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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 22625/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che li aveva condannati per il reato di lesioni volontarie.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.

In particolare viene eccepito che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, del dispositivo e della presunta motivazione contestuale della sentenza appellata non era stata data lettura in udienza alla presenza delle parti, talchè il termine per proporre l'impugnazione non era quello di quindici giorni considerato dall'ordinanza impugnata, bensì quello di trenta giorni di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 585 c.p.p., termine puntualmente osservato dai ricorrenti.

In tal senso viene evidenziato come dal verbale di udienza non risulti infatti che sia stata data lettura in udienza del dispositivo o della motivazione asseritamente contestuale della sentenza, circostanza puntualmente evidenziata e documentata con i motivi d'appello e che la Corte non ha considerato e confutato, né risulterebbe dagli atti che sia intervenuto accordo con le parti per omettere tali adempimenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281641).

Nel caso di specie che il Tribunale abbia proceduto a redigere, contestualmente al dispositivo, la motivazione della sentenza e che delta stessa sia stata data lettura in udienza risulta esclusivamente dallo stesso provvedimento depositato in cancelleria, mentre effettivamente di tali adempimenti non vi è menzione alcuna nel verbale dell'udienza del 20 maggio 2021, tenutasi con la partecipazione dei difensori degli imputati e delle parti civili.

Non risulta, per converso, che le parti si siano accordate per omettere tale adempimento, per cui è pacifico che in assenza della formale attestazione della lettura della motivazione della sentenza la stessa non poteva ritenersi contestuale.

Fermo che non è l'omessa lettura alla presenza delle parti del dispositivo a comportare l'invalidità della sentenza (Sez.

U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246269), bensì il difetto della prova della avvenuta lettura della motivazione contestuale, adempimento che costituisce il presupposto per la contrazione a soli quindici giorni del termine per proporre impugnazione.

E' dunque pacifico che il termine per appellare la sentenza era quello previsto dalla lett. b) e non già della lett. a) del primo comma dell'art. 585 c.p.p., come invece apoditticamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, con decorrenza dal quindicesimo giorno dalla sua deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 2 e 585 comma 2 lett. c) c.p.p.

Ne consegue che l'appello proposto dagli imputati era stato proposto tempestivamente, essendo lo stesso stato presentato nelle forme di cui all'art. 582 c.p.p. entro il termine suindicato.

3. La Corte ha dunque illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello degli imputati e l'ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Lecce per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

Così deciso il 3/5/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che li aveva condannati per il reato di lesioni volontarie. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare viene eccepito che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, del dispositivo e della presunta motivazione contestuale della sentenza appellata non era stata data lettura in udienza alla presenza delle parti, talchè il termine per proporre l'impugnazione non era quello di quindici giorni considerato dall'ordinanza impugnata, bensì quello di trenta giorni di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 585 c.p.p., termine puntualmente osservato dai ricorrenti. In tal senso viene evidenziato come dal verbale di udienza non risulti infatti che sia stata data lettura in udienza del dispositivo o della motivazione asseritamente contestuale della sentenza, circostanza puntualmente evidenziata e documentata con i motivi d'appello e che la Corte non ha considerato e confutato, né risulterebbe dagli atti che sia intervenuto accordo con le parti per omettere tali adempimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281641). Nel caso di specie che il Tribunale abbia proceduto a redigere, contestualmente al dispositivo, la motivazione della sentenza e che delta stessa sia stata data lettura in udienza risulta esclusivamente dallo stesso provvedimento depositato in cancelleria, mentre effettivamente di tali adempimenti non vi è menzione alcuna nel verbale dell'udienza del 20 maggio 2021, tenutasi con la partecipazione dei difensori degli imputati e delle parti civili. Non risulta, per converso, che le parti si siano accordate per omettere tale adempimento, per cui è pacifico che in assenza della formale attestazione della lettura della motivazione della sentenza la stessa non poteva ritenersi contestuale. Fermo che non è l'omessa lettura alla presenza delle parti del dispositivo a comportare l'invalidità della sentenza (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246269), bensì il difetto della prova della avvenuta lettura della motivazione contestuale, adempimento che costituisce il presupposto per la contrazione a soli quindici giorni del termine per proporre impugnazione. E' dunque pacifico che il termine per appellare la sentenza era quello previsto dalla lett. b) e non già della lett. a) del primo comma dell'art. 585 c.p.p., come invece apoditticamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, con decorrenza dal quindicesimo giorno dalla sua deliberazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 2 e 585 comma 2 lett. c) c.p.p. Ne consegue che l'appello proposto dagli imputati era stato proposto tempestivamente, essendo lo stesso stato presentato nelle forme di cui all'art. 582 c.p.p. entro il termine suindicato. 3. La Corte ha dunque illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello degli imputati e l'ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Lecce per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 3/5/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris