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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28896/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32046-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1650/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RI I [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento con il quale [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria per la gestione Tributi del Comune di Zagarolo, intimava il pagamento dell'ICI, per l'anno di imposta 2010, a carico di un terreno di proprietà della ricorrente. 2.La CTP di Roma accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dal concessionario e la [OSCURATO:PERSONA] della Lazio accoglieva l'appello rilevando che il valore attribuito all'area di C 50,00 al mq, rispetto al precedente valore di C 15,88 fondato su una delibera del [OSCURATO:PERSONA] nr.77/2007, era giustificato dalla trasformazione del terreno da agricolo ad edificabile. 4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione viene dedotto violazione e falsa applicazione dell'art 360 comma 1° nr. 5 per avere i giudici di seconde cure trascurato di esaminare i valori espressi dalla delibera [OSCURATO:PERSONA] nr. 77/2007.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, i giudici di seconde cure hanno esaminato i valori di C 15,88 al mq, contenuti nella delibera nr 77/2007, ritenendoli, tuttavia, superati per effetto della mutata vocazione dell'area che da agricola era divenuta edificabile a seguito dell'approvazione di Ric. 2019 n. 32046 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- un nuovo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di Zagarolo come confermato dalla perizia dell'ing.

Rinaldi allegata all'avviso di accertamento impugnato. 2.2 Del resto i valori indicati in atti del Comune non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili nè per l'amministrazione nè per il giudice» (cfr. Cass. n. 5068/2015; 15312/2018 e 10308/2019). 3 Il ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla sulle spese non essendosi costituita [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13 Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,t oggi, 1 9 O T T 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32046-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1650/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RI I [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento con il quale [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria per la gestione Tributi del Comune di Zagarolo, intimava il pagamento dell'ICI, per l'anno di imposta 2010, a carico di un terreno di proprietà della ricorrente. 2.La CTP di Roma accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dal concessionario e la [OSCURATO:PERSONA] della Lazio accoglieva l'appello rilevando che il valore attribuito all'area di C 50,00 al mq, rispetto al precedente valore di C 15,88 fondato su una delibera del [OSCURATO:PERSONA] nr.77/2007, era giustificato dalla trasformazione del terreno da agricolo ad edificabile. 4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione viene dedotto violazione e falsa applicazione dell'art 360 comma 1° nr. 5 per avere i giudici di seconde cure trascurato di esaminare i valori espressi dalla delibera [OSCURATO:PERSONA] nr. 77/2007. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, i giudici di seconde cure hanno esaminato i valori di C 15,88 al mq, contenuti nella delibera nr 77/2007, ritenendoli, tuttavia, superati per effetto della mutata vocazione dell'area che da agricola era divenuta edificabile a seguito dell'approvazione di Ric. 2019 n. 32046 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- un nuovo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di Zagarolo come confermato dalla perizia dell'ing. Rinaldi allegata all'avviso di accertamento impugnato. 2.2 Del resto i valori indicati in atti del Comune non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili nè per l'amministrazione nè per il giudice» (cfr. Cass. n. 5068/2015; 15312/2018 e 10308/2019). 3 Il ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla sulle spese non essendosi costituita [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13 Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,t oggi, 1 9 O T T 202
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