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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36382/2021

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La CORTE DI APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 25/5/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, in data 16/9/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione a due episodi di estorsione, il primo tentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, capi A e C dell'imputazione).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle condotte di cui al capo A per non essere stata ritenuta l'ipotesi della desistenza volontaria; invero, successivamente al 17.12.2016 ogni attività di pressione sulla persona offesa è cessata, ben prima dell'intervenire delle denunce del 21.12.2016 e 2.1.2017 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali attivate presso la caserma dei Carabinieri di Fiunnefreddo, disposte (con decreto di urgenza del PM, poi convalidato dal GIP) sulla sola scorta di informazioni confidenziali in violazione del disposto dell'art. 267 comma ibis cod.proc.pen. .

Trattasi di atto fondato su informazioni confidenziali di soggetto da considerare anonimo perché non compiutamente generalizzato in un atto ufficiale. - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi estorsiva in relazione ai fatti di cui al capo C: una volta esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, la prova si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa, nella specie rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (e non [OSCURATO:PERSONA]) che ha negato di aver ricevuto minacce o violenze dal Faranda. - vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., dal momento che la Corte territoriale non ha precisato in cosa consistano i danni di natura non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.

1. Quanto al primo motivo va ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.

Sicchè in tema di estorsione in concorso, la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza, essendo già stata formulata la richiesta estorsiva (cfr., Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015 Rv. 264226).

1.1. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797 - 01 secondo cui, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la I diminuente per il cd. recesso attivo; qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.

Massime precedenti conformi: N. 39293 del 2008 Rv. 241340 - 01, N. 32830 del 2009 Rv. 244602 - 01, N. 11746 del 2012 Rv. 252259 - 01, N. 43036 del 2012 Rv. 253616 - 01, N. 24551 del 2015 Rv. 264226 - 01.

1.2. Nella specie, come adeguatamente rappresentato dalla Corte territoriale alle pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata, dopo ben tre episodi nei quali, a fine 2016, l'imputato ha formulato la richiesta estorsiva e gravemente minacciato lo Scuderi, quest'ultimo si è determinato a riferire verbalmente la cosa ai Carabinieri, senza però voler formalizzare la denuncia, sicchè i militari hanno potuto redigere solamente una informativa di servizio, nella quale si limitavano a dare conto delle affermazioni dello Scuderi.

Solo a distanza di qualche giorno, il 2.1.2017, la persona offesa si è decisa a denunciare, verbalizzando nel dettaglio le minacce formulate dal Faranda e dai suoi sodali.

Da tale ricostruzione è emersa la palese infondatezza della prima ragione di doglianza, posto che nel caso in esame il tentativo (e cioè la formulazione di esplicita richiesta estorsiva) risultava già perfezionato, attese le plurime pressioni già formulate, all'indirizzo della vittima, ben prima del dedotto ripensamento.

Desistenza, peraltro, che pare anche priva del carattere della necessaria spontaneità, essendo intervenuta la denuncia da parte della persona offesa.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; come evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 8 e seg., le captazioni ambientali disposte d'urgenza dal PM, con decreto convalidato ritualmente dal GIP, sono state effettuate sulla base di quanto informalmente riferito dallo Scuderi ai Carabinieri.

Non può dunque farsi questione di violazione del disposto dell'art. 267 comma ibis cod.proc.pen., perché non si è in presenza di informazioni confidenziali .

Secondo il condiviso insegnamento di questa Suprema Corte in tema di intercettazioni (cfr. Sez. 4, n. 6844 del 15/12/2011, Rv. 252730 - 01), il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma primo-bis in relazione all'art. 203 comma primo-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo.

Massime precedenti conformi: N. 35450 del 2003 Rv. 228221 -

01. Nello stesso senso, Sez.

F, n. 35450 del 06/08/2003, Rv. 228221 - 01 , secondo cui il divieto di utilizzazione a fini di valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma 1-bis in relazione all'art. 203 comma 1- bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie da questi riferite, venendo meno in tal caso il carattere anonimo della fonte e non essendo preclusa per gli agenti operanti, riguardo alla fase delle indagini preliminari, una forma siffatta di documentazione delle dichiarazioni raccolte.

