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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 2426/19, depositata il 17/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.TKQ026L01977/2015, con cui, in relazione all’anno d’imposta 2010, eraNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026stata recuperata a tassazione una voce delle variazioni in diminuzionedella dichiarazione unica per euro 1.513.402,00, somma versata da alcunicomuni della Regione Lazio per il servizio di trasporto pubblico localeespletato dalla società contribuente.Quest’ultima riteneva di poter usufruire del trattamento di nonimponibilità di cui all’art. 3 del d.l. n. 833/1986, considerando le sommepercepite quali contributi con finalità di copertura di disavanzi gestionaliche, benché assoggettati ad Iva e Irap, ai fini delle imposte dirette nondovevano considerarsi ricavi e, quindi, materia imponibile.Secondo l’Ufficio, invece, con il passaggio graduale dal sistema diaffidamento del servizio di trasporto pubblico per “concessione” a quellodisciplinato dai “contratti di servizio” di cui all’art. 19 del d.lgs. n.422/1997 e agli artt. 19 e ss. della legge reg.

Lazio n. 30/1998, le sommepercepite per l’espletato servizio andavano inquadrate nel dispostodell’art. 85, comma 1, lett. a), del t.u.i.r., attesa la loro natura dicorrispettivi di servizi al cui espletamento era diretta l’attività d’impresa,con conseguente inclusione nel reddito imponibile ai fini delle impostedirette.Nel contempo, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., il maggior redditod’impresa veniva imputato per trasparenza, ai fini Irpef, ad Angelopredetta società, con gli avvisi di accertamento aventi rispettivamente n.TKQ016L01980/2015, n.

TKQ016L01981/2015 e n.

TKQ016L01982/2015.La società contribuente ed i soci della stessa, con separati ricorsi,impugnavano i predetti avvisi dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Frosinone, assumendo che le somme in contestazione nonpotevano essere assoggettate a tassazione, in quanto rappresentavanosolamente ripiani di perdite di gestione per servizi effettuati a prezzipolitici nei confronti degli utenti, ciò anche considerato che, in unNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026precedente controllo relativo all'anno d'imposta 2005, tale rilievo nonaveva formato oggetto di recupero.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo che, non essendostati stipulati i contratti di servizio previsti dal d.lgs. n. 422/1997 e dallalegge reg.

Lazio n. 80/1998, il rapporto di affidamento del trasportopubblico locale doveva intendersi ancora regolato dall’art. 3 del d.l. n.833/1986, che prevedeva l’erogazione alle imprese di trasporto dicontributi che non potevano qualificarsi come corrispettivi tassabili ai sensidell’art. 85 t.u.i.r.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina,assumendo che, con i contratti di servizio (come previsto dall'art. 18 deld.lgs. n. 422/1997), si configurava un rapporto diretto tra azienda ditrasporto ed ente locale, sicché le somme, che prima costituivanocontributi pubblici, ora andavano qualificate come “corrispettivi” erogatidai comuni per il servizio di trasporto pubblico locale.La CTR rigettava il gravame, confermando la motivazione adottatadalla sentenza di primo grado.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.I contribuenti sono rimasti intimati.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento dientrambi i motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 422/1997 e della legge reg.

Lazio n. 30/1998, conconseguente violazione dell’art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026ritenuto che, stante la mancanza tanto dei contratti di servizio che delleprocedure concorsuali di scelta del contraente, non fosse operante ilnuovo regime di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di cuial d.lgs. n. 422/1997 ed alla legge reg.

Lazio n. 30/1998.Tuttavia, le circostanze valorizzate dai giudici d’appello – fermorestando che i contratti di servizio erano stati prodotti in allegato sia allecontrodeduzioni in primo grado che all’atto di appello – sono ininfluenti aifini della decisione, in quanto, per effetto della richiamata normativa, lesomme erogate dagli enti locali rappresentano il corrispettivo del serviziodi trasporto espletato dalle aziende private, come previsto anche dall’art.24-bis della predetta legge reg.In particolare, l’assenza del previo esperimento di procedureconcorsuali non è dirimente, in quanto anche l’Amministrazionefinanziaria, con risoluzione n. 34 del 16/03/2000, ha rilevato che, pereffetto dell’emanazione delle leggi regionali, è possibile procedereall’affidamento del servizio alle imprese già affidatarie dello stesso conapposito contratto, pur in mancanza del previo ricorso alle procedure discelta del contraente.La sola presenza dei contratti, quindi, è sufficiente a ritenere che sisia passati dal regime contributivo della legge n. 151/1981 a quellosinallagmatico della legge reg.

