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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21735/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifesta infondatezza.

Il ricorrente trascura che è orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci—ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso l'Autorità di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2007, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01).

Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento.

La Corte distrettuale, uniformandosi a tale orientamento e seguendo un percorso motivazionale immune da vizi logici, ha rilevato che l'imputato aveva violato la già citata prescrizione impostagli con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale in assenza di autorizzazioni o di giustificazioni rilevanti quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo.

2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifesta infondatezza. Il ricorrente trascura che è orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci—ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso l'Autorità di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2007, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento. La Corte distrettuale, uniformandosi a tale orientamento e seguendo un percorso motivazionale immune da vizi logici, ha rilevato che l'imputato aveva violato la già citata prescrizione impostagli con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale in assenza di autorizzazioni o di giustificazioni rilevanti quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo. 2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore Il
Sentenza Cassazione n. 21735/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris