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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 43218/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 19 marzo 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 22 dicembre 2021, in forza della quale è stata rideterminata la pena con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., per vizio di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 19 marzo 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 22 dicembre 2021, in forza della quale è stata rideterminata la pena con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., per vizio di motivazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris