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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01528/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo A) e art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe a un richiamo della sentenza di primo grado senza valutare i motivi di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, come già lo era l'omologo motivo di appello, poiché si risolve in mere affermazioni astratte del tutto sganciate dal caso concreto.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo A) e art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe a un richiamo della sentenza di primo grado senza valutare i motivi di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, come già lo era l'omologo motivo di appello, poiché si risolve in mere affermazioni astratte del tutto sganciate dal caso concreto. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 01528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris