CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15405/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da Antonio RIGANATI per ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione, emesso, nei suoi confronti, dalla Procura della Repubblica presso il suddetto Tribunale in data 16 maggio 2022 (n. 46/2022 SIEP), in riferimento alla pena di tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa irrogata con sentenza resa in data 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il 23 novembre 2021), con la quale era stata confermata la decisione di condanna emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 2 luglio 2020 limitatamente ai reati di cui agli artt. 572, secondo comma, 56-629 e 582-585 cod. pen.; la Corte di appello aveva, viceversa, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sui reati di cui ai capi indicati sub nn. 3), 4) e 5) nel decreto di giudizio immediato, restituendo gli atti al G.i.p., in relazione ad essi, per quanto di competenza. Per quel che qui rileva, il giudice adìto, disattendendo l'assunto difensivo, ha affermato la piena esecutività della menzionata sentenza in virtù del principio di formazione progressiva del giudicato, non essendo stato proposto alcun ricorso per cassazione avverso le statuizioni confermative pronunciate dalla Corte di appello. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. h), cod. proc. peri. Ad avviso del ricorrente, il giudice a quo avrebbe dovuto revoc:are l'ordine di esecuzione, in quanto la decisione della Corte d'appello di dichiarare la nullità parziale del provvedimento impugnato e di rinviare gli atti al giudice di primo grado avrebbe impedito la formazione di una sentenza definitiva suscettibile di esecuzione, anche in considerazione del vincolo della continuazione che, nella specie, legava i reati oggetto di giudizio e della distinzione fra i concetti di formazione progressiva del giudicato (enunciato nell'arresto di legittimità richiamato) e di "sentenza parziale" utilizzato nell'ordinanza. D'altro canto, proprio perché non si era ancora formata alcuna sentenza definitiva a causa della parziale nullità dichiarata dalla Corte d'appello, la difesa non avrebbe avuto interesse a proporre ricorso per cassazione, riservandosi di attivare, eventualmente, tale strumento all'indomani dell'adozione dell'ulteriore decisione da parte del giudice di primo grado. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto.1. Il ricorrente insiste nel sostenere che l'ordine di esecuzione in esame avrebbe dovuto essere revocato, in quanto, a fronte della declaratoria di nullità parziale della decisione di primo grado, non si sarebbe formata alcuna sentenza definitiva suscettibile di esecuzione, neppure limitatamente ai reati in relazione ai quali l'affermazione di responsabilità era stata confermata in appello e divenuta irrevocabile. 2. Tale prospettazione non può essere in alcun modo condivisa. È stato, di recente, ribadito, in tema di formazione progressiva del giudicato, da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circ:ostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio. Con la medesima pronuncia è stato, di nuovo, chiarito che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (si vedano, anche, i precedenti arresti Sez. U, n. 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 4904 del 26/3/1.997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196888). Il richiamato principio, che va applicato, per identità di ratio e alle condizioni indicate, in tutti i casi in cui siano passati in giudicato solo alcuni dei capi della sentenza - compreso quello di specie, in cui l'autorità di cosa giudicata si è formata, in riferimento ai reati per i quali la responsabilità dell'imputato è stata confermata in appello, a causa della mancata proposizione del ricorso per cassazione - è stato, dunque, del tutto correttamente applicato dal giudice dell'esecuzione di Palmi. Né da parte dell'interessato sono stati allegati elementi dai quali inferire che, nel caso portato all'odierno vaglio di legittimità, non siano state rispettare le condizioni giustificanti, secondo il ricordato insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione, in parte qua, della condanna coperta dal giudicato, formatosi in conseguenza della sua libera scelta di non proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 ottobre 2021.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 d