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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10738/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 1660/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. , difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiovanni Merla; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRosa Mattia; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1629/2017 d e l 30/11/2017.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] due unità im- mobiliari di un edificio che era stato realizzato in parte da [OSCURATO:SOCIETA]. e completato poi da [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano che con si erano manifestati gravi vizi 2di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. delle opere, con coinvolgimento dei loro appartamenti individuali e delle proprietà condominiali.

Costoro conven gono quindi dinanzi al Tribunale di Brescia i costruttori in un’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., con domanda di condanna a €

56.750. [OSCURATO:PERSONA] a pagare circa € 8.210 agli attori, rigetta la domanda degli attori nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], rigetta le domandedi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimbor- sare le spese di lite agli attori, compensa le spese tra tuttele altre parti, sul presupposto che l’imputabilità dei vizi esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] è emersa solo a seguito della c.t.u., pone le spese di quest’ultima a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnain appello solo il capo con cui il T ribunale ha disposto la compen- sazione delle spese fra sé e le altre parti.

L’appellante a ssume che non è soccombente neppure inparte e che non ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione.

In particolare, osserva che il Tribunale ha omesso di rilevare la nullità dell'atto di citazione, invalidità scaturitadal fatto che i due attori hanno formulato con un unico atto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma complessiva senza alcuna ripartizione tra le due unità immobiliari e anche con riferimento alle parti comuni; inoltre, eccepisce la carenza di interesse di ciascun attore in relazione alle domande svolte con riferimento agli immobili di proprietà dell'altra parte.

La Corte di appello rigetta l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver preliminarmente dichiarato inammissibileex art. 342 c.p.c. l’ap- pello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] con otto motivi.

Resistono gli attori con controricorso.

Rimane intimato [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione 1.1.- Il primo motivo (p. 36) denuncia la violazione degli artt. 345 co. 2 e 346 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 10) ritenuto che, a fronte mancato accoglimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] delle domande risarcitorie degli attori per vizi e difetti negli immobili di esclusiva proprietà e nelle parti co- muni, rigetto definitivo in quanto non impugnato, [OSCURATO:SOCIETA] difettasse di 3di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni a tali domande, relative all’asserita loro indeterminatezza, nonché alla carenza di interesse degli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettiva- mente proprietario.

Il secondo motivo (p. 39) denuncia la violazione degli artt. 163 n. 3 e n. 4 e 164 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 11) ritenuto che, pur avendo Venieri e Mancini formulato nelle conclusioni domanda di risarcimento cu- mulativa, fossero stati forniti tutti gli elementi per la quantificazione dei danni subiti da ciascuno dei due e da entrambi in relazione ai vizi nelle parti comuni.

Il terzo motivo (p. 43) ripropone la sostanza del secondo motivo sotto il profilo della violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con censura ex artt. 112 c.p.c., 832 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello accolto la domanda di risarcimento cumulativa.

Il quarto motivo (p. 45) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in re- lazione all'art. 100 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronun- ciarsi sull’eccezione di difetto di interesse in capo agli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettivamente proprietario.

1.2. -I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati, poiché nessuna delle censure riesc e a s calfire il ragionamento che la Corte di appello ha posto a fondamento delle proprie determinazioni.

Infatti, riguardo alle doglianze proposte dall’appellante nei confronti degli attori, la Corte territoriale sostiene in modo irreprensibile che, a fronte del mancato accoglimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. delle domande con cui Venieri e Mancini hanno chiesto il risarcimento dei danni per vizi e difetti negli immobili di proprietà esclusiva e nelle parti comuni, nonché a fronte della definitività di tale rigetto(non essendo stato oggetto di gravame), l'appellante difetta di interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni su tali domande sotto i profili della loro asserita indetermi- natezza e della carenza di interesse in relazione agli immobili di cui ciascuno 4di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. degli attori non è proprietario.

In ogni casoconsidera la Corte di appello – e ciò spiega l’infondatezza in particolare del secondo, terzo e quarto motivo –che tali doglianze sono anche infondate nel merito, poiché i vizi sono stati allegati distintamente nell’atto di citazione ai fini della quantificazione, per cui non sono affette da vizi le conclusioni finali formulate cumulativamente per economia.

1.3. -I primi quattro motivi sono rigettati. 2.1.- Il quinto motivo (p. 46) denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. per avere la Corte di appello confermato la compensazione delle spese del giudizio del primo grado tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. - Il quinto motivo è inammissibile , poiché esso tende a sovrapporre l’apprezzamento della partea quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità.

In par- ticolare, la compensazione èconseguenza plausibile dell’argomentazione ri- portata indietro nel paragrafo n. 1.2.

3.1. -Il sesto motivo (p. 53) denuncia la violazione dell’art. 96 co. 1 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 12) statuito che non vi è prova di dolo o colpa grave negli attori che hanno convenuto in giudizio entrambi i costrut- tori e per aver e sostenuto anzi che la loro scelta è stata prudente per la indisponibilitàdi questi ultimi a verifiche stragiudiziali.

3.2. - Il sesto motivo è inammissibile, poiché anch’ esso tende a sovrap- porre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censurein sede di legitti- mità.

In particolare, la Corte ha sostenutola ragionevolezza della scelta di convenire entrambi i costruttori per risalire alle cause dei vizi e difetti delle opere.

Riferendosi alla nota del 5/3/2007 con cui gli attori hanno denunciato i vizi, la Corte di appello sostiene che non è stato dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA] abbia palesato la sua disponibilità ad una verifica stragiudiziale in contrad- dittorio, la quale ipoteticamente avrebbe potuto chiarire la sua posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al comportamento processuale degli attori, la Corte (p. 12)ha 5di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ritenutoche il loro rifiuto di transigere sia da contestualizzare, trattandosi del rifiuto di una controproposta di [OSCURATO:SOCIETA] a fronte della proposta del giudice.

4.1. - Il settimo e l’ottavo motivo (p. 55 e 56) investono la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. (il settimo anche dell’art. 112 c.p.c.) per avere la Corte di appello disposto la compen- sazione delle spese tra i due convenuti, dichiarato inammissibile la domanda in relazione alla distribuzione delle responsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] riguardo alle domande di risarcimento proposte dagli attori ( inammissibilità che la Corte ha fondato sulla tardività in quanto propostaalla prima udienza con appello incidentale tardivo o comunque nuova); nonché per averdichiarato tardive ed inammissibili le istanze istruttorie.

4.2. –Il settimo e l’ottavo motivo possono esaminarsi congiuntamente in quanto interrelati.

La Corte di merito premetteche la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è di manleva ed è stata proposta in ragione del contratto di appalto inter- corso fra le parti e con riferimento ai vizi che fossero riscontrati nelle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio.

Anche con riferimento a tale do- manda, la Corte territoriale ribadisce che l'accertamento giudiziale si èreso inevitabile a fronte della mancata disponibilità delle parti a verifiche stra- giudiziali, alle quali in particolare [OSCURATO:SOCIETA] non ha di mostrato di essersi pre- stataattivamente.

Pertanto, la Corte di appello conferma la compensazione delle spese di primo grado anche fra i due convenuti.

Infine, la Corte di appello sottolinea che, avendo il Tribunale posto in via definitiva le spese dellac.t.u. interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] non si può lamentare di avere pagato anche la metà della quota di competenza dello [OSCURATO:PERSONA], dal momento che si tratta di profilo che riguarda l’attuazione della statuizione del Tribu- nale.

Per quanto riguarda infine le spese di c.t.p., a fronte della compensa- zione, la Corte di appello dispone che il relativo onere incomba sulla parte che le ha sostenute.

In ordine al le spese del secondo grado, la Corte di appello dispone che in base al principio di soccombenza a fron te della 6di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. infondatezza dei motivi di appello incidentale (rectius principale) e della inammissibilità di quelli dell'appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati a rifondere in solido fra loro le spese del grado a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.3. - Una volta sottolineato che anche le censure veicolate dagli ultimi due motivi sono fatte valere solo ai fini della pronuncia sulle spese, risulta l’inammissibilità di entrambi i motivi (settimo e ottavo), giacché essi so- vrappongono l’apprezzamento proprio della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione cui non si può negare il tratto della sensatezza.

5. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €1.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 1660/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. , difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiovanni Merla; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRosa Mattia; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1629/2017 d e l 30/11/2017. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] due unità im- mobiliari di un edificio che era stato realizzato in parte da [OSCURATO:SOCIETA]. e completato poi da [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano che con si erano manifestati gravi vizi 2di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. delle opere, con coinvolgimento dei loro appartamenti individuali e delle proprietà condominiali. Costoro conven gono quindi dinanzi al Tribunale di Brescia i costruttori in un’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., con domanda di condanna a € 56.750. [OSCURATO:PERSONA] a pagare circa € 8.210 agli attori, rigetta la domanda degli attori nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], rigetta le domandedi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimbor- sare le spese di lite agli attori, compensa le spese tra tuttele altre parti, sul presupposto che l’imputabilità dei vizi esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] è emersa solo a seguito della c.t.u., pone le spese di quest’ultima a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnain appello solo il capo con cui il T ribunale ha disposto la compen- sazione delle spese fra sé e le altre parti. L’appellante a ssume che non è soccombente neppure inparte e che non ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione. In particolare, osserva che il Tribunale ha omesso di rilevare la nullità dell'atto di citazione, invalidità scaturitadal fatto che i due attori hanno formulato con un unico atto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma complessiva senza alcuna ripartizione tra le due unità immobiliari e anche con riferimento alle parti comuni; inoltre, eccepisce la carenza di interesse di ciascun attore in relazione alle domande svolte con riferimento agli immobili di proprietà dell'altra parte. La Corte di appello rigetta l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver preliminarmente dichiarato inammissibileex art. 342 c.p.c. l’ap- pello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] con otto motivi. Resistono gli attori con controricorso. Rimane intimato [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1.1.- Il primo motivo (p. 36) denuncia la violazione degli artt. 345 co. 2 e 346 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 10) ritenuto che, a fronte mancato accoglimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] delle domande risarcitorie degli attori per vizi e difetti negli immobili di esclusiva proprietà e nelle parti co- muni, rigetto definitivo in quanto non impugnato, [OSCURATO:SOCIETA] difettasse di 3di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni a tali domande, relative all’asserita loro indeterminatezza, nonché alla carenza di interesse degli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettiva- mente proprietario. Il secondo motivo (p. 39) denuncia la violazione degli artt. 163 n. 3 e n. 4 e 164 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 11) ritenuto che, pur avendo Venieri e Mancini formulato nelle conclusioni domanda di risarcimento cu- mulativa, fossero stati forniti tutti gli elementi per la quantificazione dei danni subiti da ciascuno dei due e da entrambi in relazione ai vizi nelle parti comuni. Il terzo motivo (p. 43) ripropone la sostanza del secondo motivo sotto il profilo della violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con censura ex artt. 112 c.p.c., 832 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello accolto la domanda di risarcimento cumulativa. Il quarto motivo (p. 45) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in re- lazione all'art. 100 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronun- ciarsi sull’eccezione di difetto di interesse in capo agli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettivamente proprietario. 1.2. -I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati, poiché nessuna delle censure riesc e a s calfire il ragionamento che la Corte di appello ha posto a fondamento delle proprie determinazioni. Infatti, riguardo alle doglianze proposte dall’appellante nei confronti degli attori, la Corte territoriale sostiene in modo irreprensibile che, a fronte del mancato accoglimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. delle domande con cui Venieri e Mancini hanno chiesto il risarcimento dei danni per vizi e difetti negli immobili di proprietà esclusiva e nelle parti comuni, nonché a fronte della definitività di tale rigetto(non essendo stato oggetto di gravame), l'appellante difetta di interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni su tali domande sotto i profili della loro asserita indetermi- natezza e della carenza di interesse in relazione agli immobili di cui ciascuno 4di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. degli attori non è proprietario. In ogni casoconsidera la Corte di appello – e ciò spiega l’infondatezza in particolare del secondo, terzo e quarto motivo –che tali doglianze sono anche infondate nel merito, poiché i vizi sono stati allegati distintamente nell’atto di citazione ai fini della quantificazione, per cui non sono affette da vizi le conclusioni finali formulate cumulativamente per economia. 1.3. -I primi quattro motivi sono rigettati. 2.1.- Il quinto motivo (p. 46) denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. per avere la Corte di appello confermato la compensazione delle spese del giudizio del primo grado tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. - Il quinto motivo è inammissibile , poiché esso tende a sovrapporre l’apprezzamento della partea quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In par- ticolare, la compensazione èconseguenza plausibile dell’argomentazione ri- portata indietro nel paragrafo n. 1.2. 3.1. -Il sesto motivo (p. 53) denuncia la violazione dell’art. 96 co. 1 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 12) statuito che non vi è prova di dolo o colpa grave negli attori che hanno convenuto in giudizio entrambi i costrut- tori e per aver e sostenuto anzi che la loro scelta è stata prudente per la indisponibilitàdi questi ultimi a verifiche stragiudiziali. 3.2. - Il sesto motivo è inammissibile, poiché anch’ esso tende a sovrap- porre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censurein sede di legitti- mità. In particolare, la Corte ha sostenutola ragionevolezza della scelta di convenire entrambi i costruttori per risalire alle cause dei vizi e difetti delle opere. Riferendosi alla nota del 5/3/2007 con cui gli attori hanno denunciato i vizi, la Corte di appello sostiene che non è stato dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA] abbia palesato la sua disponibilità ad una verifica stragiudiziale in contrad- dittorio, la quale ipoteticamente avrebbe potuto chiarire la sua posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al comportamento processuale degli attori, la Corte (p. 12)ha 5di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ritenutoche il loro rifiuto di transigere sia da contestualizzare, trattandosi del rifiuto di una controproposta di [OSCURATO:SOCIETA] a fronte della proposta del giudice. 4.1. - Il settimo e l’ottavo motivo (p. 55 e 56) investono la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. (il settimo anche dell’art. 112 c.p.c.) per avere la Corte di appello disposto la compen- sazione delle spese tra i due convenuti, dichiarato inammissibile la domanda in relazione alla distribuzione delle responsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] riguardo alle domande di risarcimento proposte dagli attori ( inammissibilità che la Corte ha fondato sulla tardività in quanto propostaalla prima udienza con appello incidentale tardivo o comunque nuova); nonché per averdichiarato tardive ed inammissibili le istanze istruttorie. 4.2. –Il settimo e l’ottavo motivo possono esaminarsi congiuntamente in quanto interrelati. La Corte di merito premetteche la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è di manleva ed è stata proposta in ragione del contratto di appalto inter- corso fra le parti e con riferimento ai vizi che fossero riscontrati nelle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio. Anche con riferimento a tale do- manda, la Corte territoriale ribadisce che l'accertamento giudiziale si èreso inevitabile a fronte della mancata disponibilità delle parti a verifiche stra- giudiziali, alle quali in particolare [OSCURATO:SOCIETA] non ha di mostrato di essersi pre- stataattivamente. Pertanto, la Corte di appello conferma la compensazione delle spese di primo grado anche fra i due convenuti. Infine, la Corte di appello sottolinea che, avendo il Tribunale posto in via definitiva le spese dellac.t.u. interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] non si può lamentare di avere pagato anche la metà della quota di competenza dello [OSCURATO:PERSONA], dal momento che si tratta di profilo che riguarda l’attuazione della statuizione del Tribu- nale. Per quanto riguarda infine le spese di c.t.p., a fronte della compensa- zione, la Corte di appello dispone che il relativo onere incomba sulla parte che le ha sostenute. In ordine al le spese del secondo grado, la Corte di appello dispone che in base al principio di soccombenza a fron te della 6di 6 – 1660/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. infondatezza dei motivi di appello incidentale (rectius principale) e della inammissibilità di quelli dell'appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati a rifondere in solido fra loro le spese del grado a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. - Una volta sottolineato che anche le censure veicolate dagli ultimi due motivi sono fatte valere solo ai fini della pronuncia sulle spese, risulta l’inammissibilità di entrambi i motivi (settimo e ottavo), giacché essi so- vrappongono l’apprezzamento proprio della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione cui non si può negare il tratto della sensatezza. 5. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €1.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il
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