CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 17635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26415-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio de gli avvocat i MASSIMILIANO PUCCIe [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n.5017/201 8 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 06/03/2019R.G.N. 3079 /20 1 5 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del [OSCURATO:PERSONA] pubblico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del personale alle dipendenze del Ministero R.G.N.26415/2019 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 PU 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, volto ad ottenere l ’accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto intercorso dal 1° febbraio 2009 al 31.12.2011 con l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, poi trasformato nell’anzidetta Associazione, ed il riconoscimento del conseguente diritto ad essere assunta dal Ministero ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 95/2012. 2. La Corte distrettuale ha premesso che l’appellante aveva allegato l’illegittimità dei contratti a progetto al solo fine di far valere il diritto all’assunzione alle dipendenze del MISE e non aveva formulato rivendicazioni economiche o di altro genere nei confronti dell’Associazione convenuta, la quale, tra l’altro, risultava ormai soppressa alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3. Ha, di conseguenza, escluso il vizio di omessa pronuncia, denunciato dall’appellante, perché correttamente il Tribunale aveva ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra questione, la giuridica impossibilità di ottenere la rivendicata prosecuzione del rapporto alle dipendenze del Ministero. 4. Le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure sono state condivise dalla Corte d’appello, che ha riassunto il quadro normativo ed ha ritenuto inapplicabile alla situazione dedotta in giudiziol’art. 12, comma 54, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, con il quale il legislatore ha previsto il trasferimento del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’[OSCURATO:PERSONA], alla data di soppressione dell’ente. Ha richiamato il principio costituzionale sancito dal comma 4 dell’art. 97 Cost. e ha evidenziato che lo stesso impon e un’interpretazione restrittiva della norma sopra indicata, in quanto la deroga alla regola generale secondo cui il rapporto di impiego si instaura solo a seguito di concorso pubblico è stata limitata al solo personale che risultava in servizio al momento della soppressione e che, in quanto già individuato, poteva essere inserito nella dotazione organica del Ministero, nel rispetto degli adempimenti imposti dallo stesso art. 12. 5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti, invece , intimati l’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di amministrazione, citato anche in proprio. 6. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 3 Cost., dell’art. 12 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2112 cod. civ., degli artt. 100, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale ha svalutato, del tutto erroneamente, la natura privatistica dell’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e del rapporto che con lo stesso era stato instaurato antecedentemente alla trasformazione disposta dall’art. 10, comma 10, della legge n. 99/2009. Deduce che l’Associazione era subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, riferibili all’Istituto, ivi compresi quelli di lavoro subordinato, e, pertanto, ella, al momento della soppressione dell’ente, doveva essere inclusa nella platea dei dipendenti interessati dal passaggio alle dipendenze del Ministero. Richiamala disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ. e dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e addebita al giudice d’appello di avere interpretato l’art. 12, comma 54, del d.l. n. 95/2012 in violazione dell’art. 3 Cost., aderendo ad un’esegesi che realizza un’illogica ed inammissibile disparità di trattamentofra dipendenti a tempo indeterminato. 2. La seconda critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt.100, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. perché il diritto all’assunzione, sussistente per le ragioni indicate nelprimo motivo, è fondato sulla nullità del contratto a progetto e sulla conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, ossia su questioni in relazione alle quali è mancata ogni pronuncia da parte della Corte territoriale, pur in presenza dell’indubbio interesse all’accertamento. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre ribadire in premessa il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui «l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc.civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone» ( Cass. n. 28060/2020). Detta attività ricostruttiva è indispensabile nella fattispecie, giacché la natura pubblicao meno dell’Istituto e, poi, dell’[OSCURATO:PERSONA] condiziona l’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie ed anche, per quello che si dirà in prosieguo, l’interpretazione della disposizione invocata dalla ricorrente. 3.1. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” fu fondato nel 1925 con Regio Decreto n. 1764, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del Regno d’Italia n. 245 del 21 ottobre 1925, con cui,su proposta del Ministro per l'economia nazionale, venne riconosciuto come Ente morale l'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale,il cui statuto fu approvato dallo stesso R.D.. Con successivo d.P.R. 12 marzo 1970 n. 411 (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 3 luglio 1970) l’ente fu trasformato in Istituto S uperiore di S tudi del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA], del quale venne approvato il relativo statuto, e la denominazione fu, poi, modificata in "Istituto italiano di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA]"dal d.P.R. 22 novembre 1977 n. 1177. 