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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19862/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione e rigetto nel resto; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza del 20/11/2020 del Tribunale della stessa città che, previa applicazione delle circostanze generiche, l'aveva condannata alla pena (sospesa) di un anno di reclusione, oltre pene accessorie e confisca del profitto, in ordine al reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in assenza dei modelli F24, mai acquisiti al processo, che avrebbero dovuto fornire la prova tanto della condotta, quanto del superamento della soglia di punibilità.

Insufficiente, afferma, è il richiamo alla deposizione della testimone Iotti,non suffragata da alcun riscontro documentale utile, non potendosi ritenere tali gli stampati cronologici che riportano i soli saldi dei versamenti, senza alcun riferimento all'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine all'erronea individuazione del "tempus commissi delicti" che ha determinato la applicazione retroattiva della sanzione più grave introdotta con legge successiva al fatto, consumato il 1° ottobre 2015. 1.3.Con il terzo motivo, che si basa sugli argomenti dedotti con i primi due, deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla applicazione retroattiva della confisca per equivalente. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.Con memoria trasmessa telematicamente il 09/03/2022, il difensore del ricorrente ha contestato la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso sviluppando ulteriori argomenti a sostegno della ammissibilità e fondatezza del ricorso stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo; è infondato nel resto. 2.La ricorrente risponde del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico della società «[OSCURATO:SOCIETA].», utilizzando in compensazione crediti inesistenti (relativi al saldo IRES e al saldo IVA del 2013) pari a complessivi euro 328.864,90, ometteva il versamento di somme di pari importo dovute a titolo di contributi INPS, INAIL e di imposte varie. 2.1.11 Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del reato in base alla testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva «specificato che dall'analisi delle deleghe di versamento e dei modelli F24 presenti in Anagrafe Tributaria, verificava che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva messo in compensazione crediti IVA inesistenti per un ammontare di complessivi euro 328.864,90.

In particolare - si legge nella sentenza di primo grado - la teste [aveva] spiegato che non vi era corrispondenza tra il credito IVA del 2013 indicato nel F24 presentato dalla società in data 24/11/2015 e la dichiarazione IVA del 2013 che, invece, riportava un debito (cfr. allegati CD nn. 5 e 6 prodotti dal Pubblico Ministero).

La teste [aveva] quindi evidenziato che, in tal modo, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti pari a complessivi 328.864,90 euro, omettendo il versamento di somme dovute a INPS, INAIL e di imposte varie» (pag. 6, sentenza primo grado).

Avuto riguardo alla data di consumazione del reato (indicata in quella del 24/11/2015), il Tribunale aveva applicato la nuova disciplina sanzionatoria introdotta con d.lgs. n. 158 del 2015 (entrato in vigore il 22/10/2015) ed ha commisurato la pena nella misura finale di un anno di reclusione (pena base: un anno e sei mesi di reclusione, diminuita di un terzo in conseguenza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche).

In applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato la confisca, diretta o per equivalente, della somma di euro 328.864,90 corrispondente al profitto del reato. 2.2.Nel proporre appello, l'imputata aveva dedotto, per quanto di interesse, che: i) non esiste alcun modello F24 datato 24/11/2015; ii) la data del 24/11/2015 corrisponde alla stampa dell'intero allegato prodotto dal PM; iii) le produzioni contenute nel CD del PM consistono in un lungo elenco di operazioni contabili non essendo dato comprendere quali fossero questi modelli F24, né le imposte oggetto di indebita compensazione, né le singole operazioni di compensazione asseritamente indebite; iv) non è possibile, di conseguenza, nemmeno verificare l'eventuale superamento della soglia di punibilità; v) dal modello Unico 2014 della società emerge un ingente credito di imposta. 2.3.Previa acquisizione della dichiarazione IVA della società [OSCURATO:SOCIETA] relativa all'anno 2013, degli F24 relativi alla corresponsione degli oneri previdenziali dovuti per l'anno 2015 e del modello Unico relativo alla medesima società per l'anno 2014, la Corte di appello ha confermato la decisione impugnata osservando quanto segue: i) l'imputata aveva portato in compensazione crediti IVA relativi all'anno 2013 in realtà inesistenti (la dichiarazione IVA riporta semmai debiti, annotano i Giudici distrettuali); ii) per quanto gli F24 risultino depositati fino al 01/10/2015, si deve ritenere che la condotta si sia protratta fino al 19/11/2015, quando la [OSCURATO:SOCIETA] è stata cancellata dalla Camera di Commercio di Torino per trasferimento a Roma; iii) il credito che risulta compensabile dal [OSCURATO:PERSONA] 2014 era pari ad euro 3.676,00, somma non idonea a incidere sul superamento della soglia di non punibilità. 3.Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, il Collegio osserva quanto segue: 3.1.I'insofferenza del processo penale alla prova legale si oppone ad argomenti difensivi come quelli agitati con il primo motivo,che si risolvono nel rendere il ragionamento del giudice impermeabile alla logica ricostruttiva del fatto che attinga "aliunde" le fonti della propria conoscenza; 3.2.il tema probatorio è costituito dall'esistenza dei modelli F24 utilizzati per la fraudolenta compensazione, convincimento che il giudice penale non deve necessariamente ricavare dalla loro fisica acquisizione al processo fma che può anche trarre da indizi (purché gravi, precisi e concordanti) o altri elementi di prova (nel caso di specie, la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate della quale non è stato dedotto il travisamento) in base ai quali si possa affermare, con il grado di certezza imposto dall'art. 533 cod. proc. pen., l'effettiva veicolazione in tali modelli di crediti inesistenti o non spettanti; 3.3.non è pertinente, pertanto, il richiamo alla sentenza Sez. 3, n. 44737 del 20/06/2019, n.m., secondo cui «l'indebita compensazione deve (...) risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti, trattandosi dello strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari, che, quindi, non possono che essere realizzate attraverso la presentazione di tale modello debitamente compilato, in difetto del quale non può dirsi sussistente una compensazione»; 3.4.1a ricorrente confonde il piano della oggettiva sussistenza del reato (oggetto della sentenza sopra citata) con quello della prova (libera e liberamente valutabile) del reato stesso (questione oggetto dell'odierno processo), prova desunta, nel caso di specie, dalla testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, dall'effettiva esistenza dei modelli F24, dall'inesistenza del credito IVA portato in compensazione, dal superamento della soglia di punibilità (non escluso dalla fondatezza del credito dichiarato con il Mod.

Unico di cui al § 2.3); 3.5.in conclusione, la mancata acquisizione dei Modelli F24 non osta in alcun modo all'accertamento del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la cui sussistenza può essere desunta in altro modo.4.11 secondo motivo è fondato. 4.1.11 reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma con la presentazione dell'F24 che determina il superamento, nell'anno, della soglia di punibilità.

Nel caso di specie è la stessa Corte di appello a dare atto che l'ultimo modello era stato presentato il 01/10/2015; non si comprende, pertanto, a quale titolo la data di consumazione è stata spostata in avanti facendola coincidere con quella di cancellazione della società della Camera di Commercio (19/11/2015). 4.2.Ciò comporta l'inapplicabilità retroattiva del più grave regime sanzionatorio previsto per l'indebita compensazione di crediti inesistenti introdotto dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22/10/2015.

Tale norma ha modificato l'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, diversificando la reazione sanzionatoria a seconda che i crediti portati in compensazione siano non spettanti (primo comma) ovvero inesistenti (secondo comma).

In quest'ultimo caso la pena detentiva va da un anno e sei mesi di reclusione a sei anni di reclusione; il precedente regime, invece, prevedeva, indistintamente, la pena della reclusione da sei mesi a due anni. 4.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senza necessità di rinvio potendo la pena essere determinata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., nella misura 'a chz. c,1& Ire ce-x&d:-Z cy•-n•-k. (1:122±trrEltl=n221 pari al minimo edittale, diminuitci di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., corrispondente a quello applicato in sede di merito. 5.Quanto agli altri due motivi, è sufficiente evidenziare che: 5.1.1a confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, si pone, per quanto qui rileva, in continuità normativa con l'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, che aveva esteso (anche) al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, l'istituto della confisca obbligatoria del profitto (anche nella sua forma per equivalente) già prevista dall'art. 322-ter cod. pen.; 5.2.1a dedotta violazione del divieto di "reformatio in peius" è insussistent,, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata non risulta revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso in primo grado; 5.3.tanto basta per ritenere ininfluente (ed evidente frutto di un refuso) la parte di motivazione dedicata al diniego del beneficio che non costituiva motivo di appello nemmeno da parte del PM.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione e rigetto nel resto; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza del 20/11/2020 del Tribunale della stessa città che, previa applicazione delle circostanze generiche, l'aveva condannata alla pena (sospesa) di un anno di reclusione, oltre pene accessorie e confisca del profitto, in ordine al reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in assenza dei modelli F24, mai acquisiti al processo, che avrebbero dovuto fornire la prova tanto della condotta, quanto del superamento della soglia di punibilità. Insufficiente, afferma, è il richiamo alla deposizione della testimone Iotti,non suffragata da alcun riscontro documentale utile, non potendosi ritenere tali gli stampati cronologici che riportano i soli saldi dei versamenti, senza alcun riferimento all'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine all'erronea individuazione del "tempus commissi delicti" che ha determinato la applicazione retroattiva della sanzione più grave introdotta con legge successiva al fatto, consumato il 1° ottobre 2015. 1.3.Con il terzo motivo, che si basa sugli argomenti dedotti con i primi due, deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla applicazione retroattiva della confisca per equivalente. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.Con memoria trasmessa telematicamente il 09/03/2022, il difensore del ricorrente ha contestato la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso sviluppando ulteriori argomenti a sostegno della ammissibilità e fondatezza del ricorso stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo; è infondato nel resto. 2.La ricorrente risponde del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico della società «[OSCURATO:SOCIETA].», utilizzando in compensazione crediti inesistenti (relativi al saldo IRES e al saldo IVA del 2013) pari a complessivi euro 328.864,90, ometteva il versamento di somme di pari importo dovute a titolo di contributi INPS, INAIL e di imposte varie. 2.1.11 Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del reato in base alla testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva «specificato che dall'analisi delle deleghe di versamento e dei modelli F24 presenti in Anagrafe Tributaria, verificava che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva messo in compensazione crediti IVA inesistenti per un ammontare di complessivi euro 328.864,90. In particolare - si legge nella sentenza di primo grado - la teste [aveva] spiegato che non vi era corrispondenza tra il credito IVA del 2013 indicato nel F24 presentato dalla società in data 24/11/2015 e la dichiarazione IVA del 2013 che, invece, riportava un debito (cfr. allegati CD nn. 5 e 6 prodotti dal Pubblico Ministero). La teste [aveva] quindi evidenziato che, in tal modo, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti pari a complessivi 328.864,90 euro, omettendo il versamento di somme dovute a INPS, INAIL e di imposte varie» (pag. 6, sentenza primo grado). Avuto riguardo alla data di consumazione del reato (indicata in quella del 24/11/2015), il Tribunale aveva applicato la nuova disciplina sanzionatoria introdotta con d.lgs. n. 158 del 2015 (entrato in vigore il 22/10/2015) ed ha commisurato la pena nella misura finale di un anno di reclusione (pena base: un anno e sei mesi di reclusione, diminuita di un terzo in conseguenza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche). In applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato la confisca, diretta o per equivalente, della somma di euro 328.864,90 corrispondente al profitto del reato. 2.2.Nel proporre appello, l'imputata aveva dedotto, per quanto di interesse, che: i) non esiste alcun modello F24 datato 24/11/2015; ii) la data del 24/11/2015 corrisponde alla stampa dell'intero allegato prodotto dal PM; iii) le produzioni contenute nel CD del PM consistono in un lungo elenco di operazioni contabili non essendo dato comprendere quali fossero questi modelli F24, né le imposte oggetto di indebita compensazione, né le singole operazioni di compensazione asseritamente indebite; iv) non è possibile, di conseguenza, nemmeno verificare l'eventuale superamento della soglia di punibilità; v) dal modello Unico 2014 della società emerge un ingente credito di imposta. 