CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SIRACUSA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32364/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, per la quale vi sarebbe un contrasto tra motivazione e dispositivo; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M21 AG2O26