3.2. Con l’art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009 n. 99 il legislatore, «al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione», ne previde la trasformazione nell’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA] «avente personalità giuridica». Con detto intervento normativo la partecipazione fu limitata al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], «socio unico», al quale fu attribuito il potere di vigilanza, connesso al carattere strumentale dell’attività svolta dall’associazione, espressamente definita «a supporto» delle finalità istituzionali curate dal Ministero, a cui venne riservato anche il potere di emanare «direttive». Il legislatore previde che i mezzi finanziari e patrimoniali dell’associazione sarebbero stati costituiti, oltre che dal patrimonio dell’Istituto esistente al momento della trasformazione, «da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29 bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dallalegge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.» 3.3. La disposizione richiamata, inserita dall’art. 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, fa riferimento alle iniziative ministeriali da assumere in tema di sviluppo della cooperazione, di diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori, di qualificazione professionale dei dirigenti di cooperativeed aggiunge che dette funzioni saranno attuate per il tramite o con la collaborazione « delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute». Si tratta delle associazioni inizialmente previste dagli artt. 4 e 5 dello d.lgs. n. 1577/1947 e poi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220, competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi alle stesse associati, previo riconoscimento con decreto ministeriale «produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del Codice civile» ( art. 5 d.lgs. n. 1577/1947). 3.4. Infine il legislatore con l’art. 12 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, intitolato “ soppressione di enti e società” al comma 49 ha disposto la soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] (L'associazioneitaliana di studi cooperativi "Luigi L uzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.) ed ai commi successivi ha dettato una compiuta disciplina degli effetti derivanti dalla soppressione prevedendo: a) la liquidazione delle attività, l’estinzione delle passività e la definizione delle pendenze dell’ente soppresso (comma 50); b) il trasferimento delle funzioni al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] «previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività…» ( comma 52); c) la risoluzione delle convenzioni stipulate dal Ministero con l’Associazione (comma 53); d) la cessazione degli effetti, decorsi quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, dei contratti di collaborazione (sia occasionale che coordinata e continuativa) e dei rapporti di lavoro a tempo determinato, salva la possibilità della proroga se necessaria per il compimento delle attività di liquidazione (comma 56); e) il versamento al bilancio dello Stato dell’eventuale attivo netto della liquidazione (comma 57); f) il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del «personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge di conversione». In particolare quanto a quest’ultimo aspetto, che è quello che più specificamente rileva in questa sede, l’art. 12 prevede, ai commi 54 e 55 sulla cui interpretazione si tornerà in prosieguo, che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento. 55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.». 4. Ricostruito nei suoi tratti essenziali il quadro normativo, osserva il Collegio che non può essere condiviso l’assunto del Ministero controricorrente secondo cui la possibilità della conversione del rapporto sarebbe impedita dalla natura pubblica, non privatistica , dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dell’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del carattere strumentale degli enti in parola, dei poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo attribuiti al Ministero, della partecipazione totalitaria di quest’ultimo all’Associazione, delle modalità di finanziamento. Quelli che, ad avviso del controricorrente, sarebbero indici della natura pubblica dell’Istituto e, poi, dell’Associazione, in realtà sono privi di decisività ai fini della qualificazione qui in discussione, perché, come hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10244 del 19 aprile 2021, seppure dell’art. 4 della legge n. 70 del 1975 ( secondo cui «nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge») deve essere data una lettura non meramente formalistica, è comunque necessario, in difetto di espressa attribuzione della personalità di diritto pubblico, che all’ente vengano riconosciuti prerogative e poteri di natura pubblicistica, i quali, invece, difettano nella fattispecie. Sia la qualificazione di Ente morale contenuta nel R.D. del 1925, sia la mera attribuzione della personalità giuridica ex art. 10, comma 10, della legge n. 99 del 2009, nulla esprimono in merito alla natura pubblica o privata della personalità medesima, atteso che quest’ultima è attribuita anche alle fondazioni ed alle associazioni disciplinate dagli artt. 14 e seguenti del codice civile. La strumentalità rispetto all’azione dell’ente pubblico e la partecipazione di quest’ultimo, anche totalitaria, non sono sufficienti, in difetto della già menzionata attribuzione di poteri di imperio, a far qualificare il soggetto giuridico di diritto pubblico, perché si tratta di elementi che si riscontrano anche per le società in housee per quelle