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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 20403/2026

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la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3 dicembre2025, con cui il G.I.P. del Tribunale sammaritano, in sede esecutiva, stante ilsopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte del [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l’ordine di demolizione impartito nei confronti diDomenico [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2000, irrevocabile il 12 maggio 2000.2.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta lainosservanza degli art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 della legge n.47 del 1985, nella misura in cui il giudice dell’esecuzione non ha consideratol’evidente illegittimità del permesso in sanatoria, rilasciato nonostante che, fin dal1998, sia intervenuta l’acquisizione dell’immobile in questione al patrimonioindisponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata ottemperata, entro iltermine di 90 giorni, l’ingiunzione a demolire notificata all’interessato il 20 gennaio1998, per cui il privato aveva perso ogni potere dispositivo sul predetto immobile.3.

Con memoria trasmessa il 24 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso, osservandoche la premessa fattuale su cui si fonda l’impugnazione del P.M. non sarebbeprovata, atteso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], prima di rilasciare il permesso dicostruire, ha compiuto tutti gli accertamenti del caso, essendo in particolare ilfabbricato in questione ancora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha parzialmentedemolito l’abuso edilizio, per poi realizzare legittimamente le opere assentite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

In via preliminare, occorre richiamare il principio elaborato da questa Corte(Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668) secondo cui, ai fini della revocadell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudicedell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio,sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendoin particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di coluiche abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispettodei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera e, ove l’immobileedificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente, nonché la sussistenzadei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.2.

Orbene, ritiene il Collegio che di tale principio, pure formalmente richiamatonell’ordinanza impugnata (a pagina 2), il giudice dell’esecuzione non abbia operatobuon governo sotto un duplice aspetto.2.1.

In primo luogo, non risulta verificata la legittimazione del soggetto che hachiesto il titolo abilitativo sanante, in particolare dal punto di vista della titolaritàdell’immobile, dovendosi considerare che quest’ultimo è stato oggetto nel gennaio1998 di un ordine di demolizione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ordine chenon risulta sia stato integralmente ottemperato, per cui, ove la circostanza fosseconfermata in sede di merito, nel caso di specie troverebbe applicazione il principiopiù volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016,dep. 2017, Rv. 268737, Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 e Sez. 3,n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258308), secondo cui l’ingiustificata inottemperanzaall’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello statodei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessadall’Autorità amministrativa, determina, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del2001, l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera edell’area pertinente, indipendentemente dal fatto che l’ingiunzione contenga unapuntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimoniocomunale; ne deriva che, anche in caso di mancata indicazione di tali aree,l’indagato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene,non è legittimato a chiederne il dissequestro o la restituzione.2.1.

In secondo luogo, anche a voler superare il pur dirimente profilo dellalegittimazione attiva del richiedente, non può sottacersi che, in ogni caso,l’ordinanza impugnata risulta carente sotto il profilo della verifica della legittimitàsostanziale della sanatoria del luglio 2025, provvedimento di cui il giudicedell’esecuzione ha rimarcato genericamente la correttezza, senza in alcun modoaffrontare il tema decisivo dell’effettiva sanabilità delle opere abusive eseguite,essendo rimaste ignote la loro consistenza, l’ubicazione e la disciplina applicabile.Di tali elementi, non ricavabili dal fascicolo processuale, non può tuttavia nontenersi conto ai fini del controllo sulla validità della sanatoria, dovendo al riguardoribadirsi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 45845 del19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422), in temadi reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato dicui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell'ordinedi demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimod.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggioin giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quellarispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto citato,che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, siaal momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazionedella domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che talieffetti possano essere attribuiti alla cd.

“sanatoria giurisprudenziale” o“impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opereoriginariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenuteconformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.Deve altresì rammentarsi che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permessodi costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sananteneanche in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento già realizzato (cfr.Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314), essendo stato inoltre precisato cheil conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n.380 del 2001 comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle operedi conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, inforza del permesso indicato, non può revocare l’ordine di demolizione delmanufatto abusivo, se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sulpiano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l’opera non risulta sicuraper l’incolumità delle persone e delle cose (cfr. Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019,Rv. 275966 e Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Rv. 274212).3.