2.3.Previa acquisizione della dichiarazione IVA della società [OSCURATO:SOCIETA] relativa all'anno 2013, degli F24 relativi alla corresponsione degli oneri previdenziali dovuti per l'anno 2015 e del modello Unico relativo alla medesima società per l'anno 2014, la Corte di appello ha confermato la decisione impugnata osservando quanto segue: i) l'imputata aveva portato in compensazione crediti IVA relativi all'anno 2013 in realtà inesistenti (la dichiarazione IVA riporta semmai debiti, annotano i Giudici distrettuali); ii) per quanto gli F24 risultino depositati fino al 01/10/2015, si deve ritenere che la condotta si sia protratta fino al 19/11/2015, quando la [OSCURATO:SOCIETA] è stata cancellata dalla Camera di Commercio di Torino per trasferimento a Roma; iii) il credito che risulta compensabile dal [OSCURATO:PERSONA] 2014 era pari ad euro 3.676,00, somma non idonea a incidere sul superamento della soglia di non punibilità. 3.Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, il Collegio osserva quanto segue: 3.1.I'insofferenza del processo penale alla prova legale si oppone ad argomenti difensivi come quelli agitati con il primo motivo,che si risolvono nel rendere il ragionamento del giudice impermeabile alla logica ricostruttiva del fatto che attinga "aliunde" le fonti della propria conoscenza; 3.2.il tema probatorio è costituito dall'esistenza dei modelli F24 utilizzati per la fraudolenta compensazione, convincimento che il giudice penale non deve necessariamente ricavare dalla loro fisica acquisizione al processo fma che può anche trarre da indizi (purché gravi, precisi e concordanti) o altri elementi di prova (nel caso di specie, la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate della quale non è stato dedotto il travisamento) in base ai quali si possa affermare, con il grado di certezza imposto dall'art. 533 cod. proc. pen., l'effettiva veicolazione in tali modelli di crediti inesistenti o non spettanti; 3.3.non è pertinente, pertanto, il richiamo alla sentenza Sez. 3, n. 44737 del 20/06/2019, n.m., secondo cui «l'indebita compensazione deve (...) risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti, trattandosi dello strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari, che, quindi, non possono che essere realizzate attraverso la presentazione di tale modello debitamente compilato, in difetto del quale non può dirsi sussistente una compensazione»; 3.4.1a ricorrente confonde il piano della oggettiva sussistenza del reato (oggetto della sentenza sopra citata) con quello della prova (libera e liberamente valutabile) del reato stesso (questione oggetto dell'odierno processo), prova desunta, nel caso di specie, dalla testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, dall'effettiva esistenza dei modelli F24, dall'inesistenza del credito IVA portato in compensazione, dal superamento della soglia di punibilità (non escluso dalla fondatezza del credito dichiarato con il Mod. Unico di cui al § 2.3); 3.5.in conclusione, la mancata acquisizione dei Modelli F24 non osta in alcun modo all'accertamento del reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la cui sussistenza può essere desunta in altro modo.4.11 secondo motivo è fondato. 4.1.11 reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma con la presentazione dell'F24 che determina il superamento, nell'anno, della soglia di punibilità. Nel caso di specie è la stessa Corte di appello a dare atto che l'ultimo modello era stato presentato il 01/10/2015; non si comprende, pertanto, a quale titolo la data di consumazione è stata spostata in avanti facendola coincidere con quella di cancellazione della società della Camera di Commercio (19/11/2015). 4.2.Ciò comporta l'inapplicabilità retroattiva del più grave regime sanzionatorio previsto per l'indebita compensazione di crediti inesistenti introdotto dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22/10/2015. Tale norma ha modificato l'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, diversificando la reazione sanzionatoria a seconda che i crediti portati in compensazione siano non spettanti (primo comma) ovvero inesistenti (secondo comma). In quest'ultimo caso la pena detentiva va da un anno e sei mesi di reclusione a sei anni di reclusione; il precedente regime, invece, prevedeva, indistintamente, la pena della reclusione da sei mesi a due anni. 4.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senza necessità di rinvio potendo la pena essere determinata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella misura 'a chz. c,1& Ire ce-x&d:-Z cy•-n•-k. (1:122±trrEltl=n221 pari al minimo edittale, diminuitci di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., corrispondente a quello applicato in sede di merito. 5.Quanto agli altri due motivi, è sufficiente evidenziare che: 5.1.1a confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, si pone, per quanto qui rileva, in continuità normativa con l'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, che aveva esteso (anche) al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, l'istituto della confisca obbligatoria del profitto (anche nella sua forma per equivalente) già prevista dall'art. 322-ter cod. pen.; 5.2.1a dedotta violazione del divieto di "reformatio in peius" è insussistent,, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata non risulta revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso in primo grado; 5.3.tanto basta per ritenere ininfluente (ed evidente frutto di un refuso) la parte di motivazione dedicata al diniego del beneficio che non costituiva motivo di appello nemmeno da parte del PM. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rid
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