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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 20360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta Eri—~ dell art. 23 gli ig7.371ZP22, dal Procuratore generale; -1 lette le conclusioni scritte inviate, con memoria difensiva, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2022 il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento in data 10 ottobre 2022.

La esecutata lamentava, tra i vari motivi, l'inserimento tra le condanne da espiare di quelle per le quali il Tribunale di Terni, in data 19 dicembre 2006, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, sostenendo l'illegittimità di tale provvedimento.

Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le questioni proposte.

In particolare, per quanto qui rileva, ha ritenuto che il provvedimento di revoca dei benefici emesso dal Tribunale di Terni il 19 dicembre 2006 non risulta essere stato mai impugnato, e che comunque le censure a tale provvedimento sono infondate nel merito.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, con il quale censura la violazione di legge in relazione all'art. 168, terzo comma, cod. pen., e la carenza di motivazione.

Il provvedimento di cumulo impugnato, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento in data 10 ottobre 2022, che assorbe un decreto di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Terni in data 11 aprile 2016, è errato perché comprende le pene per le quali il Tribunale di Terni ha revocato il beneficio della sospensione condizionale con provvedimento emesso il 19 dicembre 2006, illegittimo per violazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. perché la revoca non poteva applicarsi alle condanne emesse prima del 2001, e perché per le condanne successive il giudice di esecuzione non aveva accertato se le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale fossero note al giudice della cognizione.

Il rigetto dell'impugnazione da parte del Tribunale di Benevento è errato perché l'illegittimità di dette revoche emerge dal provvedimento stesso, essendo state revocate le sospensioni condizionali concesse con cinque sentenze emesse prima del 2001.

In merito alle revoche disposte per le condanne emesse successivamente, invece, il Tribunale non ha in alcun modo motivato il rigetto dell'impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stato mai impugnato, per quanto emerge, il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni in data 19 dicembre 2006.

4. Il difensore ha depositato una memoria con cui afferma di non avere mai impugnato il provvedimento in questione perché notificato alla Konovalov solo quando ella è stata arrestata in esecuzione del cumulo qui impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento comprende legittimamente le condanne per le quali il Tribunale di Terni, in data 19 dicembre 2006, revocò la sospensione condizionale previamente concessa, perché tale provvedimento non risulta essere stato mai impugnato, e spiega quindi la propria efficacia.

E' inammissibile e inaccoglibile la richiesta, di fatto avanzata dalla ricorrente, di disattendere la revoca delle sospensioni condizionali sostenendo la palese illegittimità di tale decisione, perché le doglianze relative ad essa devono essere valutate dal giudice competente, e la sua pretesa illegittimità non può essere valutata solo incidentalmente, da un giudice adito per la verifica di correttezza di un provvedimento diverso, pur se a questo connesso.

La ricorrente non ha dimostrato, e neppure asserito, di avere mai impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni, benché questo sia stato sicuramente applicato nella emissione del provvedimento di cumulo emesso in data 11/04/2016 dalla Procura della Repubblica di Terni, assorbito nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento e impugnato nel presente procedimento.

La giustificazione esposta nella memoria qui depositata, di avere avuto notizia del provvedimento emesso dal Tribunale di Terni solo unitamente alla notifica del cumulo predisposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, non è rilevante.

Infatti la ricorrente, ricevuta la notifica di quest'ultimo provvedimento, avrebbe dovuto presentare un'autonoma e specifica impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Terni il 19 dicembre 2006, idaVantraT-glirdfc—~-e-C-Tzrohe corneri , eventualmente chiedendo la restituzione nel termine per impugnare, dimostrando l'impossibilità di impugnarlo in precedenza, oppure chiedendo di accertare la non definitività del provvedimento stesso per la sua omessa notifica.La prospettazione della sua illegittimità, effettuata solo in via incidentale e davanti ad un giudice non competente, è palesemente inammissibile, e rende inammissibile anche l'impugnazione del provvedimento con cui detto giudice ha rifiutato di dichiarare tale illegittimità, affermando correttamente che «eventuali vizi del provvedimento avrebbero dovuto essere rilevati mediante rituale e tempestiva impugnazione».

