CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in detenzione della pena a seguito di condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di stampo mafioso, in ordine al decreto ministeriale del 31 agosto 2020 di proroga alla sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, Ord. pen. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. B. Amicarella e A. Imperato, denunciando violazione di legge e inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 41- bis, comma 2 e 2-bis, Ord. pen., 13 e 27 Cost., avendo fondato il provvedimento censurato, la decisione su circostanze datate nel tempo, senza attualizzare il giudizio di pericolosità sociale espresso con il decreto applicativo e in quello di proroga successivamente adottato, non trattandosi di capo e promotore del clan camorristico di appartenenza, non risultando l'Amato sottoposto ad altri procedimenti penali ma detenuto da dieci anni in regime speciale con svolgimento di attività lavorativo, avendo peraltro i giudici di merito escluso la sua adesione al clan [OSCURATO:PERSONA] ed essendo limitato il suo ruolo apicale alla partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione il precedente decreto applicativo, sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (tra i quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). 3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per l'Amato, in espiazione della pena di anni diciassette di reclusione per la sua adesione al clan Amato-Pagano e a sodalizio dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stata adeguatamente lumeggiata con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria, degli univoci elementi sintomatici dell'operatività del sodalizio di riferimento, anche all'attualità, considerata la sottolineata impronta familistica del clan , nonché il recente arresto del figlio e della cognata, [OSCURATO:PERSONA], indicata come reggente del gruppo. 3.4.Considerate, dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del suo ruolo significativo nel sodalizio, dell'intatta capacità di contatto con l'organizzazione camorristica ancora attiva, anzi sottolineandosi la recente ripresa della lotta tra gruppi contrapposti, apparato giustificativo alla stregua del quale, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, per il resto, pur prospettando la violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso) censurano — in modo inammissibile — la motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto del reclamo. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Io.iisigliere estensore Il P sidente ./ r ra ce I elice ,