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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08403/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen., nonché a quelli di detenzione e porto illegale di armi da sparo.

2. A ragione, rilevava, quanto ai gravi indizi, che l'associazione per delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava facente parte, alla stregua di quanto emerso dalle intercettazioni e da altri atti di indagine, era finalizzata alla commissione di diverse tipologie di reati, fra cui quelli contro il patrimonio e in materia di armi e di stupefacenti.

A capo di tale sodalizio si trovavano i fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA].

L'organizzazione stanziata in Toscana operava agevolando altra associazione, mafiosa, di cui facevano parte i predetti Cuomo, che a sua volta risultava ancora operativa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a svolgere a Firenze, nel primo sodalizio, compiti di supporto logistico degli altri compartecipi, procurando rapporti di lavoro e domicili di comodo affinché potessero ottenere l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale.

Inoltre, risultava, dalle conversazioni intercettate il 21 gennaio 2012, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nella detenzione di armi nella disponibilità del sodalizio.

Con riguardo alle esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere, il Tribunale considerava quelle concernenti il pericolo di reiterazione dei reati, che riteneva attuali e concrete e comunque non escluse dall'acquisizione di elementi idonei a superare il regime delle presunzioni applicabile nella specie.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, esponendo doglianze affidate a due motivi.

3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione.

Deduce che la condotta partecipativa del ricorrente è stata ritenuta in ragione dell'attribuzione di fatti relativi alla custodia di armi o a un supporto logistico comportante la mera agevolazione di singoli soggetti, così non potendo individuarsi il necessario rapporto di stabile appartenenza all'organizzazione.

Aggiunge, quanto alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., che si è inteso estendere i tratti caratteristici dell'associazione mafiosa, senza indicare singoli episodi e elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], così disattendendosi gli insegnamenti della giurisprudenza d legittimità in materia.

3.2. Il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., deduce che è stata ritenuta l'esistenza di attuali e concrete esigenze idonee a giustificare la custodia in carcere senza le dovute verifiche in ordine alle modalità dei fatti e alla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di applicazione degli arresti domiciliari in luogo lontano da Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo contesta il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza attraverso generiche critiche e perplesse asserzioni, che in primo luogo non considerano le caratteristiche a forma libera della condotta che integra la partecipazione a un'associazione per delinquere, attraverso la stabile assunzione di un ruolo funzionale ai comuni fini criminosi.

Tale ruolo è perfettamente individuabile in quello specificatamente addebitato al ricorrente.

Si configura, anzitutto, quale compito stabile la sua sistematica disponibilità a procurare agli altri associati, fra cui gli stessi esponenti di vertice del sodalizio, sistemazioni di comodo ai fini dell'esecuzione di certe misure e pertanto i connessi spazi di movimento indispensabili per la prosecuzione delle comuni attività criminose.

In secondo luogo, a [OSCURATO:PERSONA] si attribuisce la permanente attività di custodia delle armi nella disponibilità degli associati per compiere i reati fine del sodalizio.

Gli ulteriori rilievi mossi con il primo motivo che si riferiscono all'addebito dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen. seguono un percorso critico che risulta estraneo alla configurazione nella specie dei presupposti di tale circostanza, riguardante l'agevolazione delle finalità dell'altro sodalizio con base a [OSCURATO:PERSONA], di cui appropriatamente si delineano le connotazioni mafiose in forza di considerazioni che richiamano elementi desunti non da meri attriti con un altro clan, ma dal coinvolgimento in un violento scontro amato per il controllo del territorio che manifesta propriamente i tratti dell'agire di tipo mafioso.

3. Il secondo motivo nega i presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere evocando principi e svolgendo valutazioni senza minimamente tenere conto e dunque potere smentire il puntuale percorso motivaziona;e, che, escludendo l'adeguatezza di altre misure, da un lato ha richiamato l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro ha dato conto dell'epoca recente dei fatti e del grave e attuale allarme suscitato ebila /disponibilità in atto da parte dei componenti del sodalizio di armi delle quali era stato progettato l'utilizzo, secondo quanto emerso nel corso delle indagini.

4. Trattandosi dunque di censure tutte manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 3 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen., nonché a quelli di detenzione e porto illegale di armi da sparo. 2. A ragione, rilevava, quanto ai gravi indizi, che l'associazione per delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava facente parte, alla stregua di quanto emerso dalle intercettazioni e da altri atti di indagine, era finalizzata alla commissione di diverse tipologie di reati, fra cui quelli contro il patrimonio e in materia di armi e di stupefacenti. A capo di tale sodalizio si trovavano i fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA]. L'organizzazione stanziata in Toscana operava agevolando altra associazione, mafiosa, di cui facevano parte i predetti Cuomo, che a sua volta risultava ancora operativa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a svolgere a Firenze, nel primo sodalizio, compiti di supporto logistico degli altri compartecipi, procurando rapporti di lavoro e domicili di comodo affinché potessero ottenere l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale. Inoltre, risultava, dalle conversazioni intercettate il 21 gennaio 2012, che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nella detenzione di armi nella disponibilità del sodalizio. Con riguardo alle esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere, il Tribunale considerava quelle concernenti il pericolo di reiterazione dei reati, che riteneva attuali e concrete e comunque non escluse dall'acquisizione di elementi idonei a superare il regime delle presunzioni applicabile nella specie. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, esponendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la condotta partecipativa del ricorrente è stata ritenuta in ragione dell'attribuzione di fatti relativi alla custodia di armi o a un supporto logistico comportante la mera agevolazione di singoli soggetti, così non potendo individuarsi il necessario rapporto di stabile appartenenza all'organizzazione. Aggiunge, quanto alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., che si è inteso estendere i tratti caratteristici dell'associazione mafiosa, senza indicare singoli episodi e elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], così disattendendosi gli insegnamenti della giurisprudenza d legittimità in materia. 3.2. Il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., deduce che è stata ritenuta l'esistenza di attuali e concrete esigenze idonee a giustificare la custodia in carcere senza le dovute verifiche in ordine alle modalità dei fatti e alla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di applicazione degli arresti domiciliari in luogo lontano da Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo contesta il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza attraverso generiche critiche e perplesse asserzioni, che in primo luogo non considerano le caratteristiche a forma libera della condotta che integra la partecipazione a un'associazione per delinquere, attraverso la stabile assunzione di un ruolo funzionale ai comuni fini criminosi. Tale ruolo è perfettamente individuabile in quello specificatamente addebitato al ricorrente. Si configura, anzitutto, quale compito stabile la sua sistematica disponibilità a procurare agli altri associati, fra cui gli stessi esponenti di vertice del sodalizio, sistemazioni di comodo ai fini dell'esecuzione di certe misure e pertanto i connessi spazi di movimento indispensabili per la prosecuzione delle comuni attività criminose. In secondo luogo, a [OSCURATO:PERSONA] si attribuisce la permanente attività di custodia delle armi nella disponibilità degli associati per compiere i reati fine del sodalizio. Gli ulteriori rilievi mossi con il primo motivo che si riferiscono all'addebito dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen. seguono un percorso critico che risulta estraneo alla configurazione nella specie dei presupposti di tale circostanza, riguardante l'agevolazione delle finalità dell'altro sodalizio con base a [OSCURATO:PERSONA], di cui appropriatamente si delineano le connotazioni mafiose in forza di considerazioni che richiamano elementi desunti non da meri attriti con un altro clan, ma dal coinvolgimento in un violento scontro amato per il controllo del territorio che manifesta propriamente i tratti dell'agire di tipo mafioso. 3. Il secondo motivo nega i presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere evocando principi e svolgendo valutazioni senza minimamente tenere conto e dunque potere smentire il puntuale percorso motivaziona;e, che, escludendo l'adeguatezza di altre misure, da un lato ha richiamato l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro ha dato conto dell'epoca recente dei fatti e del grave e attuale allarme suscitato ebila /disponibilità in atto da parte dei componenti del sodalizio di armi delle quali era stato progettato l'utilizzo, secondo quanto emerso nel corso delle indagini. 4. Trattandosi dunque di censure tutte manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2022.
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