Per giunta, secondo i condivisibili argomenti espressi da Sez. 4, n. 46953 del 12/09/2017, Rv. 271519 - 01 , la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato".

E comunque, a fronte di un quadro accusatorio fondato su plurime risultanze, il ricorrente omette di effettuare la c.d. prova di resistenza, rendendo così aspecifico il motivo in questione.

3. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, atteso che la questione relativa all'esistenza di eventuali discordanze tra quanto riferito dai due Acquafermata non ha formato oggetto di motivo di appello, come si desume dalla sentenza di secondo grado, non specificamente contrastata sul punto.

E anche la disamina dell'atto di appello evidenzia l'assenza del motivo al riguardo.

Peraltro, il motivo viene articolato sul presupposto della asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, argomento, come detto, manifestamente infondato.

4. Quanto al motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza generica, che non spiega le ragioni di pretesa meritevolezza.

In sede di ricorso per cassazione si è censurata la motivazione della Corte d'appello (fondata sulla natura plurioffensiva del reato di estorsione), senza evidenziare il fondamento della doglianza, evidentemente sull'implicito presupposto del richiamo del motivo di appello (laddove si fondava la richiesta dell'attenuante sul modesto valore -circa C 100- del danno arrecato alle vittime dell'estorsione consumata) .

Ma tale modo di dedurre il motivo in sede di legittimità non è consentito; infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. Sez. 5, sent. 2896 del 9.12.1998, dep. 3.3.1999, Rv 212610; Sez. 2, sent. n. 27044 del 29/05/2003, dep. 20/06/2003, Rv. 225168).

E comunque, come già rilevato dalla Corte d'appello, la condivisa giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, Rv. 274080 - 01) che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur sia derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima.