Lazio n. 30/1998, con la conseguenza che,qualificate le somme erogate dagli enti comunali come corrispettivicontrattuali, le stesse costituiscono ricavi nell’esercizio d’impresa, daassoggettare a tassazione ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r.Né, infine, rileva la circostanza, anch’essa erroneamente valorizzatadalla CTR, che la Regione Lazio solo con delibera n. 21 del 27/01/2015 hadeterminato il costo economicamente sufficiente di produzione del servizioai sensi della predetta legge reg., in quanto trattasi di questione, internaal rapporto tra ente locale e società di trasporto, che non comporta laqualificazione delle somme erogate come contributi al ripianamento delleNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026perdite di gestione, non potendo la predetta delibera porsi in contrastocon la normativa regionale.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione dei contratti,nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente qualificato i contratti di servizio,prodotti fin dal primo grado di giudizio, come proroghe dell’originariaconcessione, sebbene tali contratti – come quello con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] stipulato nel 2007 e prorogato fino al 2016 - prevedessero,all’art. 5, il pagamento, da parte degli enti comunali, di un vero e proprio“corrispettivo” per il servizio di trasporto pubblico locale, oggetto di unconguaglio finale.3.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.3.1 Al fine di meglio inquadrare la vicenda in esame, occorrepremettere che, con la legge n. 151/1981, sono stati individuati i principiin materia di trasporto pubblico locale (di seguito, TPL), prevedendosi, conl'art. 5, che i contributi per l'esercizio e per gli investimenti relativi aiservizi di TPL fossero erogati dalla regione direttamente ovvero tramite glienti locali o loro consorzi, secondo le procedure indicate al successivo art.6, e disponendosi, all'art. 9, l'istituzione (a partire dal 1982) di un Fondonazionale per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende ditrasporto pubbliche e private presso il Ministero dei trasporti.[OSCURATO:PERSONA] è stato soppresso con l'art. 3, comma 1, della legge n.549/1995, che ha trasferito alle regioni la competenza in materia dierogazione dei predetti contributi.

Il trattamento fiscale di questi ultimi èstato, quindi, disciplinato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986(rubricato «Misure urgenti per il settore dei trasporti locali»), il qualestabilisce che le relative somme «non sono da considerarsi componentipositive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previstiNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026dall'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 85 delt.u.i.r.]».3.2 La disciplina dell'organizzazione dei servizi di TPL è statasuccessivamente riformata con il d.lgs. n. 422/1997, il cui art. 5 haprevisto che «Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalitàdi cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi alservizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in attoesercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale operiferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelliespressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto».I successivi artt. 18 e 19 hanno, quindi, introdotto il regime dei"contratti di servizio", i quali sono destinati ad assicurare lacorrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto deiproventi tariffari, e la cui attuazione è stata demandata alle regioni e aglienti locali, che devono attenersi, nella determinazione delle tariffe delservizio, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della legge n.481/1995.La ratio della riforma risiede nell’esigenza di far sì che la gestionedel servizio di TPL sia ispirata a principi di economicità ed efficienza e siavolta al superamento degli assetti monopolistici nonché all'introduzione diregole improntate a maggiore concorrenzialità.In particolare, il terzo comma dello stesso art. 19 chiarisce che “Icontratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14,comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificatodall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto deiprincipi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta deiservizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validità; b) lecaratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) glistandard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione,confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; d) laNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'entepubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto ele modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti amutamenti della struttura tariffaria […]».Il quarto ed il quinto comma dell’art. 19 d.lgs. ult. cit. aggiungono,poi, che «4.

Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono esseresoggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stessoallo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.

I suddetti importipossono essere incrementati in misura non maggiore del tassoprogrammato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze incaso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità diofferta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gliarticoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura dibilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi datraffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura,dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

Trovanoapplicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme delladirettiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991».Con il successivo art. 20, comma 1, del medesimo d.lgs. è stato,infine, previsto che «Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti aisensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tassoprogrammato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato aitrasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite aisensi del presente decreto».Rilevante, ai fini che qui interessano, è anche il disposto del comma3-bis dell’art. 18 del d.lgs. cit., ai sensi del quale, nella formulazioneratione temporis vigente, «Le regioni prevedono un periodo transitorio, daconcludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi èla facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari edNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma conl'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali medianteprocedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in esserese necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestionedei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestionigovernative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia diprogrammazione e di contratti di servizio di cui al capo

II. Trascorso ilperiodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati tramite le procedureconcorsuali di cui al comma 2, lettera a)».3.3 Sulla scorta della predetta normativa, la Regione Lazio, con lalegge reg. n. 30/1998, ha avviato il processo di introduzione dei "contrattidi servizio", prevedendo, in particolare, all'art. 19 di tale legge chel'affidamento dei servizi di trasporto avvenga attraverso il ricorso a"procedure concorsuali" in conformità alla normativa comunitaria enazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle societàmiste, anche una volta decorso il tempo di validità del singolo "contrattodi servizio".In dettaglio, rispetto al caso in esame, rileva la previsione dell’art.24 della predetta legge reg. (richiamato nei contratti per cui è causa), ilquale prevede, ai primi tre commi (nella formulazione ratione temporisvigente), che «1.

I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi ditrasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasimodalità effettuati.

Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio1999.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere un progressivoincremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al nettodei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 a partiredal 1° gennaio 2000.

3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali incorso, esercitati da soggetti diversi dalle aziende speciali e dagli enti localie dai loro consorzi in base ad atti di concessione emessi prima della datadi entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026dicembre 2001, a condizione che vengano riconosciuti come serviziminimi.

Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio conl'attuale affidatario, di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 1999.Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2002 eper l’affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'art. 19, comma 1,fermo restando quanto previsto dall'art. 22».Il successivo art. 26 disciplina il contenuto dei contratti di servizio, iquali devono, tra l’altro, indicare: «h) gli importi dovuti dall'ente affidanteall'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto,tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs.422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti; i)l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale; j) i casi di revisione degliimporti di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui può essereprevista la revisione».Infine, per quanto rileva in questa sede, con l’art. 30 è stato istituitoil Fondo regionale trasporti, il cui ammontare è determinato annualmentesulla base della legge di bilancio della Regione (comma 1), anche per farfronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e conmetropolitane (comma 2, lett. c), con la precisazione che l'utilizzazione deifondi per tali ultimi servizi è effettuata dagli enti competenti per la stipuladei rispettivi contratti di servizio (comma 5).3.4 Tale quadro normativo è stato parzialmente modificato a seguitodella legge reg.

Lazio n. 16/2003, che ha inserito, nella legge reg.

Lazio n.30/1998, l’art. 23-bis, il quale affida alla regione il compito dideterminare, per i servizi di TPL, limitatamente a quelli finanziati dallaregione stessa, «il costo economicamente sufficiente di produzione deiservizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni» (comma 1),prevedendo che tale costo «rappresenta il limite per la quantificazionedell’importo a base d’asta che la Regione, le province ed i comuni, per iNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelleprocedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi» (comma 4).Con la predetta legge regionale del 2003 è stato, altresì, sostituito,in tema di contratti di servizio, l’art. 24 della legge reg.

Lazio n. 30/1998,così riformulato: «1.

I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi ditrasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasimodalità effettuati.

2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizioper l’intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazionefino alla scadenza dei medesimi.

I bilanci annuali e poliennali assicurano lacopertura finanziaria per l’intero periodo di validità dei contratti di servizio.3.

Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gliimporti dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorsefinanziarie disponibili.

Qualora tale corrispondenza non sia assicurata siapplica quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997».Per quanto rileva in questa sede, è stato poi inserito, nel medesimotesto normativo regionale del 1998, l’art. 24-bis, il quale prevede che «1.L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure diaffidamento dei servizi di cui all’articolo 19 costituisce il corrispettivo delcontratto di servizio.

2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta sonoutilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della retee delle infrastrutture».3.5 È, infine, intervenuto, in materia di servizi pubblici di trasportodi passeggeri su strada e per ferrovia, il Regolamento (CE) n. 1370 del23/10/2007, che ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69e (CEE) n. 1107/70.[OSCURATO:PERSONA] – che, tra l’altro, fissa le regole perl’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico e per il calcolo dellecompensazioni economiche in favore degli affidatari, che devono coprire icosti netti derivanti dall'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico,incluso un utile ragionevole - è entrato in vigore il 03/12/2009.Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/20263.6 Questo essendo il quadro normativo di riferimento, l’Agenziadelle entrate assume che, con il passaggio da un sistema “concessorio” diaffidamento del servizio di TPL ad un sistema caratterizzato dalla stipula dicontratti di servizio, le somme erogate in favore delle imprese affidatarienon costituirebbero più dei contributi finalizzati a garantire l’equilibrioeconomico dei bilanci, bensì dei veri e propri corrispettivi contrattuali, iquali, a differenza dei primi, andrebbero assoggettati a tassazione, ai finidelle imposte dirette, quali “ricavi”, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a),del t.u.i.r., trattandosi del corrispettivo della prestazione di un servizio alcui espletamento è diretta l’attività d’impresa.Pertanto, secondo l’Ufficio, anche a prescindere dall’effettiva stipuladei contratti di servizio previsti dalla citata normativa regionale edall’espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del contraenteaffidatario del servizio di TPL, le somme erogate dagli enti comunalicostituirebbero comunque, con la nuova normativa, dei corrispettivicontrattuali e non più dei contributi finalizzati al ripianamento deidisavanzi delle aziende di trasporto pubblico.

Erroneamente, quindi, laCTR avrebbe qualificato come mere proroghe degli originari affidamenti icontratti di servizio prodotti in giudizio, stipulati in attuazione dell’art. 24della legge reg.

Lazio n. 30/1998.3.7 La tesi sostenuta dall’Ufficio, e avallata dal P.G., non ècondivisibile.3.8 È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte haripetutamente sostenuto che, in materia di trasporto pubblico locale, icontratti di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997, ove conformi alloschema legale tipico, non sono concessioni traslative, bensì appalti dipubblici servizi (Cass. 22/10/2014, n. 22425; Cass. 14/11/2019, n.29648; Cass. 15/06/2021, n. 29504; Cass. 15/04/2022, n. 12411; Cass.21/02/2024, n. 4612; Cass. 19/02/2026, n. 3799; conforme laNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026giurisprudenza amministrativa: Cons.

Stato 21/06/2018, n. 3822 e07/02/2012, n. 645).3.9 Tuttavia, dalla complessiva lettura della richiamata normativanazionale e regionale emerge che il passaggio, nell’affidamento delservizio di TPL, dal sistema concessorio a quello contrattuale-privatistico èstato suddiviso in due fasi, di cui la prima, di natura transitoria,caratterizzata dalla stipula, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di appositi“contratti di servizio”, i quali dovevano avere il dettagliato contenutoprevisto dagli artt. 24 e 26 della legge reg.

Lazio n. 30/1998, marappresentavano pur sempre una proroga dei servizi di trasporto giàaffidati tramite concessione.In particolare, l’art. 24 prevedeva inizialmente, prima dellasostituzione dello stesso ad opera della legge reg.

Lazio n. 16/2003, che iservizi di trasporto già in essere fossero prorogati fino al 31/12/2001,previa stipula, con gli affidatari in corso, di contratti di servizio triennalidecorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (contratti di servizio cd. ponte), e che gli atti diconcessione cessassero di avere efficacia, dopo questa fase transitoria, apartire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi da quel momento procedereall’affidamento dei servizi tramite l’esperimento delle procedureconcorsuali di scelta del contraente di cui all’art. 19 della medesima leggereg.

Lazio n. 30/1998.Con l’ulteriore riforma apportata dalla legge reg.

Lazio n. 16/2003,ed in particolare con l’inserimento dell’art. 24-bis, in relazione allaseconda fase di transizione dal sistema concessorio a quello contrattuale,si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio«L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure diaffidamento dei servizi di cui all’articolo 19», sicché, in mancanzadell’espletamento delle procedure concorsuali, non può discorrersi di“corrispettivo” in luogo del precedente “contributo”.Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026Pertanto, perché possa configurarsi - in luogo dell’originariocontributo riconosciuto, nel sistema concessorio, a fini di ripianamento deidisavanzi di gestione delle imprese di trasporto - un corrispettivocontrattuale fondato su un rapporto sinallagmatico tra ente locale eimpresa privata è necessario che l’affidamento dei servizi avvenga tramiteprocedura concorsuale che tenga conto del «costo economicamentesufficiente di produzione dei servizi medesimi», il quale «rappresenta illimite per la quantificazione dell’importo a base d’asta» (art. 23-bis leggereg.