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile., Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta Eri—~ dell art. 23 gli ig7.371ZP22, dal Procuratore generale; -1 lette le conclusioni scritte inviate, con memoria difensiva, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2022 il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento in data 10 ottobre 2022. La esecutata lamentava, tra i vari motivi, l'inserimento tra le condanne da espiare di quelle per le quali il Tribunale di Terni, in data 19 dicembre 2006, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, sostenendo l'illegittimità di tale provvedimento. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le questioni proposte. In particolare, per quanto qui rileva, ha ritenuto che il provvedimento di revoca dei benefici emesso dal Tribunale di Terni il 19 dicembre 2006 non risulta essere stato mai impugnato, e che comunque le censure a tale provvedimento sono infondate nel merito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, con il quale censura la violazione di legge in relazione all'art. 168, terzo comma, cod. pen., e la carenza di motivazione. Il provvedimento di cumulo impugnato, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento in data 10 ottobre 2022, che assorbe un decreto di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Terni in data 11 aprile 2016, è errato perché comprende le pene per le quali il Tribunale di Terni ha revocato il beneficio della sospensione condizionale con provvedimento emesso il 19 dicembre 2006, illegittimo per violazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. perché la revoca non poteva applicarsi alle condanne emesse prima del 2001, e perché per le condanne successive il giudice di esecuzione non aveva accertato se le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale fossero note al giudice della cognizione. Il rigetto dell'impugnazione da parte del Tribunale di Benevento è errato perché l'illegittimità di dette revoche emerge dal provvedimento stesso, essendo state revocate le sospensioni condizionali concesse con cinque sentenze emesse prima del 2001. In merito alle revoche disposte per le condanne emesse successivamente, invece, il Tribunale non ha in alcun modo motivato il rigetto dell'impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stato mai impugnato, per quanto emerge, il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni in data 19 dicembre 2006. 4. Il difensore ha depositato una memoria con cui afferma di non avere mai impugnato il provvedimento in questione perché notificato alla Konovalov solo quando ella è stata arrestata in esecuzione del cumulo qui impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento comprende legittimamente le condanne per le quali il Tribunale di Terni, in data 19 dicembre 2006, revocò la sospensione condizionale previamente concessa, perché tale provvedimento non risulta essere stato mai impugnato, e spiega quindi la propria efficacia. E' inammissibile e inaccoglibile la richiesta, di fatto avanzata dalla ricorrente, di disattendere la revoca delle sospensioni condizionali sostenendo la palese illegittimità di tale decisione, perché le doglianze relative ad essa devono essere valutate dal giudice competente, e la sua pretesa illegittimità non può essere valutata solo incidentalmente, da un giudice adito per la verifica di correttezza di un provvedimento diverso, pur se a questo connesso. La ricorrente non ha dimostrato, e neppure asserito, di avere mai impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni, benché questo sia stato sicuramente applicato nella emissione del provvedimento di cumulo emesso in data 11/04/2016 dalla Procura della Repubblica di Terni, assorbito nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento e impugnato nel presente procedimento. La giustificazione esposta nella memoria qui depositata, di avere avuto notizia del provvedimento emesso dal Tribunale di Terni solo unitamente alla notifica del cumulo predisposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, non è rilevante. Infatti la ricorrente, ricevuta la notifica di quest'ultimo provvedimento, avrebbe dovuto presentare un'autonoma e specifica impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Terni il 19 dicembre 2006, idaVantraT-glirdfc—~-e-C-Tzrohe corneri , eventualmente chiedendo la restituzione nel termine per impugnare, dimostrando l'impossibilità di impugnarlo in precedenza, oppure chiedendo di accertare la non definitività del provvedimento stesso per la sua omessa notifica.La prospettazione della sua illegittimità, effettuata solo in via incidentale e davanti ad un giudice non competente, è palesemente inammissibile, e rende inammissibile anche l'impugnazione del provvedimento con cui detto giudice ha rifiutato di dichiarare tale illegittimità, affermando correttamente che «eventuali vizi del provvedimento avrebbero dovuto essere rilevati mediante rituale e tempestiva impugnazione». 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile., Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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