CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori, che ha concluso chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l'accoglimento dei motivi di ricorsoe ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta documentale e patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, dichiarata fallita il 30 maggio 2018, sottraendo, in concorso con l’amministratore di diritto, tutte le scritture contabili della società fallita e depauperandone il patrimonio, con il cederne ad altra società l’intero compendio immobiliare senza incassarne il corrispettivo. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo denuncia, sotto l’egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere provata la qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato, cui, pertanto, non si sarebbepotuta ricondurre la sottrazione delle scritture contabili della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, contestagli al capo A) della rubrica come fatto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, sarebbero stati disattesi i criteri interpretativi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, tali indicazioni direttive sarebbero state solo formalmente rispettate, dovendosi ritenere apparente la motivazione resa nella sentenza impugnata per dare ragione della gestione di fatto della società fallita da parte dell’imputato. Tanto perché la relativa dimostrazione si sarebbe fatta poggiare, in maniera determinante, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto coimputato – e, tale veste, interessato ad un alleggerimento della propria posizione -, da ritenersi non adeguatamente riscontrate dagli elementi di prova valorizzati nella sentenza censurata, rappresentati: dalle dichiarazioni dell’Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito degli esiti delle investigazioni condotte da altri sul conto del [OSCURATO:PERSONA] in un diverso procedimento penale, la documentazione del quale non era stata integralmente acquisita; dal contenuto di e-maile dal materiale sequestrato. Tali elementi, infatti, lungi dall’essere sintomatici di una gestione continuativa e significativa della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbero denotato esclusivamente lo svolgimento da parte dell’imputato di prestazioni professionali a favore della società. Nondimeno, il mancato rinvenimento delle scritture contabili societarie nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituire prova decisiva dell’assenza di ogni sua ingerenza nella tenuta e nella custodia delle stesse. -Il secondo motivo denuncia, sempre sotto l’egida formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’assenza di prova in ordine alla riconducibilità del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Come per il fatto di bancarotta fraudolenta documentale, la distrazione del compendio immobiliare della società fallita, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicato in [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata attribuita all’imputato esclusivamente in ragione della sua presunta qualifica di amministratore di fatto, senza che ne fosse stato dimostrato il concreto coinvolgimento nella predetta specifica operazione negoziale: ciò, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale e delcanone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. In ogni caso, sarebbe stata la stessa condotta distrattiva a non essere stata provata, posto che non erano stati effettuati accertamenti volti a dimostrare il mancato pagamento del prezzo del complesso immobiliare compravenduto, non potendosi dire sufficiente in tal senso la sola assenza della prova dell’avvenuto incasso del corrispettivo. 3. Il ricorso è stato discusso oralmente all’odierna pubblica udienza, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Non colgono nel segno le censure difensive in punto di prova della qualifica di amministratore di fatto della fallita “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” riconosciuta in capo al ricorrente. A sostegno i giudici di merito hanno riportato, nelle loro conformi decisioni, plurime e convergenti evidenze fattuali atte a comprovare la gestione continuativa e significativa della società fallita da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] - peraltro già giudicato con sentenza di condanna irrevocabile, adottata in esito a giudizio abbreviato -in ordine al ruolo di dominus espletato da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” sono state, infatti, non irragionevolmente ritenute riscontrate: dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, attestanti le direttive operative da lui impartite all’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]; dal rinvenimento in suo possesso di strumenti di home banking, di carte di credito, di timbri sociali e di documentazione riferibile alla società; dal contenuto di comunicazioni e e-mail, dal quale emergeva come egli disponesse della società come se fosse cosa propria. Né è possibile dubitare del legittimo utilizzo delle dichiarazioni del teste, ufficiale di polizia giudiziaria, Bilotti, posto che è ius receptum che «Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte daaltri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo» (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 –01); ciò è tanto vero che è stato persino affermato che «Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati» (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 -02). In ogni caso l’eccezione di illegittima utilizzazione dei risultati delle indagini compiute in altro procedimento è pure generica, atteso che nella sentenza impugnata si è dato atto di come «all’udienza dell’ 8 luglio 2022, la documentazione relativa al suddetto procedimento fosse stata prodotta su supporto informatico». Ne viene che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine al riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto della fallita “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” risulta ineccepibile perché conforme alle indicazioni direttive impartite in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che l’esercizio dell’amministrazione di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività di gestione o cogestione, svolta in modo non episodico, tale da evidenziare l’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario e che il relativo accertamento, in quanto espressione di una valutazione in fatto, è insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 –01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 –01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 –01). 2. Inammissibile è, il rilievo, di cui al primo motivo, proteso a contestare la riconducibilità all’imputato del fatto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) della rubrica. A fronte delle argomentazioni sviluppate in sentenza, con le quali si è evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse il gestore esclusivo della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” -essendone [OSCURATO:PERSONA] un amministratore di diritto prezzolato, cui era affidata la mera esecuzione degli ordini impartitigli – e come ne detenesse strumenti di home banking , carte di credito, timbri e documentazione (segnatamente, un faldone recante la scritta “[OSCURATO:PERSONA] 3” con all’interno anticipi di fatture riferibili alla fallita), tanto plausibilmente dimostrando che era a lui riferibile la tenuta delle scritture contabili societarie -fatte scomparire, secondo la sentenza di primo grado, per evitare che potessero essere ricostruite le movimentazioni di denaro della società –, le deduzioni difensive si rivelano del tutto generiche e, comunque, unicamente volte a suggerire un’alternativa lettura di evidenze fattuali non illogicamente apprezzate nella sede propria. 3. Parimenti inammissibile è il rilievo che si appunta sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A). Avuto riguardo al tenore della motivazione rassegnata al riguardo, che ha dato atto: di come l’intero compendio immobiliare della fallita (la “[OSCURATO:PERSONA]” ubicato in [OSCURATO:PERSONA]) fosse stato ceduto alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” al prezzo di euro 500.000,00; di come tale somma non fosse stata mai incassata; di come, in sede di azione revocatoria, fosse stato accertato che l’assegno per euro 100.000,00 emesso dall’acquirente, era stato annullato; di come la permuta di due fabbricati, prevista in sede di rogito come mezzo alternativo di pagamento del complesso immobiliare venduto, non fosse stata mai eseguita; di come nessuna azione di recupero del credito vantato dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” verso la“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” fosse stata intentata né dall’amministratore di diritto, né dall’amministratore di fatto della fallita – che, lo si ribadisce, era l’autentico detentore del potere di effettuare le scelte gestionali strategiche nell’interesse della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, tra le quali figurava, senza dubbio, quella afferente al recupero del corrispettivo di quanto della stessa venduto -, deve riconoscersi che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono ineccepibili sia in diritto che sul piano logico, posto che riproducono le massime di orientamento di questa Corte, secondo cui «Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori» (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 –01; Sez. 5, n. 5408 del 26/11/1997, dep. 1998, Martini, Rv. 209883 -01 ) e secondo cui «Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale» (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 –01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232 - 01). Di contro, le deduzioni difensive sul punto sono del tutto aspecifiche, perché, prive di qualsivoglia confronto, con le argomentazioni, complete e congrue, sopra riportate. 4. Per tutto quanto sopra esposto s’impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M