CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Proc. Gen., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in riforma della decisione assolutoria assunta dal Giudice dell'udienza preliminare di Catania all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha condannato l'imputato, quale amministratore di fatto della società di capitali [OSCURATO:SOCIETA], in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. La difesa con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di norme processuali in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, censura la decisione della corte territoriale sotto differenti profili. 2.1 Evidenzia, in primo luogo, che la corte territoriale, nel ribaltare la decisione del giudice di primo grado, che aveva assolto l'imputato dai reati a lui ascritti per insussistenza del fatto, è pervenuta alla condanna ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto e dal liquidatore della fallita in merito al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine sociale, senza considerare, per un verso, che le stesse, peraltro contraddittorie tra loro, provenivano da soggetti coinvolti nell'attività e, pertanto, interessati ad attenuare le proprie responsabilità, e, per altro verso, che quelle provenienti dall'amministratore di diritto risultavano smentite dalla documentazione in atti. 2.2 In secondo luogo, censura la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha attribuito all'imputato il ruolo di amministratore di fatto in ragione dell'esito di accertamenti patrimoniali, ritenuti inconciliabili con il mancato esercizio, da parte dello stesso, di attività produttive, nonché sulla base di operazioni finanziarie, che avevano influito sul destino della [OSCURATO:SOCIETA], intervenute tra quest'ultima e altre due società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare, espressione di un collegamento tra le tre compagini sociali. 2.3 Lamenta, inoltre, la genericità delle dichiarazioni rese dall'amministratore di una delle società diverse dalla fallita, e a questa ritenute collegate, in quanto inidonee a riscontrare il «thema decidendum». 2.4 Censura, infine, l'assenza, nella decisione della corte territoriale, di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto all'ultimo dei profili censurati. 2. La difesa ha osservato che, dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla formula assolutoria utilizzata, il giudice aveva escluso la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati in ragione dell'assenza di un compendio probatorio idoneo a ritenere fondate le dichiarazioni rese dai testi, in quanto prive del necessario riscontro all'asserito ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], là dove, diversamente, la corte territoriale era pervenuta al ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, limitandosi a valutare e a interpretare diversamente il compendio probatorio in atti. 3. Nel ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, la corte territoriale non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4. L'art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103 ha inserito all'art. 603 del codice di rito il comma 3-bis, secondo cui, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha affermato che il dettato normativo di cui al citato comma dell'art. 603 cod. proc. pen. è applicabile anche al rito abbreviato non condizionato qualora il giudice di appello, sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in sede di indagini, intenda riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado, stante la stretta correlazione tra il dovere di motivazione rafforzata in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius. In particolare, si è evidenziato che la rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado «non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Di qui, la conseguenza che, anche nel giudizio abbreviato, l'obbligo della motivazione rafforzata è destinato a operare attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria, sebbene non espletata nel giudizio di primo grado, nel caso in cui la valutazione della prova dichiarativa sia decisiva. 5. Tanto premesso, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo il quale, nell'ipotesi in cui la decisione d'appello pregiudizievole per l'imputato dipenda da una nuova valutazione delle prove dichiarative o di parte di esse, incombe sul giudice di appello, prima di decidere, l'obbligo di rinnovare l'esame delle persone che le hanno rese, in maniera tale da poter apprezzare dalla voce dei dichiaranti, nel contraddittorio, il senso e la portata delle stesse (Sez. U, n. 27620 :el 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01). Solo una volta rinnovata l'istruttoria, il giudice sarà libero di procedere in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione rafforzata che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, Pavan, Rv. 275112). 6. Nel caso di specie, la corte d'appello ha ribaltato completamente gli esiti assolutori della pronuncia di primo grado, interpretando diversamente lo stesso materiale istruttorio del fie giudizio abbreviato, senza procedere a una qualche forma di integrazione della piattaforma probatoria attraverso lo strumento della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi, invece, a operare una mera lettura alternativa del compendio probatorio acquisito agli atti e, quindi, a strutturare il proprio diverso percorso valutativo, idoneo a comprovare le ragioni a fondamento della opposta tesi, su valutazioni del tutto confliggenti con le determinazioni assunte nel precedente grado di giudizio. I giudici d'appello, così operando, hanno violato l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale stabilito dalla legge, obbligo che, ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., vale per qualsivoglia prova dichiarativa cui si debba dar corso e che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento del profilo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato ha dedotto l'assenza di una motivazione rafforzata, rimanendo assorbiti i restanti. 7. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad