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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05719/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della pena, sono connotati da genericità e manifestainfondatezza; che, infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in favore dell’odierno ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., seppur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, ostando ad un loro riconoscimento con criterio di prevalenza quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen.; che, con precipuo riferimento alla dosimetria della pena considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deveosservarsi come i giudici di appello abbiano congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 5, ove si è confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, di poco superiore al minimo edittale, indicando le ragioni ostative ad una ulteriore mitigazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della pena, sono connotati da genericità e manifestainfondatezza; che, infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in favore dell’odierno ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., seppur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, ostando ad un loro riconoscimento con criterio di prevalenza quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen.; che, con precipuo riferimento alla dosimetria della pena considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deveosservarsi come i giudici di appello abbiano congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 5, ove si è confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, di poco superiore al minimo edittale, indicando le ragioni ostative ad una ulteriore mitigazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026
Sentenza Cassazione n. 05719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris