice aveva respinto la richiesta dell'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, ritenendo, in primis, che il provvedimento fosse ben motivato, avendo il giudice di primo grado valutato, ai fini del diniego, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ( pag. 1 e 2 della sentenza). Ha aggiunto la Corte d'appello che "l'ordinanza di inammissibilità non risultava oggetto di ricorso per cassazione ex art. 464 octies c.p.p., ciò che preclude la sua proponibilità in sede di appello". Tale passaggio motivazionale sebbene non corretto perché, come affermato dal Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 "l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova", non inficia la sentenza trattandosi di argomentazione meramente rafforzativa e non decisiva ai fini della tenuta del provvedimento il quale è sorretto dalla motivazione di merito sopra illustrata, che richiama e condivide l'apprezzamento del giudice di primo grado circa la non concedibilità del beneficio di cui all'art. 464-quater, cod. proc. pen. non potendosi prevedere una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario. In tal senso il giudice di merito ha congruamente valorizzando i numerosi precedenti penali a carico del Ferrara esprimendo un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità perché sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base si è ritenuto che l'imputato non si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022 , Rv. 283883). Questa Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, Rv. 266299). 3. Nel caso di specie, con motivazione immune dai denunciati vizi, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, in particolare, la presenza di numerosi precedenti penali ricavandone il convincimento circa la non astensione da parte del Ferrara dal commettere in futuro reati. Coerentemente, dunque, la Corte di merito nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che la presenza di precedenti penali potesse essere considerata dal giudice di primo grado, circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi, a nulla rilevando che nello specifico il giudice abbia comminato la pena commisurandola al minimo edittale posto che la stima effettuata ai fini dell'ammissione al beneficio è espressione di un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori desunti dall'art. 133 c.p.p., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, mentre la determinazione della pena, pur prendendo in esame gli stessi criteri, tiene conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22/3/2023 r, \ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])d e n te
Sentenza Cassazione n. 20199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris