CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31964/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25510/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Nizza n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e dife nd e , essendo subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e Procura generale presso la Corte d’Appello di Venezia -intimati - avverso la sentenza n. 2272 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositatail 17 . 11 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Veronadichiarò il fallimentodi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su istanza del pubblico ministero, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo, per il completamento della quale (con il deposito della proposta, del piano e dei necessari allegati) era stato concesso un termine di cui era stata poi negata la proroga , nonostante la richiesta in tal senso della società. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando in particolare la ritenuta illegittimità del diniego della proroga del termine e la violazione del diritto di difesa. LaCorte d’Appello di Venezia rigettò il reclamo . Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese. Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia , nella sentenza impugnata,«illegittimità per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, c.p.c. rispetto all’art. 161, ultimo comma, legge fall.». Laricorrente contesta l’affermazione del la corte d’appello secondo cui nel reclamo non sarebbe stata mossa alcuna contestazione alla legittimità del diniego della proroga del termine concesso per la presentazione della proposta e del piano. 1.1. Il motivo è inammissibile, perchéincoerente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata , nella quale si osserva che la proroga può essere concessa solo «in presenza di giustificati motivi» (art. 161, comma 6, legge fall.), sicché «la proroga costituisce …espressione di un potere discrezionale che il tribunale fallimentare è chiamato ad esercitare tenendo conto da un lato delle esigenze di fisiologica celerità della procedura (considerati, tra l’altro, gli effetti che la presentazione del ricorso produce nella sfera giuridica dei creditori sin dal suo deposito: art. 168 LF), e dall’altro delle esigenze del debitore proponente di allestire compiutamente la proposta ed il piano, anche in relazione alla definizione del fabbisogno ed al reperimento delle risorse, le quali devono comunque assumere, ai fini dell’ottenimento della proroga, la consistenza di “giustificati motivi”». La corte territoriale ha inoltre rilevato che il diniego di proroga era stato «congruamente motivato relativamente alle criticità emerse nel corso della procedura – in particolare, la mancanza di una chiara presa di posizione sulla questione dell’intestazione del conto corrente aperto all’estero, gli ostacoli (sequestro preventivo, revoca della licenza per l’esercizio dell’attività), alla prosecuzione in continuità diretta dell’attività imprenditoriale, i dubbi sulla prospettata attività di intermediazione in favore di soggetti terzi – ritenute ad avviso del tribunale ostative alla concessione della proroga»; giungendo così alla conclusione che «Non vi sono, quindi, profili di illegittimità che emergano dalla valutazione compiuta dal tribunale nel provvedimento in esame, che si ripercuotano, inficiandola, sulla legittimità del decreto di inammissibilità». Risulta pertanto evidente che la sentenza impugnata non si fonda sulla (pur accennata) assenza di critiche nel reclamo alla legittimità del dini e go di proroga, bensì sulla p ositiva affermazione della piena legittimità di quel diniegoe della sua corretta argomentazione da parte del tribunale. 2. Il secondo motivo prospetta «falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. rispetto agli artt. 111 e 24 C ost., 101 c.p.c. mediata dal difetto di motivazione». La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia ritenuto leso il suo diritto di difesa per il fatto di non avere avuto accesso, prima dell’udienza, a una memoria depositata dal pubblico ministero,su istanza del quale venne poi dichiarato il fallimento. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contesta la valutazione del giudice del merito secondo cui non ci sarebbe stato riscontro probatorio della mancata conoscenza della memoriadel pubblico ministero. 2.1. Anche questo motivo è inammissibilee ancora una volta perché manca un effettivo confront o con la motivazione della sentenza impugnata. La corte territoriale non si è limitata a rilevare l’assenza di prova della mancata conoscenza della memoria, avendo comunque osservato che «la reclamante non indica quali specifici elementi od argomenti, tra quelli posti dal tribunale a fondamento della decisione impugnata, siano stati tratti dalla memoria del pubblico ministero che sostiene di non aver potuto esaminare prima dell’udienza, e non invece dalle risultanze del procedimento di concordato già ad essa note, né quali proprie argomentazioni od iniziative difensive ne sarebbero riuscite concretamente pregiudicate». E, a ben vedere, la mancata specificazione del vulnusche sarebbe stato arrecato al diritto di difesa (in termini di acquisizione di conoscenze da parte del giudicedel merito da un atto che non era stato sottoposto al contraddittorio) si ripete anche nel ricorso per cassazione, il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità di questo motivoai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.). 3. D ichiara to inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , non avendo svolto difese l’intimato fallimento. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p