Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22185/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno, è manifestamente infondato; rilevato che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; rilevato, infatti, che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, ha rigettato il motivo di appello con cui l'imputato chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che il danno patrimoniale cagionato dal ricorrente non possa configurarsi come particolarmente modesto (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale valutazione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il , 3 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno, è manifestamente infondato; rilevato che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; rilevato, infatti, che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, ha rigettato il motivo di appello con cui l'imputato chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che il danno patrimoniale cagionato dal ricorrente non possa configurarsi come particolarmente modesto (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale valutazione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il , 3 apri
Sentenza Cassazione n. 22185/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris