CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13865/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 15/02/2021 dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di cui all'art.603 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 14 novembre 2017 con recidiva reiterata; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendovi espresso riconoscimento dell'art.62 bis cod. pen. ed essendovi espressa e ampia giustificazione alle pagg.7-8 del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]