Lazio n. 30/1998), e che alla selezione del contraente faccia seguitola stipula di apposito contratto di servizio ex art. 24 della medesima leggeregionale.L’aver previsto la modalità di affidamento con procedure di gara e ladeterminazione di un “costo economicamente sufficiente di produzione deiservizi”, quale importo limite da porre a base d’asta, comportaimplicitamente che tale costo sia comprensivo di un ragionevole marginedi utile suscettibile di essere compresso dalla dinamica concorrenziale deipartecipanti: ma, se ciò è vero, il configurarsi di tale utile non puòprescindere dal rispetto della predetta sequenza procedimentale.Non può, quindi, ritenersi che, per effetto della sola entrata in vigoredella normativa regionale oggetto di causa, in attuazione di quantoprevisto dal d.lgs. n. 422/1997, la natura giuridica dei contributi incontestazione sia automaticamente mutata, nel senso di doversi ad essicomunque riconoscere la natura di corrispettivi: in senso contrario a taleinterpretazione, propugnata dall’Agenzia ricorrente, rilevano le richiamatedisposizioni normative regionali, che ancorano la qualificazione di“corrispettivo” del servizio di trasporto alla stipula del relativo contrattoall’esito della procedura di scelta del contraente affidatario.3.10 A tali principi normativi la CTR si è attenuta, in quanto i giudicid’appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno rilevato che, inrelazione all’anno d’imposta oggetto di causa, ossia il 2010, nonNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026risultavano né stipulati i contratti di servizio né espletate le procedure diaffidamento del TPL, posto che i rapporti in essere costituivano una meraproroga degli affidamenti già in corso, basati sul regime concessorioprevigente.La stipula dei nuovi contratti di servizio avrebbe richiesto, comecorrettamente rilevato dalla CTR, la determinazione del «costoeconomicamente sufficiente di produzione» del servizio, fissato dallaRegione Lazio solo con delibera n. 21 del 27/01/2015, nonchél’espletamento delle procedure di selezione dei contraenti previste dallalegislazione regionale.Il mancato rispetto di tale sequenza procedimentale e, soprattutto,l’assoluta carenza, in quanto non prodotti in giudizio, di contratti diservizio diversi da quelli, risalenti alla fase transitoria, costituenti meraproroga delle originarie concessioni – e, dunque, non assoggettati alladisciplina del Regolamento (CE) n. 1370/2007 - escludono che le sommeerogate dagli enti comunali possano costituire dei “corrispettivicontrattuali”, dovendo invece tali somme essere equiparate ai contributipubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasportopubblico locale che, per costante giurisprudenza di questa Corte, noncostituiscono, come ricordato dalla CTR, componenti positivi di reddito e,pertanto, sono sottratti ad imposizione diretta.3.11 Questa Corte, invero, anche di recente, ha ribadito che icontributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli entie delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regionitramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametriprefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della legge n. 151/1981, non costituisconocomponenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizionediretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/1986, conv. inlegge n. 18/1987 (tuttora in vigore come si evince dalla normainterpretativa di cui all'art. 1, comma 310, della legge n. 244/2007, cheNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo adopera della legge n. 549/1995, e l'assunzione dei contributi a carico delleregioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito cond.lgs. n. 422/1997 (Cass. 09/11/2023, n. 31254; Cass. 18/11/2021, n.35154; Cass. 11/09/2020, n. 18869; Cass. 18/01/2019, n. 1351; Cass.30/07/2018, n. 20111; Cass. 02/03/2015, n. 4226; Cass. 23/10/2013, n.24012; Cass. 15/02/2013, n. 3771; Cass. 17/12/2010, n. 25624).4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Nulla per le spese, non avendo i contribuenti svolto attivitàdifensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 2426/19, depositata il 17/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.TKQ026L01977/2015, con cui, in relazione all’anno d’imposta 2010, eraNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026stata recuperata a tassazione una voce delle variazioni in diminuzionedella dichiarazione unica per euro 1.513.402,00, somma versata da alcunicomuni della Regione Lazio per il servizio di trasporto pubblico localeespletato dalla società contribuente.Quest’ultima riteneva di poter usufruire del trattamento di nonimponibilità di cui all’art. 3 del d.l. n. 833/1986, considerando le sommepercepite quali contributi con finalità di copertura di disavanzi gestionaliche, benché assoggettati ad Iva e Irap, ai fini delle imposte dirette nondovevano considerarsi ricavi e, quindi, materia imponibile.Secondo l’Ufficio, invece, con il passaggio graduale dal sistema diaffidamento del servizio di trasporto pubblico per “concessione” a quellodisciplinato dai “contratti di servizio” di cui all’art. 19 del d.lgs. n.422/1997 e agli artt. 19 e ss. della legge reg. Lazio n. 30/1998, le sommepercepite per l’espletato servizio andavano inquadrate nel dispostodell’art. 85, comma 1, lett. a), del t.u.i.r., attesa la loro natura dicorrispettivi di servizi al cui espletamento era diretta l’attività d’impresa,con conseguente inclusione nel reddito imponibile ai fini delle impostedirette.Nel contempo, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., il maggior redditod’impresa veniva imputato per trasparenza, ai fini Irpef, ad Angelopredetta società, con gli avvisi di accertamento aventi rispettivamente n.TKQ016L01980/2015, n. TKQ016L01981/2015 e n. TKQ016L01982/2015.La società contribuente ed i soci della stessa, con separati ricorsi,impugnavano i predetti avvisi dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Frosinone, assumendo che le somme in contestazione nonpotevano essere assoggettate a tassazione, in quanto rappresentavanosolamente ripiani di perdite di gestione per servizi effettuati a prezzipolitici nei confronti degli utenti, ciò anche considerato che, in unNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026precedente controllo relativo all'anno d'imposta 2005, tale rilievo nonaveva formato oggetto di recupero.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo che, non essendostati stipulati i contratti di servizio previsti dal d.lgs. n. 422/1997 e dallalegge reg. Lazio n. 80/1998, il rapporto di affidamento del trasportopubblico locale doveva intendersi ancora regolato dall’art. 3 del d.l. n.833/1986, che prevedeva l’erogazione alle imprese di trasporto dicontributi che non potevano qualificarsi come corrispettivi tassabili ai sensidell’art. 85 t.u.i.r.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina,assumendo che, con i contratti di servizio (come previsto dall'art. 18 deld.lgs. n. 422/1997), si configurava un rapporto diretto tra azienda ditrasporto ed ente locale, sicché le somme, che prima costituivanocontributi pubblici, ora andavano qualificate come “corrispettivi” erogatidai comuni per il servizio di trasporto pubblico locale.La CTR rigettava il gravame, confermando la motivazione adottatadalla sentenza di primo grado.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.I contribuenti sono rimasti intimati.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento dientrambi i motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 422/1997 e della legge reg. Lazio n. 30/1998, conconseguente violazione dell’art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026ritenuto che, stante la mancanza tanto dei contratti di servizio che delleprocedure concorsuali di scelta del contraente, non fosse operante ilnuovo regime di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di cuial d.lgs. n. 422/1997 ed alla legge reg. Lazio n. 30/1998.Tuttavia, le circostanze valorizzate dai giudici d’appello – fermorestando che i contratti di servizio erano stati prodotti in allegato sia allecontrodeduzioni in primo grado che all’atto di appello – sono ininfluenti aifini della decisione, in quanto, per effetto della richiamata normativa, lesomme erogate dagli enti locali rappresentano il corrispettivo del serviziodi trasporto espletato dalle aziende private, come previsto anche dall’art.24-bis della predetta legge reg.In particolare, l’assenza del previo esperimento di procedureconcorsuali non è dirimente, in quanto anche l’Amministrazionefinanziaria, con risoluzione n. 34 del 16/03/2000, ha rilevato che, pereffetto dell’emanazione delle leggi regionali, è possibile procedereall’affidamento del servizio alle imprese già affidatarie dello stesso conapposito contratto, pur in mancanza del previo ricorso alle procedure discelta del contraente.La sola presenza dei contratti, quindi, è sufficiente a ritenere che sisia passati dal regime contributivo della legge n. 151/1981 a quellosinallagmatico della legge reg. Lazio n. 30/1998, con la conseguenza che,qualificate le somme erogate dagli enti comunali come corrispettivicontrattuali, le stesse costituiscono ricavi nell’esercizio d’impresa, daassoggettare a tassazione ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r.Né, infine, rileva la circostanza, anch’essa erroneamente valorizzatadalla CTR, che la Regione Lazio solo con delibera n. 21 del 27/01/2015 hadeterminato il costo economicamente sufficiente di produzione del servizioai sensi della predetta legge reg., in quanto trattasi di questione, internaal rapporto tra ente locale e società di trasporto, che non comporta laqualificazione delle somme erogate come contributi al ripianamento delleNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026perdite di gestione, non potendo la predetta delibera porsi in contrastocon la normativa regionale.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione dei contratti,nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente qualificato i contratti di servizio,prodotti fin dal primo grado di giudizio, come proroghe dell’originariaconcessione, sebbene tali contratti – come quello con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] stipulato nel 2007 e prorogato fino al 2016 - prevedessero,all’art. 5, il pagamento, da parte degli enti comunali, di un vero e proprio“corrispettivo” per il servizio di trasporto pubblico locale, oggetto di unconguaglio finale.3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.3.1 Al fine di meglio inquadrare la vicenda in esame, occorrepremettere che, con la legge n. 151/1981, sono stati individuati i principiin materia di trasporto pubblico locale (di seguito, TPL), prevedendosi, conl'art. 5, che i contributi per l'esercizio e per gli investimenti relativi aiservizi di TPL fossero erogati dalla regione direttamente ovvero tramite glienti locali o loro consorzi, secondo le procedure indicate al successivo art.6, e disponendosi, all'art. 9, l'istituzione (a partire dal 1982) di un Fondonazionale per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende ditrasporto pubbliche e private presso il Ministero dei trasporti.[OSCURATO:PERSONA] è stato soppresso con l'art. 3, comma 1, della legge n.549/1995, che ha trasferito alle regioni la competenza in materia dierogazione dei predetti contributi. Il trattamento fiscale di questi ultimi èstato, quindi, disciplinato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986(rubricato «Misure urgenti per il settore dei trasporti locali»), il qualestabilisce che le relative somme «non sono da considerarsi componentipositive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previstiNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026dall'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 85 delt.u.i.r.]».3.2 La disciplina dell'organizzazione dei servizi di TPL è statasuccessivamente riformata con il d.lgs. n. 422/1997, il cui art. 5 haprevisto che «Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalitàdi cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi alservizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in attoesercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale operiferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelliespressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto».I successivi artt. 18 e 19 hanno, quindi, introdotto il regime dei"contratti di servizio", i quali sono destinati ad assicurare lacorrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto deiproventi tariffari, e la cui attuazione è stata demandata alle regioni e aglienti locali, che devono attenersi, nella determinazione delle tariffe delservizio, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2 della legge n.481/1995.La ratio della riforma risiede nell’esigenza di far sì che la gestionedel servizio di TPL sia ispirata a principi di economicità ed efficienza e siavolta al superamento degli assetti monopolistici nonché all'introduzione diregole improntate a maggiore concorrenzialità.In particolare, il terzo comma dello stesso art. 19 chiarisce che “Icontratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14,comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificatodall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto deiprincipi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta deiservizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validità; b) lecaratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) glistandard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione,confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; d) laNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'entepubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto ele modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti amutamenti della struttura tariffaria […]».Il quarto ed il quinto comma dell’art. 19 d.lgs. ult. cit. aggiungono,poi, che «4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono esseresoggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stessoallo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importipossono essere incrementati in misura non maggiore del tassoprogrammato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze incaso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità diofferta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gliarticoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura dibilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi datraffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura,dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovanoapplicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme delladirettiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991».Con il successivo art. 20, comma 1, del medesimo d.lgs. è stato,infine, previsto che «Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti aisensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tassoprogrammato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato aitrasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite aisensi del presente decreto».Rilevante, ai fini che qui interessano, è anche il disposto del comma3-bis dell’art. 18 del d.lgs. cit., ai sensi del quale, nella formulazioneratione temporis vigente, «Le regioni prevedono un periodo transitorio, daconcludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi èla facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari edNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma conl'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali medianteprocedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in esserese necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestionedei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestionigovernative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia diprogrammazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso ilperiodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati tramite le procedureconcorsuali di cui al comma 2, lettera a)».3.3 Sulla scorta della predetta normativa, la Regione Lazio, con lalegge reg. n. 30/1998, ha avviato il processo di introduzione dei "contrattidi servizio", prevedendo, in particolare, all'art. 19 di tale legge chel'affidamento dei servizi di trasporto avvenga attraverso il ricorso a"procedure concorsuali" in conformità alla normativa comunitaria enazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle societàmiste, anche una volta decorso il tempo di validità del singolo "contrattodi servizio".In dettaglio, rispetto al caso in esame, rileva la previsione dell’art.24 della predetta legge reg. (richiamato nei contratti per cui è causa), ilquale prevede, ai primi tre commi (nella formulazione ratione temporisvigente), che «1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi ditrasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasimodalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio1999. 2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere un progressivoincremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al nettodei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 a partiredal 1° gennaio 2000. 3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali incorso, esercitati da soggetti diversi dalle aziende speciali e dagli enti localie dai loro consorzi in base ad atti di concessione emessi prima della datadi entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026dicembre 2001, a condizione che vengano riconosciuti come serviziminimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio conl'attuale affidatario, di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 1999.Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2002 eper l’affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'art. 19, comma 1,fermo restando quanto previsto dall'art. 22».Il successivo art. 26 disciplina il contenuto dei contratti di servizio, iquali devono, tra l’altro, indicare: «h) gli importi dovuti dall'ente affidanteall'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto,tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs.422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti; i)l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale; j) i casi di revisione degliimporti di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui può essereprevista la revisione».Infine, per quanto rileva in questa sede, con l’art. 30 è stato istituitoil Fondo regionale trasporti, il cui ammontare è determinato annualmentesulla base della legge di bilancio della Regione (comma 1), anche per farfronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e conmetropolitane (comma 2, lett. c), con la precisazione che l'utilizzazione deifondi per tali ultimi servizi è effettuata dagli enti competenti per la stipuladei rispettivi contratti di servizio (comma 5).3.4 Tale quadro normativo è stato parzialmente modificato a seguitodella legge reg. Lazio n. 16/2003, che ha inserito, nella legge reg. Lazio n.30/1998, l’art. 23-bis, il quale affida alla regione il compito dideterminare, per i servizi di TPL, limitatamente a quelli finanziati dallaregione stessa, «il costo economicamente sufficiente di produzione deiservizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni» (comma 1),prevedendo che tale costo «rappresenta il limite per la quantificazionedell’importo a base d’asta che la Regione, le province ed i comuni, per iNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelleprocedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi» (comma 4).Con la predetta legge regionale del 2003 è stato, altresì, sostituito,in tema di contratti di servizio, l’art. 24 della legge reg. Lazio n. 30/1998,così riformulato: «1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi ditrasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasimodalità effettuati. 2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizioper l’intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazionefino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano lacopertura finanziaria per l’intero periodo di validità dei contratti di servizio.3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gliimporti dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorsefinanziarie disponibili. Qualora tale corrispondenza non sia assicurata siapplica quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997».Per quanto rileva in questa sede, è stato poi inserito, nel medesimotesto normativo regionale del 1998, l’art. 24-bis, il quale prevede che «1.L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure diaffidamento dei servizi di cui all’articolo 19 costituisce il corrispettivo delcontratto di servizio. 2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta sonoutilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della retee delle infrastrutture».3.5 È, infine, intervenuto, in materia di servizi pubblici di trasportodi passeggeri su strada e per ferrovia, il Regolamento (CE) n. 1370 del23/10/2007, che ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69e (CEE) n. 1107/70.[OSCURATO:PERSONA] – che, tra l’altro, fissa le regole perl’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico e per il calcolo dellecompensazioni economiche in favore degli affidatari, che devono coprire icosti netti derivanti dall'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico,incluso un utile ragionevole - è entrato in vigore il 03/12/2009.Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/20263.6 Questo essendo il quadro normativo di riferimento, l’Agenziadelle entrate assume che, con il passaggio da un sistema “concessorio” diaffidamento del servizio di TPL ad un sistema caratterizzato dalla stipula dicontratti di servizio, le somme erogate in favore delle imprese affidatarienon costituirebbero più dei contributi finalizzati a garantire l’equilibrioeconomico dei bilanci, bensì dei veri e propri corrispettivi contrattuali, iquali, a differenza dei primi, andrebbero assoggettati a tassazione, ai finidelle imposte dirette, quali “ricavi”, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a),del t.u.i.r., trattandosi del corrispettivo della prestazione di un servizio alcui espletamento è diretta l’attività d’impresa.Pertanto, secondo l’Ufficio, anche a prescindere dall’effettiva stipuladei contratti di servizio previsti dalla citata normativa regionale edall’espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del contraenteaffidatario del servizio di TPL, le somme erogate dagli enti comunalicostituirebbero comunque, con la nuova normativa, dei corrispettivicontrattuali e non più dei contributi finalizzati al ripianamento deidisavanzi delle aziende di trasporto pubblico. Erroneamente, quindi, laCTR