CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22048/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIIRITTO 1. Con sentenza del 10/03/2022 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo emessa il 29/03/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso e di porto in luogo pubblico di una pistola. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la nullità della sentenza: per violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 53C) cod. proc. pen. in relazione all'art.628 cod. pen. per l'inadeguata valutazione del compendio istruttorio, insufficiente per sostenere la responsabilità concorsuale del Patti; per contraddittorietà della motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; per erronea applicazione della legge penale (artt. 2, 4 e 7 I. 895/1967 e 43 cod. pen.), atteso che la sottrazione dell'arma era elemento costitutivo della rapina e non poteva integrare gli estremi di altro reato, in ragione anche della mancanza di relazione stabile del soggetto con la res e della finalità di assicurarsi l'impunità, evitando una reazione armata della vittima; per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena e al riconoscimento di attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 4. Circa i primi due motivi, va ribadito quanto affermato dalle sezioni unite, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo 1:ravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); situazione che non sussiste cori riferimento alle dichiarazioni della persona offesa. 4.1. Con motivazione immuni da vizi di evidente illogicità, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi di prova a carico del Patti e le loro valenza accusatoria, con particolare riferimento alla presenza dell'autovettura Lancia Y in uso a costui nelle circostanze di tempo e di luogo coincidenti con quelle della rapina, ed alla funzione di supporto nell'azione delittuosa, confermata dalle conversazioni telefoniche intercettate, dai contatti con i complici, dal tracciamento degli spostamenti (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata; sul collegamento del Patti alla rapina, si rinvia anche alla puntuale ricostruzione di cui alle pagine 12 e seguenti della sentenza di primo grado). 5. Il terzo motivo di ricorso ha trovato puntuale definizione in sede di merito, avendo la corte territoriale correttamente rilevato che i rapinatori, con una stessa parte di condotta materiale (la fase della rapina in cui si impossessarono anche della pistola) hanno violato più disposizioni di legge, sì che non si versa in un'ipotesi di concorso apparente di norme; come precisato dalla giurisprudenza, infatti, il porto abusivo di arma costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina (sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229). 6. Infine, i rilievi sul trattamento sanzionatorio risultano del tutto generici, a fronte della puntuale motivazione del primo giudice in ordine ai criteri di calcolo della pena (pagine 44 e 45, punti da a a d) ed all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, per la personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali e dalla stessa gravità dei fatti (pag. 43). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il