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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 30289/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1071/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13610/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona avverso il provvedimento di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Giudice presso il Tribunale di Verona in data 5 aprile 2025. 2.Deduce il ricorrente, con l’unico motivo articolato, violazione di legge per essersi ritenuto che l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] non trovasse giustificazione nella pericolosità del soggetto e nella gravità del fatto.

In particolare, il giudice ha rilevato che l'arresto non potesse ritenersi giustificato né dalla gravità del fatto, non emergendo dagli atti elementi tali da farlo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30289/2025 Roma, lì, 04/09/2025 ritenere allarmante, trattandosi di furto di poche monete, nè dalla pericolosità dell'arrestato, trattandosi di soggetto incensurato ed inserito stabilmente nella comunità; l'assenza di pericolosità sarebbe anche confermata dalla mancanza di richieste cautelari da parte del pubblico ministero. 3.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, deve osservarsi che sussiste l’interesse del Pubblico Ministero ad impugnare il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida dell’arresto, atteso il principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto o del fermo, da effettuarsi mediante il giudizio di convalida, deve ritenersi sempre configurabile l'interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto (cfr. tra tante Sez. 6, Sentenza n. 3410 del 17/11/1993, dep. 02/03/1994, Rv. 197371 –

01. Principio di recente ribadito anche da Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Rv. 285283 – 01), interesse che, come precisato da Sez. 6, n. 3892 del 22/01/2025, Rv. 287457 – 01, pronunciatasi con riferimento al decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, dovendosi ritenere immanente al sistema, secondo una interpretazione conforme al disposto dell'art. 111 Cost., l'interesse alla verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà personale.

Passando quindi ad esaminare il provvedimento impugnato, si rileva che il giudice non ha convalidato l’arresto, in un caso di arresto facoltativo, ritenendo il fatto non grave in ragione dell’irrisorietà della somma sottratta (poco più di 4 euro), e la personalità dell’arrestato non allarmante, trattandosi di soggetto incensurato, senza precedenti di polizia ed inserito stabilmente nella comunità.

Tuttavia, come si evidenzia in ricorso, dal verbale di arresto e dagli atti complessivamente trasmessi risulta che vi erano indagini in corso da tempo per furti analoghi a quello per il quale è intervenuto l’arresto, commessi sempre ai danni di istituti scolastici, indagini che si erano incentrate sulla persona dell'arrestato, residente nel Comune di Valdagno.

La sera del fatto i Carabinieri avevano organizzato un servizio di osservazione potendo constatare che il soggetto in questione, verso le 03:15, dopo essere partito dalla propria abitazione, si era recato prima in provincia di Padova a Montagnaga ove verso le 04:15 si era introdotto all'interno della scuola dell'infanzia “[OSCURATO:PERSONA]” compiendo analogo fatto-reato, per poi recarsi presso il Comune di Minerbe, ove, verso le 05:10, dopo essersi introdotto all'interno di un'altra scuola d'infanzia e di essersi ivi trattenuto per circa 45 minuti, usciva venendo controllato.

All'atto del controllo il soggetto veniva trovato in possesso di vari sacchetti contenenti monete, sia sulla sua persona che all'interno della vettura in suo uso; inoltre veniva trovato in possesso di uno zaino con strumenti idonei allo scasso, un coltello con lama lunga 20 cm e torce, usati per introdursi all'interno delle scuole per cercare proventi utili.

Sulla base di tali elementi il prevenuto veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

La persona offesa in querela riferiva che all'interno della scuola di Minerbe era stata sottratta sicuramente una busta con del denaro, senza specificare peraltro il quantum.

Indi, conclude il ricorrente che l'arresto era apparso giustamente legittimo ai Carabinieri che si erano trovati di fronte a un soggetto che, proveniente da altra provincia, si era ben organizzato con strumentario per commettere furti presso istituti scolastici siti in altre province, allo scopo evidente di essere più difficilmente identificato; soggetto che peraltro aveva poco tempo prima, nella stessa notte, commesso un fatto analogo in provincia di Padova, e che veniva trovato in possesso di varie buste contenenti monete; elemento che evidenziava la non occasionalità dell'episodio posto in essere.

Il provvedimento impugnato invece, oltre a confondere, in parte, il profilo della giustificazione dell'arresto facoltativo con quello delle esigenze cautelari nella parte in cui afferma che la mancata pericolosità del soggetto sarebbe confermata dalla mancata richiesta di misure cautelari da parte del pubblico mistero, collide in ogni caso con il pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di arresto facoltativo.

Costituisce, invero, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, se è vero che il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere esteso al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), è altrettanto vero però che tale controllo deve esplicarsi in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (già, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 14474 del 22/02/2007, Rv. 236204; più recentemente, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 - 01), e non può sconfinare – come, invece, accaduto nel caso di specie - in altro tipo di valutazione.

Il controllo del giudice della convalida non può, tanto più, involgere la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede (Sez. 2, n. 1708 del 28/03/1995 - dep. 14/04/1995, P.M. in proc.

Naraldi, Rv. 20111401).

In caso di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, deve verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.

In altri termini il giudice della convalida deve operare il controllo sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto (Sez. 6, Sentenza n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 – 01).

Tali regole di giudizio non sono state osservate nel caso di specie, non essendosi il giudice della convalida limitato a valutare la ragionevolezza dell’arresto facoltativo sulla base delle circostanze note alla polizia giudiziaria, ma ha finito col sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato la sua differente valutazione.

In particolare, in tema di gravità del fatto e di personalità del soggetto, il giudice, non avendo tenuto conto degli elementi conosciuti dalla polizia giudiziaria (illustrati nell’impugnazione in scrutinio ed innanzi riportati) - chiaramente attestanti, con riguardo alla fase precautelare, un’attività delittuosa all’evidenza non occasionale, grave anche per gli obiettivi prescelti e denotante la negativa personalità del prevenuto, ad onta dell’assenza di precedenti penali - è pervenuto ad una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella operata dalla polizia giudiziaria stessa, esorbitando dal controllo di mera ragionevolezza da effettuarsi ponendosi nelle condizioni e al momento nel quale le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto.

Va altresì evidenziato che è sufficiente che le ragioni giustificative dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e sindacarle.

E nel caso di specie gli elementi sopra evidenziati emergevano chiaramente dagli atti allegati, tra cui, a parte il verbale di arresto, anche il contenuto della comunicazione della notizia di reato e del verbale di perquisizione e sequestro.

D’altra parte, la polizia giudiziaria, a sua volta, è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 - 01).

In altri termini, ancora, alla luce delle circostanze esposte non vi è ragione per ritenere – come giustamente conclude il ricorrente - che le valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto fossero irragionevoli, essendo fondate essenzialmente su circostanze ed elementi oggettivi, emergenti dalla condotta complessivamente tenuta dal prevenuto, dall'esito della perquisizione operata, dall'organizzazione nella commissione del fatto ad opera dell'arrestato, dal fatto che si era mosso di notte verso istituti scolastici posti in zone lontane da quelle di sua residenza, evidentemente quali obiettivi già focalizzati e prescelti.

2. L’ordinanza impugnata dev’essere conseguentemente annullata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito, e ciò può aver luogo senza rinvio, stante l’inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che – essendo possibile già riconoscere la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria in base alle argomentazioni sviluppate in ricorso – avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr. Sez.

I, n. 25142 del 2007; Sez. 6, n. 16798 del 2007).

P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso il 9/7/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1071/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13610/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona avverso il provvedimento di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Giudice presso il Tribunale di Verona in data 5 aprile 2025. 2.Deduce il ricorrente, con l’unico motivo articolato, violazione di legge per essersi ritenuto che l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] non trovasse giustificazione nella pericolosità del soggetto e nella gravità del fatto. In particolare, il giudice ha rilevato che l'arresto non potesse ritenersi giustificato né dalla gravità del fatto, non emergendo dagli atti elementi tali da farlo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30289/2025 Roma, lì, 04/09/2025 ritenere allarmante, trattandosi di furto di poche monete, nè dalla pericolosità dell'arrestato, trattandosi di soggetto incensurato ed inserito stabilmente nella comunità; l'assenza di pericolosità sarebbe anche confermata dalla mancanza di richieste cautelari da parte del pubblico ministero. 3.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Preliminarmente, deve osservarsi che sussiste l’interesse del Pubblico Ministero ad impugnare il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida dell’arresto, atteso il principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto o del fermo, da effettuarsi mediante il giudizio di convalida, deve ritenersi sempre configurabile l'interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto (cfr. tra tante Sez. 6, Sentenza n. 3410 del 17/11/1993, dep. 02/03/1994, Rv. 197371 – 01. Principio di recente ribadito anche da Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Rv. 285283 – 01), interesse che, come precisato da Sez. 6, n. 3892 del 22/01/2025, Rv. 287457 – 01, pronunciatasi con riferimento al decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, dovendosi ritenere immanente al sistema, secondo una interpretazione conforme al disposto dell'art. 111 Cost., l'interesse alla verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Passando quindi ad esaminare il provvedimento impugnato, si rileva che il giudice non ha convalidato l’arresto, in un caso di arresto facoltativo, ritenendo il fatto non grave in ragione dell’irrisorietà della somma sottratta (poco più di 4 euro), e la personalità dell’arrestato non allarmante, trattandosi di soggetto incensurato, senza precedenti di polizia ed inserito stabilmente nella comunità. Tuttavia, come si evidenzia in ricorso, dal verbale di arresto e dagli atti complessivamente trasmessi risulta che vi erano indagini in corso da tempo per furti analoghi a quello per il quale è intervenuto l’arresto, commessi sempre ai danni di istituti scolastici, indagini che si erano incentrate sulla persona dell'arrestato, residente nel Comune di Valdagno. La sera del fatto i Carabinieri avevano organizzato un servizio di osservazione potendo constatare che il soggetto in questione, verso le 03:15, dopo essere partito dalla propria abitazione, si era recato prima in provincia di Padova a Montagnaga ove verso le 04:15 si era introdotto all'interno della scuola dell'infanzia “[OSCURATO:PERSONA]” compiendo analogo fatto-reato, per poi recarsi presso il Comune di Minerbe, ove, verso le 05:10, dopo essersi introdotto all'interno di un'altra scuola d'infanzia e di essersi ivi trattenuto per circa 45 minuti, usciva venendo controllato. All'atto del controllo il soggetto veniva trovato in possesso di vari sacchetti contenenti monete, sia sulla sua persona che all'interno della vettura in suo uso; inoltre veniva trovato in possesso di uno zaino con strumenti idonei allo scasso, un coltello con lama lunga 20 cm e torce, usati per introdursi all'interno delle scuole per cercare proventi utili. Sulla base di tali elementi il prevenuto veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato. La persona offesa in querela riferiva che all'interno della scuola di Minerbe era stata sottratta sicuramente una busta con del denaro, senza specificare peraltro il quantum. Indi, conclude il ricorrente che l'arresto era apparso giustamente legittimo ai Carabinieri che si erano trovati di fronte a un soggetto che, proveniente da altra provincia, si era ben organizzato con strumentario per commettere furti presso istituti scolastici siti in altre province, allo scopo evidente di essere più difficilmente identificato; soggetto che peraltro aveva poco tempo prima, nella stessa notte, commesso un fatto analogo in provincia di Padova, e che veniva trovato in possesso di varie buste contenenti monete; elemento che evidenziava la non occasionalità dell'episodio posto in essere. Il provvedimento impugnato invece, oltre a confondere, in parte, il profilo della giustificazione dell'arresto facoltativo con quello delle esigenze cautelari nella parte in cui afferma che la mancata pericolosità del soggetto sarebbe confermata dalla mancata richiesta di misure cautelari da parte del pubblico mistero, collide in ogni caso con il pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di arresto facoltativo. Costituisce, invero, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, se è vero che il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere esteso al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), è altrettanto vero però che tale controllo deve esplicarsi in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (già, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 14474 del 22/02/2007, Rv. 236204; più recentemente, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 - 01), e non può sconfinare – come, invece, accaduto nel caso di specie - in altro tipo di valutazione. Il controllo del giudice della convalida non può, tanto più, involgere la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede (Sez. 2, n. 1708 del 28/03/1995 - dep. 14/04/1995, P.M. in proc. Naraldi, Rv. 20111401). In caso di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, deve verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. In altri termini il giudice della convalida deve operare il controllo sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto (Sez. 6, Sentenza n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 – 01). Tali regole di giudizio non sono state osservate nel caso di specie, non essendosi il giudice della convalida limitato a valutare la ragionevolezza dell’arresto facoltativo sulla base delle circostanze note alla polizia giudiziaria, ma ha finito col sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato la sua differente valutazione. In particolare, in tema di gravità del fatto e di personalità del soggetto, il giudice, non avendo tenuto conto degli elementi conosciuti dalla polizia giudiziaria (illustrati nell’impugnazione in scrutinio ed innanzi riportati) - chiaramente attestanti, con riguardo alla fase precautelare, un’attività delittuosa all’evidenza non occasionale, grave anche per gli obiettivi prescelti e denotante la negativa personalità del prevenuto, ad onta dell’assenza di precedenti penali - è pervenuto ad una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella operata dalla polizia giudiziaria stessa, esorbitando dal controllo di mera ragionevolezza da effettuarsi ponendosi nelle condizioni e al momento nel quale le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto. Va altresì evidenziato che è sufficiente che le ragioni giustificative dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e sindacarle. E nel caso di specie gli elementi sopra evidenziati emergevano chiaramente dagli atti allegati, tra cui, a parte il verbale di arresto, anche il contenuto della comunicazione della notizia di reato e del verbale di perquisizione e sequestro. D’altra parte, la polizia giudiziaria, a sua volta, è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 - 01). In altri termini, ancora, alla luce delle circostanze esposte non vi è ragione per ritenere – come giustamente conclude il ricorrente - che le valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto fossero irragionevoli, essendo fondate essenzialmente su circostanze ed elementi oggettivi, emergenti dalla condotta complessivamente tenuta dal prevenuto, dall'esito della perquisizione operata, dall'organizzazione nella commissione del fatto ad opera dell'arrestato, dal fatto che si era mosso di notte verso istituti scolastici posti in zone lontane da quelle di sua residenza, evidentemente quali obiettivi già focalizzati e prescelti. 2. L’ordinanza impugnata dev’essere conseguentemente annullata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito, e ciò può aver luogo senza rinvio, stante l’inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che – essendo possibile già riconoscere la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria in base alle argomentazioni sviluppate in ricorso – avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr. Sez. I, n. 25142 del 2007; Sez. 6, n. 16798 del 2007). P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 9/7/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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