avrebbe qualificato come mere proroghe degli originari affidamenti icontratti di servizio prodotti in giudizio, stipulati in attuazione dell’art. 24della legge reg. Lazio n. 30/1998.3.7 La tesi sostenuta dall’Ufficio, e avallata dal P.G., non ècondivisibile.3.8 È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte haripetutamente sostenuto che, in materia di trasporto pubblico locale, icontratti di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997, ove conformi alloschema legale tipico, non sono concessioni traslative, bensì appalti dipubblici servizi (Cass. 22/10/2014, n. 22425; Cass. 14/11/2019, n.29648; Cass. 15/06/2021, n. 29504; Cass. 15/04/2022, n. 12411; Cass.21/02/2024, n. 4612; Cass. 19/02/2026, n. 3799; conforme laNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato 21/06/2018, n. 3822 e07/02/2012, n. 645).3.9 Tuttavia, dalla complessiva lettura della richiamata normativanazionale e regionale emerge che il passaggio, nell’affidamento delservizio di TPL, dal sistema concessorio a quello contrattuale-privatistico èstato suddiviso in due fasi, di cui la prima, di natura transitoria,caratterizzata dalla stipula, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di appositi“contratti di servizio”, i quali dovevano avere il dettagliato contenutoprevisto dagli artt. 24 e 26 della legge reg. Lazio n. 30/1998, marappresentavano pur sempre una proroga dei servizi di trasporto giàaffidati tramite concessione.In particolare, l’art. 24 prevedeva inizialmente, prima dellasostituzione dello stesso ad opera della legge reg. Lazio n. 16/2003, che iservizi di trasporto già in essere fossero prorogati fino al 31/12/2001,previa stipula, con gli affidatari in corso, di contratti di servizio triennalidecorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (contratti di servizio cd. ponte), e che gli atti diconcessione cessassero di avere efficacia, dopo questa fase transitoria, apartire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi da quel momento procedereall’affidamento dei servizi tramite l’esperimento delle procedureconcorsuali di scelta del contraente di cui all’art. 19 della medesima leggereg. Lazio n. 30/1998.Con l’ulteriore riforma apportata dalla legge reg. Lazio n. 16/2003,ed in particolare con l’inserimento dell’art. 24-bis, in relazione allaseconda fase di transizione dal sistema concessorio a quello contrattuale,si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio«L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure diaffidamento dei servizi di cui all’articolo 19», sicché, in mancanzadell’espletamento delle procedure concorsuali, non può discorrersi di“corrispettivo” in luogo del precedente “contributo”.Numero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026Pertanto, perché possa configurarsi - in luogo dell’originariocontributo riconosciuto, nel sistema concessorio, a fini di ripianamento deidisavanzi di gestione delle imprese di trasporto - un corrispettivocontrattuale fondato su un rapporto sinallagmatico tra ente locale eimpresa privata è necessario che l’affidamento dei servizi avvenga tramiteprocedura concorsuale che tenga conto del «costo economicamentesufficiente di produzione dei servizi medesimi», il quale «rappresenta illimite per la quantificazione dell’importo a base d’asta» (art. 23-bis leggereg. Lazio n. 30/1998), e che alla selezione del contraente faccia seguitola stipula di apposito contratto di servizio ex art. 24 della medesima leggeregionale.L’aver previsto la modalità di affidamento con procedure di gara e ladeterminazione di un “costo economicamente sufficiente di produzione deiservizi”, quale importo limite da porre a base d’asta, comportaimplicitamente che tale costo sia comprensivo di un ragionevole marginedi utile suscettibile di essere compresso dalla dinamica concorrenziale deipartecipanti: ma, se ciò è vero, il configurarsi di tale utile non puòprescindere dal rispetto della predetta sequenza procedimentale.Non può, quindi, ritenersi che, per effetto della sola entrata in vigoredella normativa regionale oggetto di causa, in attuazione di quantoprevisto dal d.lgs. n. 422/1997, la natura giuridica dei contributi incontestazione sia automaticamente mutata, nel senso di doversi ad essicomunque riconoscere la natura di corrispettivi: in senso contrario a taleinterpretazione, propugnata dall’Agenzia ricorrente, rilevano le richiamatedisposizioni normative regionali, che ancorano la qualificazione di“corrispettivo” del servizio di trasporto alla stipula del relativo contrattoall’esito della procedura di scelta del contraente affidatario.3.10 A tali principi normativi la CTR si è attenuta, in quanto i giudicid’appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno rilevato che, inrelazione all’anno d’imposta oggetto di causa, ossia il 2010, nonNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026risultavano né stipulati i contratti di servizio né espletate le procedure diaffidamento del TPL, posto che i rapporti in essere costituivano una meraproroga degli affidamenti già in corso, basati sul regime concessorioprevigente.La stipula dei nuovi contratti di servizio avrebbe richiesto, comecorrettamente rilevato dalla CTR, la determinazione del «costoeconomicamente sufficiente di produzione» del servizio, fissato dallaRegione Lazio solo con delibera n. 21 del 27/01/2015, nonchél’espletamento delle procedure di selezione dei contraenti previste dallalegislazione regionale.Il mancato rispetto di tale sequenza procedimentale e, soprattutto,l’assoluta carenza, in quanto non prodotti in giudizio, di contratti diservizio diversi da quelli, risalenti alla fase transitoria, costituenti meraproroga delle originarie concessioni – e, dunque, non assoggettati alladisciplina del Regolamento (CE) n. 1370/2007 - escludono che le sommeerogate dagli enti comunali possano costituire dei “corrispettivicontrattuali”, dovendo invece tali somme essere equiparate ai contributipubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasportopubblico locale che, per costante giurisprudenza di questa Corte, noncostituiscono, come ricordato dalla CTR, componenti positivi di reddito e,pertanto, sono sottratti ad imposizione diretta.3.11 Questa Corte, invero, anche di recente, ha ribadito che icontributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli entie delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regionitramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametriprefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della legge n. 151/1981, non costituisconocomponenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizionediretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/1986, conv. inlegge n. 18/1987 (tuttora in vigore come si evince dalla normainterpretativa di cui all'art. 1, comma 310, della legge n. 244/2007, cheNumero registro generale 35536/2019Numero sezionale 6022/2026Numero di raccolta generale 25942/2026Data pubblicazione 29/09/2026ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo adopera della legge n. 549/1995, e l'assunzione dei contributi a carico delleregioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito cond.lgs. n. 422/1997 (Cass. 09/11/2023, n. 31254; Cass. 18/11/2021, n.35154; Cass. 11/09/2020, n. 18869; Cass. 18/01/2019, n. 1351; Cass.30/07/2018, n. 20111; Cass. 02/03/2015, n. 4226; Cass. 23/10/2013, n.24012; Cass. 15/02/2013, n. 3771; Cass. 17/12/2010, n. 25624).4. In definitiva, il ricorso va rigettato.Nulla per le spese, non avendo i contribuenti svolto attivitàdifensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris