CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall’ AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1541/2021 depositata il 20/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello dell’Agenziadelle entrate e dichiarava legittimo l’avviso di accertamento catastaleimpugnato dalla contribuente con l’originario ricorso;Numero registro generale 15030/2022Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 10645/2026Data pubblicazione 22/04/20262. ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi, integratida successiva memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condannaalle spese e con il raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello emancata decisione per la richiesta di consulenza tecnica di ufficio).Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Sullequestioni processuali non sussiste il vizio di omessa pronuncia, comecostantemente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte dilegittimità: «L'omesso esame di una questione puramente processuale(nella specie, un'istanza di ricusazione) non integra il vizio di omessapronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame didomande od eccezioni di merito» (Cass. Sez. 3, 16/10/2024, n. 26913,Rv. 672535 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3, 11/10/2018, n. 25154, Rv.651158 – 01 e Cass. Sez. 6, 12/01/2016, n. 321, Rv. 638383 - 01).Tuttavia, deve anche rilevarsi una decisione implicita in quanto laCTR decidendo nel merito e accogliendo l’appello ha per ciò solorigettato la eccezione di inammissibilità.2. 1. Relativamente alla omessa ammissione della consulenzatecnica d’ufficio, si deve rilevare che l’ammissione o no dellaconsulenza tecnica d’ufficio è valutazione di merito (poterediscrezionale del giudice di merito): “Il giudizio sulla necessità e utilitàdi far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientranel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione ècensurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, commaNumero registro generale 15030/2022Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 10645/2026Data pubblicazione 22/04/20261, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusionederivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente” (Cass. Sez. L.,25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3,13/05/2024, n. 13038, Rv. 671140 - 01).Infatti, l’omessa ammissione della consulenza tecnica d’ufficiopotrebbe essere prospettata in cassazione attraverso il vizio dellamotivazione, omessa motivazione; non con la violazione dell’art. 112cod. proc. civ. .Inoltre, la CTR con la motivazione della sentenza implicitamenteha ritenuto che la CTU non fosse necessaria, in relazione alle altreprove valutate («La decisione di ricorrere o meno ad una consulenzatecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che,tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza diammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poterrisolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi allavalutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersilimitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata provadei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nellecontroversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad unaccertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di unadomanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento deifatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio dellamotivazione della sentenza. » (Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13038,Rv. 671140 - 01).3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta una motivazioneapparente della sentenza (violazione degli art., 36, e 61, d. lgs. 546del 1992, 132, cod. proc. civ. e 118, d. a. cod. proc. civ., 111costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.).Numero registro generale 15030/2022Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 10645/2026Data pubblicazione 22/04/2026Il motivo è infondato. La sentenza impugnata motiva la suadecisione rilevando che l’avviso di accertamento conteneva gli elementi(peraltro desunti dalla docfa) per la classazione dell’immobile in A/8.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, delresto, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorreallorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre certamentela sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo suimotivi di appello hanno evidenziato la legittimità dell’accertamento inrelazione ai dati di fatto dell’immobile.Numero registro generale 15030/2022Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 10645/2026Data pubblicazione 22/04/2026Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione dellasentenza, impugnata.3. 1. Per completezza, la distanza temporale tra la presentazionedella Docfa e l’avviso di accertamento non è rilevante, in quanto iltermine di dodici mesi non è previsto a pena di decadenza: «In temadi catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994,che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne larendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catastoe il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate aisensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "renditaproposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda allaquantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo didodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficioper la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha naturameramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare né potendoricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsidelle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dalpotere di rettifica» (Cass. Sez. 5, 23/02/2021, n. 4752, Rv. 660667 –01; vedi anche Cass. Sez. 6, 19/03/2014, n. 6411, Rv. 630592 – 01 eCass. Sez. 5, 03/07/2025, n. 18169, Rv. 676108 - 01).4. Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta un travisamentodella prova, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..La sentenza avrebbe omesso di valutare le prove fornite dallaricorrente e avrebbe valutato solo la posizione dell’Agenzia delleEntrate espressa nell’avviso di accertamento.Numero registro generale 15030/2022Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 10645/2026Data pubblicazione 22/04/2026Non si configura un travisamento della prova ma solo unavalutazione di merito del materiale probatorio, quello ritenuto validoper la decisione.Del resto, la valutazione delle prove è questione di meritoinsindacabile in questa sede: «In tema di procedimento civile, sonoriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - ,Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01).Il motivo richiede, in realtà, una rivalutazione del fatto, nonconsentita in questa sede di legittimità. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24/02/2026, tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]