CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 05103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21303/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 89 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.130/2025 depositata il 03/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 21303/2025 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 5103/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21303/2025 Numero sezionale 220/2026 Numero di raccolta generale 5103/2026 Data pubblicazione 06/03/2026