Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2000

Cassazione n. 09172/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/2000 avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di Marsala [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che è stato proposto appello - poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/10/2024 - avverso sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una sanzione Pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/2000 avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di Marsala [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che è stato proposto appello - poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/10/2024 - avverso sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una sanzione Pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 202
Sentenza Cassazione n. 09172/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris