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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26523/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 7 dicembre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2017 con la quale BANDINI Francesco è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art 99, co.4, c.p. perché riteputo colpevole del reato ex art. 75, co.2, D.L.gvo. 159/2011in quanto, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, in Manduria, per la durata di anni due, violava le prescrizioni imposte ed in particolare veniva sorpreso, alle ore 19.10 all'interno di un bar in [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato, in fase di impugnazione della sentenza di primo gravo, aveva rammentato l'insussistenza del reato essendo stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso il bar in cui è stato sorpreso e che al più si sarebbe reso responsabile del solo ritardo nel rientro presso la propria abitazione.

In motivazione, la Corte aderisce alle conclusioni cui perviene il Giudice di primo grado evidenziando che, in assenza di un contratto di lavoro tra il Bandini ed il bar in cui lo stesso è stato sorpreso, l'imputato doveva essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BANDINI Francesco deducendo come unico motivo il vizio di motivazione della decisione impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, la Corte di secondo grado ha compiutamente valutato i profili dei fatti oggetto di giudizio rimessi al suo esame e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 dicembre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2017 con la quale BANDINI Francesco è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art 99, co.4, c.p. perché riteputo colpevole del reato ex art. 75, co.2, D.L.gvo. 159/2011in quanto, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, in Manduria, per la durata di anni due, violava le prescrizioni imposte ed in particolare veniva sorpreso, alle ore 19.10 all'interno di un bar in [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato, in fase di impugnazione della sentenza di primo gravo, aveva rammentato l'insussistenza del reato essendo stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso il bar in cui è stato sorpreso e che al più si sarebbe reso responsabile del solo ritardo nel rientro presso la propria abitazione. In motivazione, la Corte aderisce alle conclusioni cui perviene il Giudice di primo grado evidenziando che, in assenza di un contratto di lavoro tra il Bandini ed il bar in cui lo stesso è stato sorpreso, l'imputato doveva essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BANDINI Francesco deducendo come unico motivo il vizio di motivazione della decisione impugnata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la Corte di secondo grado ha compiutamente valutato i profili dei fatti oggetto di giudizio rimessi al suo esame e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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