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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46260/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Lazzari lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello, replicando al primo motivo di gravame, ha ribadito la inattendibilità della versione difensiva fornita dall'imputato in quanto sfornita di riscontri documentali non essendosi tuttavia avveduta che la ricevuta del corriere SDA recava la indicazione "giacenza 2014"; segnala che, per fugare ogni dubbio, i giudici di secondo grado come lo stesso Tribunale avrebbero dovuto attivare i poteri officiosi di cui agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. certamente suscettibili di essere esercitati anche con riguardo alle prove rispetto alle quali vi sia stata inerzia o decadenza delle parti; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.: rileva come il principio affermato dall'art. 533 cod. proc. pen. imponga una motivazione adeguata ed esaustiva in ordine alla responsabilità e tale da consentire di fugare ogni ragionevole dubbio su ipotesi alternative a quella percorsa dalla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo ripropone in questa sede gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).

Con riguardo inoltre alla censura relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria in appello questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che mentre nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603 cod. proc. pen. è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la opposta presunzione di completezza del compendio probatorio, (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F).

La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, infatti, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Cass.

SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)").

Per altro verso, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - non può essere validamente invocata per contestare la mancata adesione del giudice di merito alla sollecitazione dalla parte ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. poiché il vizio può essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270, Fiaschetti e altro; Sez. 3 n. 17678 del 14/12/2018, Rv. 275447, P.; Sez. 1, Sentenza n. 16772 del 15/04/2010, Rv. 246932, Z.; Sez. 3, Sentenza n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290, C.). 3.2 Il secondo motivo è in realtà collegato al primo censurandosi la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito sotto il profilo della violazione del principio dell—oltre ogni ragionevole dubbio"; questa Corte ha però avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula appena richiamata rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Lazzari lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello, replicando al primo motivo di gravame, ha ribadito la inattendibilità della versione difensiva fornita dall'imputato in quanto sfornita di riscontri documentali non essendosi tuttavia avveduta che la ricevuta del corriere SDA recava la indicazione "giacenza 2014"; segnala che, per fugare ogni dubbio, i giudici di secondo grado come lo stesso Tribunale avrebbero dovuto attivare i poteri officiosi di cui agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. certamente suscettibili di essere esercitati anche con riguardo alle prove rispetto alle quali vi sia stata inerzia o decadenza delle parti; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.: rileva come il principio affermato dall'art. 533 cod. proc. pen. imponga una motivazione adeguata ed esaustiva in ordine alla responsabilità e tale da consentire di fugare ogni ragionevole dubbio su ipotesi alternative a quella percorsa dalla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo ripropone in questa sede gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Con riguardo inoltre alla censura relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria in appello questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che mentre nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603 cod. proc. pen. è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la opposta presunzione di completezza del compendio probatorio, (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, infatti, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)"). Per altro verso, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - non può essere validamente invocata per contestare la mancata adesione del giudice di merito alla sollecitazione dalla parte ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. poiché il vizio può essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270, Fiaschetti e altro; Sez. 3 n. 17678 del 14/12/2018, Rv. 275447, P.; Sez. 1, Sentenza n. 16772 del 15/04/2010, Rv. 246932, Z.; Sez. 3, Sentenza n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290, C.). 3.2 Il secondo motivo è in realtà collegato al primo censurandosi la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito sotto il profilo della violazione del principio dell—oltre ogni ragionevole dubbio"; questa Corte ha però avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula appena richiamata rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
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