CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2025 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, con la sentenza del 18 luglio 2025 resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2-sexies, cod. strada — per avere guidato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 1,33 g/I alla prima verifica e 1,31 g/I alla seconda, in orario notturno (ore 5,15) — condannandolo alla pena di C 3.100 di ammenda, di cui C 2.500 in sostituzione di giorni 10 di arresto, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi dieci, con revoca del decreto penale opposto e concessione della sospensione condizionale. L'impugnazione, proposta nella forma dell'appello, è stata dalla Corte di appello di Firenze correttamente trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, come tale inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il difetto di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado liquidato il diniego della causa di non punibilità con la mera notazione che i valori etilici erano superiori al minimo della lettera b) e prossimi alla fascia successiva, in tempo di notte; assume l'occasionalità della condotta, l'incensuratezza, l'assenza di danno a persone o cose e la scelta del rito abbreviato quale espressione della logica deflattiva sottesa all'istituto. Con un secondo motivo lamenta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la condotta collaborativa e processualmente leale dell'imputato e la sua incensuratezza, e censurando la motivazione come tautologica e frutto di automatismo punitivo. 3. I motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del giudice di merito, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità rilevando che i valori alcolemici accertati — 1,33 e 1,31 g/I — si collocano ben al di Sopra del minimo della lettera b) e in prossimità della fascia di reato successiva, e che la guida è avvenuta in orario notturno; ha altresì dato conto della sintomatologia riscontrata (forte alito alcolico, sguardo non reattivo, eloquio incerto e non fluido, capacità di comprensione "altalenante"), da cui la particolare ed accentuata disarmonia psico-fisica incidente sulla prontezza dei riflessi e sulla capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, con conseguente rischio per la pubblica incolumità. La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), le quali hanno precisato che la normativa non si interessa della condotta tipica, bensì delle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Il Tribunale ha dunque legittimamente incentrato il proprio giudizio sull'entità del tasso alcolemico e sull'orario notturno, elementi ritenuti — non illogicamente — decisivi e da soli ostativi alla qualificazione del fatto come particolarmente tenue: circostanze, queste, idonee a escludere la tenuità (guida in orario notturno con tasso alcolemico elevato), a nulla rilevando l'assenza di danni a persone o cose, che attiene al quid pluris dell'evento e non alla pericolosità in sé della condotta, né la scelta del rito, estranea al perimetro valutativo dell'art. 131-bis cod. pen. Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la censura si risolve nella pretesa di una diversa e più favorevole valutazione del merito, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica,indica in modo specifico e non stereotipato gli elementi decisivi del giudizio di non tenuità. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivata con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610-01; cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509-03). È, inoltre, principio pacifico che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., né a dar conto di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi; a tal fine, può legittimamente valorizzare anche un solo fattore, attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto, ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie il Tribunale ha escluso le generiche non limitandosi a negare rilievo dirimente alla mera incensuratezza, ma valorizzando altresì un elemento specifico di segno negativo, ossia che l'imputato, dopo avere chiesto di essere ammesso alla messa alla prova, non si è messo in comunicazione con l'U.E.P.E., risultando irraggiungibile e non contattabile: rilievo di fatto, insindacabile in questa sede, cui il ricorrente oppone la mera affermazione che "quanto affermato non corrisponde a realtà", senza alcuna deduzione specifica né allegazione. La prospettata condotta "collaborativa e processualmente leale" resta, dunque, mera enunciazione assertiva. 3.3. Quanto alla dosimetria, il motivo è del pari inammissibile. La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nella specie, a fronte della cornice edittale di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (arresto fino a sei mesi e ammenda da C 800 a C 3.200), la pena base è stata determinata in giorni 20 di arresto ed C 900 di ammenda, dunque in termini orientati verso criteri medio-minimi, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata per escludere un onere motivazionale di maggiore rigore. Il giudice ha inoltre esplicitato le ragioni della commisurazione — entità del tasso alcolernico, prossimità alla fascia successiva, orario notturno, sintomatologia riscontrata — così sottraendosi alla censura di tautologicità e di automatismo punitivo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M