In accoglimento del ricorso del P.M., il provvedimento impugnato deveessere quindi annullato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pernuovo giudizio, da compiere alla luce delle richiamate coordinate interpretative.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 12 marzo 2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3 dicembre2025, con cui il G.I.P. del Tribunale sammaritano, in sede esecutiva, stante ilsopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte del [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l’ordine di demolizione impartito nei confronti diDomenico [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2000, irrevocabile il 12 maggio 2000.2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta lainosservanza degli art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 della legge n.47 del 1985, nella misura in cui il giudice dell’esecuzione non ha consideratol’evidente illegittimità del permesso in sanatoria, rilasciato nonostante che, fin dal1998, sia intervenuta l’acquisizione dell’immobile in questione al patrimonioindisponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata ottemperata, entro iltermine di 90 giorni, l’ingiunzione a demolire notificata all’interessato il 20 gennaio1998, per cui il privato aveva perso ogni potere dispositivo sul predetto immobile.3. Con memoria trasmessa il 24 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso, osservandoche la premessa fattuale su cui si fonda l’impugnazione del P.M. non sarebbeprovata, atteso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], prima di rilasciare il permesso dicostruire, ha compiuto tutti gli accertamenti del caso, essendo in particolare ilfabbricato in questione ancora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha parzialmentedemolito l’abuso edilizio, per poi realizzare legittimamente le opere assentite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. In via preliminare, occorre richiamare il principio elaborato da questa Corte(Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668) secondo cui, ai fini della revocadell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudicedell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio,sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendoin particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di coluiche abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispettodei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera e, ove l’immobileedificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente, nonché la sussistenzadei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.2. Orbene, ritiene il Collegio che di tale principio, pure formalmente richiamatonell’ordinanza impugnata (a pagina 2), il giudice dell’esecuzione non abbia operatobuon governo sotto un duplice aspetto.2.1. In primo luogo, non risulta verificata la legittimazione del soggetto che hachiesto il titolo abilitativo sanante, in particolare dal punto di vista della titolaritàdell’immobile, dovendosi considerare che quest’ultimo è stato oggetto nel gennaio1998 di un ordine di demolizione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ordine chenon risulta sia stato integralmente ottemperato, per cui, ove la circostanza fosseconfermata in sede di merito, nel caso di specie troverebbe applicazione il principiopiù volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016,dep. 2017, Rv. 268737, Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 e Sez. 3,n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258308), secondo cui l’ingiustificata inottemperanzaall’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello statodei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessadall’Autorità amministrativa, determina, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del2001, l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera edell’area pertinente, indipendentemente dal fatto che l’ingiunzione contenga unapuntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimoniocomunale; ne deriva che, anche in caso di mancata indicazione di tali aree,l’indagato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene,non è legittimato a chiederne il dissequestro o la restituzione.2.1. In secondo luogo, anche a voler superare il pur dirimente profilo dellalegittimazione attiva del richiedente, non può sottacersi che, in ogni caso,l’ordinanza impugnata risulta carente sotto il profilo della verifica della legittimitàsostanziale della sanatoria del luglio 2025, provvedimento di cui il giudicedell’esecuzione ha rimarcato genericamente la correttezza, senza in alcun modoaffrontare il tema decisivo dell’effettiva sanabilità delle opere abusive eseguite,essendo rimaste ignote la loro consistenza, l’ubicazione e la disciplina applicabile.Di tali elementi, non ricavabili dal fascicolo processuale, non può tuttavia nontenersi conto ai fini del controllo sulla validità della sanatoria, dovendo al riguardoribadirsi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 45845 del19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422), in temadi reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato dicui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell'ordinedi demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimod.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggioin giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quellarispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto citato,che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, siaal momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazionedella domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che talieffetti possano essere attribuiti alla cd. “sanatoria giurisprudenziale” o“impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opereoriginariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenuteconformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.Deve altresì rammentarsi che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permessodi costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sananteneanche in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento già realizzato (cfr.Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314), essendo stato inoltre precisato cheil conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n.380 del 2001 comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle operedi conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, inforza del permesso indicato, non può revocare l’ordine di demolizione delmanufatto abusivo, se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sulpiano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l’opera non risulta sicuraper l’incolumità delle persone e delle cose (cfr. Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019,Rv. 275966 e Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Rv. 274212).3. In accoglimento del ricorso del P.M., il provvedimento impugnato deveessere quindi annullato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pernuovo giudizio, da compiere alla luce delle richiamate coordinate interpretative. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 12 marzo 2026Il consigliere estensore Il Presidente
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