controllate, in relazione alle quali le Sezioni Unite, con orientamento ormai consolidato che ha trovato riscontro nella disciplina dettata dal d.lgs. n. 175 del 2016, hanno da tempo affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591/2016, Cass. S.U. n. 22712/2019; Cass. S.U. n. 32608/2019). Alle considerazioni sopra esposte si deve aggiungere che le finalità dichiarate dall’art. 10, comma 10, della legge n. 99 del 2009 non divergono da quelle indicate nell’art. 29 bis del d.lgs. n. 1577 del 1947, non a caso richiamato nella disposizione, per il raggiungimento delle quali il Ministero si è sempre avvalso di associazioni privatistiche, espressione degli enti cooperativi. Infine rileva il Collegio che la fattispecie che qui viene in rilievo non è assimilabile a quella esaminata da Cass. n. 28060del 2020, perché in quel caso il legislatore, prendendo atto della connotazione assunta dall’Istituto per effetto di plurimi interventi normativi snodatisi nel tempo, aveva espressamente riconosciuto al momento della soppressione la natura pubblica dell’I.P.I. In via conclusiva, dunque, in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’Istituto e dall’Associazione alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti dagli stessi instaurati (non a caso ai sensi degli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente applicabilità della disciplina dettata dall’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, non derogata da norme speciali. 5. Peraltro dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, quanto alla giuridica possibilità di ritenere instaurato ope legis, con l’Istituto e con l’Associazione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale conseguenza della mancanza di un valido progetto, non discende il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], diritto che la ricorrente torna a far valere in questa sede. 5.1. Inpremessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell’[OSCURATO:PERSONA], al passaggio di competenze (tra l’altro non definitivamente disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del d.l. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall’Associazione al Ministero non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblici a soggetti privati e non viceversa (cfr. in motivazione Cass. n. 35343 del 2021, punto 4). 5.2. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall’art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all’associazione, l’estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato. 5.3. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali. E’ da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell’affrontare la questione dell’esegesi del comma 54, che, secondo la Corte territoriale, che ha fatto propria la tesi del Ministero, sarebbe applicabile ai soli dipendenti inseriti nell’organico dell’Associazione al momento della soppressione; ad avviso della ricorrente, invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all’esito di pronunce giudiziali accertative dell’illegittimo ricorso, da parte dell’Associazione e prima ancora dell’Istituto, alle diverse tipologie di lavoro flessibile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di caratteretestuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l’ente soppresso al momento dell’intervento normativo. Già l’incipit della disposizione, che si riferisce al «personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell’adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello «economico fondamentale ed accessorio….corrisposto al momento dell’inquadramento». Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizza verso l’applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all’atto della soppressione. Solo per quest’ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l’ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell’art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e 35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l’accesso all’impiego, il divieto di conversione sancito dall’art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020). 5.4. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un’ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali o assimilabili. Non vi è dubbio che nell’ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoro flessibile determinano la «conversione» ab origine del rapporto medesimo, che resta giuridicamente esistente anche a fronte dell’interruzione fattuale del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che alla pronuncia giudiziale che la conversione accerti va attribuita efficacia dichiarativa e non costitutiva. Nondimeno, ai fini che qui ci occupano e tenuto conto di quanto si è sopra detto sulla necessità del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost.. 5.5. Interpretata in detti termini la disposizione, lo si ripete derogatoria rispetto alla previsione generale della cessazione dei rapporti contrattuali in atto, non è applicabile alla fattispecie e ciò rende non rilevante nel presente giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma di legge che prevede il passaggio automatico e la costituzione di un rapporto di impiego pubblico in assenza della previa selezione concorsuale imposta dall’art. 97, ultimo comma, Cost.. 6. L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento della seconda censura, perché anche in questa sede la ricorrente ricollega l’interesse alla valutazione della legittimità o meno dei contratti intercorsi con l’Istituto e, poi, con l’Associazione alla giuridica prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], prosecuzione che va esclusa per quanto evidenziato nel punto che precede. 7.In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in ragione della novità e della complessità della questione giuridica in discussione. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ul