E nella fattispecie, già il primo giudice, senza essere adeguatamente contrastato con l'appello, aveva efficacemente descritto la grave intimidazione e il perdurante stato d'ansia determinato in capo alle vittime dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato, capaci di rendere assai difficoltoso e sofferto il percorso che ha portato a denunciare i fatti.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La CORTE DI APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 25/5/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, in data 16/9/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione a due episodi di estorsione, il primo tentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, capi A e C dell'imputazione). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle condotte di cui al capo A per non essere stata ritenuta l'ipotesi della desistenza volontaria; invero, successivamente al 17.12.2016 ogni attività di pressione sulla persona offesa è cessata, ben prima dell'intervenire delle denunce del 21.12.2016 e 2.1.2017 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali attivate presso la caserma dei Carabinieri di Fiunnefreddo, disposte (con decreto di urgenza del PM, poi convalidato dal GIP) sulla sola scorta di informazioni confidenziali in violazione del disposto dell'art. 267 comma ibis cod.proc.pen. . Trattasi di atto fondato su informazioni confidenziali di soggetto da considerare anonimo perché non compiutamente generalizzato in un atto ufficiale. - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi estorsiva in relazione ai fatti di cui al capo C: una volta esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, la prova si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa, nella specie rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (e non [OSCURATO:PERSONA]) che ha negato di aver ricevuto minacce o violenze dal Faranda. - vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., dal momento che la Corte territoriale non ha precisato in cosa consistano i danni di natura non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato. 1. Quanto al primo motivo va ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Sicchè in tema di estorsione in concorso, la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza, essendo già stata formulata la richiesta estorsiva (cfr., Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015 Rv. 264226). 1.1. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797 - 01 secondo cui, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la I diminuente per il cd. recesso attivo; qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Massime precedenti conformi: N. 39293 del 2008 Rv. 241340 - 01, N. 32830 del 2009 Rv. 244602 - 01, N. 11746 del 2012 Rv. 252259 - 01, N. 43036 del 2012 Rv. 253616 - 01, N. 24551 del 2015 Rv. 264226 - 01. 1.2. Nella specie, come adeguatamente rappresentato dalla Corte territoriale alle pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata, dopo ben tre episodi nei quali, a fine 2016, l'imputato ha formulato la richiesta estorsiva e gravemente minacciato lo Scuderi, quest'ultimo si è determinato a riferire verbalmente la cosa ai Carabinieri, senza però voler formalizzare la denuncia, sicchè i militari hanno potuto redigere solamente una informativa di servizio, nella quale si limitavano a dare conto delle affermazioni dello Scuderi. Solo a distanza di qualche giorno, il 2.1.2017, la persona offesa si è decisa a denunciare, verbalizzando nel dettaglio le minacce formulate dal Faranda e dai suoi sodali. Da tale ricostruzione è emersa la palese infondatezza della prima ragione di doglianza, posto che nel caso in esame il tentativo (e cioè la formulazione di esplicita richiesta estorsiva) risultava già perfezionato, attese le plurime pressioni già formulate, all'indirizzo della vittima, ben prima del dedotto ripensamento. Desistenza, peraltro, che pare anche priva del carattere della necessaria spontaneità, essendo intervenuta la denuncia da parte della persona offesa. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; come evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 8 e seg., le captazioni ambientali disposte d'urgenza dal PM, con decreto convalidato ritualmente dal GIP, sono state effettuate sulla base di quanto informalmente riferito dallo Scuderi ai Carabinieri. Non può dunque farsi questione di violazione del disposto dell'art. 267 comma ibis cod.proc.pen., perché non si è in presenza di informazioni confidenziali . Secondo il condiviso insegnamento di questa Suprema Corte in tema di intercettazioni (cfr. Sez. 4, n. 6844 del 15/12/2011, Rv. 252730 - 01), il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma primo-bis in relazione all'art. 203 comma primo-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo. Massime precedenti conformi: N. 35450 del 2003 Rv. 228221 - 01. Nello stesso senso, Sez. F, n. 35450 del 06/08/2003, Rv. 228221 - 01 , secondo cui il divieto di utilizzazione a fini di valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma 1-bis in relazione all'art. 203 comma 1- bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie da questi riferite, venendo meno in tal caso il carattere anonimo della fonte e non essendo preclusa per gli agenti operanti, riguardo alla fase delle indagini preliminari, una forma siffatta di documentazione delle dichiarazioni raccolte. Per giunta, secondo i condivisibili argomenti espressi da Sez. 4, n. 46953 del 12/09/2017, Rv. 271519 - 01 , la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato". E comunque, a fronte di un quadro accusatorio fondato su plurime risultanze, il ricorrente omette di effettuare la c.d. prova di resistenza, rendendo così aspecifico il motivo in questione. 3. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, atteso che la questione relativa all'esistenza di eventuali discordanze tra quanto riferito dai due Acquafermata non ha formato oggetto di motivo di appello, come si desume dalla sentenza di secondo grado, non specificamente contrastata sul punto. E anche la disamina dell'atto di appello evidenzia l'assenza del motivo al riguardo. Peraltro, il motivo viene articolato sul presupposto della asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, argomento, come detto, manifestamente infondato. 4. Quanto al motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza generica, che non spiega le ragioni di pretesa meritevolezza. In sede di ricorso per cassazione si è censurata la motivazione della Corte d'appello (fondata sulla natura plurioffensiva del reato di estorsione), senza evidenziare il fondamento della doglianza, evidentemente sull'implicito presupposto del richiamo del motivo di appello (laddove si fondava la richiesta dell'attenuante sul modesto valore -circa C 100- del danno arrecato alle vittime dell'estorsione consumata) . Ma tale modo di dedurre il motivo in sede di legittimità non è consentito; infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. Sez. 5, sent. 2896 del 9.12.1998, dep. 3.3.1999, Rv 212610; Sez. 2, sent. n. 27044 del 29/05/2003, dep. 20/06/2003, Rv. 225168). E comunque, come già rilevato dalla Corte d'appello, la condivisa giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, Rv. 274080 - 01) che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur sia derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. E nella fattispecie, già il primo giudice, senza essere adeguatamente contrastato con l'appello, aveva efficacemente descritto la grave intimidazione e il perdurante stato d'ansia determinato in capo alle vittime dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato, capaci di rendere assai difficoltoso e sofferto il percorso che ha portato a denunciare i fatti. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cas
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