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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32408/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 14 gen- naio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Si deduce che il Tribunale del riesame non ha valutato che il quantitativo di so- stanza sequestrata non era stato ancora determinato e che l'indagato aveva deciso di chiedere l'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen..

Si osserva altresì che la richiesta concerneva la fruizione degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, dedito a stabile attività lavorativa, per cui l'inseri- mento nel suo contesto familiare avrebbe agevolato il recupero sociale del Dghoughi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va preliminarmente rilevato che, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. occorre verificare i requisiti della con- cretezza, consistente nella necessità di indicare elementi non meramente congetturali sulla base dei quali affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facil- mente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, e dell'attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su ele- menti concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipote- tiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).

Il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formu- larsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "speci- fica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684).

Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652).

3. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale: a) il sequestro al Dghoughi dei rilevante quantitativo di gr. 200 di hashish, che egli aveva indosso in un locale dì Faenza, circostanza indicativa della destinazione di tale sostanza ad un'imminente cessione; b) il rinvenimento di un quantitativo ancor più rilevante di 15 kg. di hashísh presso il garage della sua abitazione; c) il precedente penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (fatto del 2016); d) il presumibile stabile inserimento del ricorrente nel settore del traffico di stu- pefacenti, per cui, in caso di concessione degli arresti domiciliari, potrebbe riprendere i contatti con le organizzazioni criminali. e) lo stato di disoccupazione; f) l'esistenza di procedimenti pendenti per lesioni o rissa (come da lui dichiarato in sede di interrogatorio).

La difesa sostiene la tesi della diminuzione delle esigenze cautelari in considera- zione del mancato accertamento del principio attivo della sostanza, della possibilità di richiesta dì rito alternativo e della possibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione del fratello, estraneo al contesto della criminalità.

A fronte dell'articolato ragionamento del Tribunale del riesame, i rilievi introdotti con il motivo di ricorso appaiono meramente enunciativi ed inidonei ad intaccare la logica e l'efficacia dell'apparato argomentativo, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame e non si confrontano effettiva- mente con la motivazione resa nell'ordinanza.

Peraltro, deve escludersi ogni rilievo alla mera richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen..4.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 14 gen- naio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale del riesame non ha valutato che il quantitativo di so- stanza sequestrata non era stato ancora determinato e che l'indagato aveva deciso di chiedere l'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.. Si osserva altresì che la richiesta concerneva la fruizione degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, dedito a stabile attività lavorativa, per cui l'inseri- mento nel suo contesto familiare avrebbe agevolato il recupero sociale del Dghoughi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va preliminarmente rilevato che, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. occorre verificare i requisiti della con- cretezza, consistente nella necessità di indicare elementi non meramente congetturali sulla base dei quali affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facil- mente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, e dell'attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su ele- menti concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipote- tiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). Il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formu- larsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "speci- fica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652). 3. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale: a) il sequestro al Dghoughi dei rilevante quantitativo di gr. 200 di hashish, che egli aveva indosso in un locale dì Faenza, circostanza indicativa della destinazione di tale sostanza ad un'imminente cessione; b) il rinvenimento di un quantitativo ancor più rilevante di 15 kg. di hashísh presso il garage della sua abitazione; c) il precedente penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (fatto del 2016); d) il presumibile stabile inserimento del ricorrente nel settore del traffico di stu- pefacenti, per cui, in caso di concessione degli arresti domiciliari, potrebbe riprendere i contatti con le organizzazioni criminali. e) lo stato di disoccupazione; f) l'esistenza di procedimenti pendenti per lesioni o rissa (come da lui dichiarato in sede di interrogatorio). La difesa sostiene la tesi della diminuzione delle esigenze cautelari in considera- zione del mancato accertamento del principio attivo della sostanza, della possibilità di richiesta dì rito alternativo e della possibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione del fratello, estraneo al contesto della criminalità. A fronte dell'articolato ragionamento del Tribunale del riesame, i rilievi introdotti con il motivo di ricorso appaiono meramente enunciativi ed inidonei ad intaccare la logica e l'efficacia dell'apparato argomentativo, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame e non si confrontano effettiva- mente con la motivazione resa nell'ordinanza. Peraltro, deve escludersi ogni rilievo alla mera richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen..4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
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